Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7302/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7302/2018 promossa da:
c.f.: in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Domenico Pignetti, con il quale elettiva-mente domicilia in Aversa (CE), alla piazza
Municipio n.1
-Attore-
Nei confronti di c.f.: Ente incaricato della riscossione dei contributi per Controparte_1 P.IVA_2
conto del , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tem-pore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano De Luca Musella con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso U. de Carolis, presso lo studio dell'avv. Luigi Caricchio;
-convenuto- nonché di
, c.f.: rapp.to e Parte_2 P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Enrico Detta e Nicola Falvella, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma alla via del Corso n. 300
-convenuto-
pagina 1 di 14
scarico acque meteoriche in canali consortili anni 2008-2016
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.02.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, il in osservanza della Parte_1
sentenza n. 3332\2018 depositata il 09\07\2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pt_3
che ha decretato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario, ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riproponendo tutti i motivi di censura dell'ingiunzione in oggetto, già formulati negli atti difensivi prodotti nel processo tributario
RG 4690\2017, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 201719 in via principale e nel merito revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace l'impugnata ingiunzione di pagamento n° 201719 e, per, l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di € 898.444,5 di cui alla anzidetta ingiunzione di pagamento n°
201719 relativa ai contributi consortili scarico acque meteoriche in canali consortili anni 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; in subordine accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito di cui alla anzidetta ingiunzione di pagamento, relativamente ai contributi consortili per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012”.
Si è costituto il , eccependo, Parte_2
preliminarmente, il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, in via subordinata,
l'incompetenza funzionale in favore del Tribunale della Acque Pubbliche e, in via ulteriormente subordinata, l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli. Nel merito ha contestato la fondatezza dell'atto di opposizione, concludendo per il suo rigetto.
Si è altresì costituita quale Ente incaricato della riscossione, muovendo Controparte_1
sostanzialmente le stesse contestazioni del . Parte_2
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 25.02.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione die termini ex art. 190 cpc.
***
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
pagina 2 di 14 Con ingiunzione fiscale n. emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639\1910 e notificata il P.IVA_4
07\06\2017), la società quale concessionaria della riscossione del Controparte_1 [...]
ex art 52 del D.Lgs 442\1997, ha intimato al Parte_2 il pagamento della somma di € 898.444,50 a titolo di contributi ex art. 13 della L.R. Parte_1
n. 4\2003 e 166 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 152\2006 per gli anni 2008-2016. Avverso il detto atto ingiuntivo il ha proposto opposizione per i motivi che di seguito si riassumono: Parte_1
1. nullità della notifica dell'ingiunzione opposta atteso che il non è inserito nel Parte_1
registro PP.AA. o registro INI-PEC.
2. nullità della notifica dell'ingiunzione opposta in quanto l'atto impugnato non è firmato digitalmente e difetta del formato p7m del file allegato.
3. nullità della notifica dell'ingiunzione opposta per inosservanza delle forme prescritte dall'art. 2 del
R.D. 639\1910.
4. nullità della medesima ingiunzione opposta per difetto di sua sottoscrizione ex art 21 septies della legge 241\90 nonché ex art 7 della legge 212\2000 (cd. statuto del contribuente).
5. nullità dell'ingiunzione opposta per prescrizione del credito stante la loro natura tributaria.
6. nullità dell'ingiunzione opposta per omessa notifica del preventivo avviso di pagamento nonché per omessa attivazione del contraddittorio con il contribuente ex art 7 della legge 241\90 ed art. 10 della legge 212\2000, ciò anche con riferimento all'accertamento degli scarichi.
7. nullità dell'ingiunzione opposta per eccesso di potere, per violazione del D.Lgs 446\97, per incompetenza assoluta ad emetterlo sulla base dell'assunto per cui siffatto strumento impositivo, derogatorio ed eccezionale, è insuscettibile di applicazione analogica e, pertanto, la sua emissione compete ai soli Enti Pubblici in senso soggettivo.
8. nullità dell'ingiunzione opposta per violazione di legge, nella specie l'art. 2 del R.D. 639\1910 nella parte in cui prescrive che l'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore del luogo nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette.
9. nullità dell'ingiunzione opposta per difetto di motivazione con conseguente violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente.
10. nullità dell'ingiunzione opposta in quanto l'Ente opponente giammai ha sottoscritto una convenzione con l'opposto e giammai scarica le proprie acque meteoriche mediante dispositivi di sfioro in canali che sono in gestione del . Parte_2
11. nullità dell'ingiunzione opposta per carenza di legittimazione passiva dell'Ente opponente per non avere quest'ultimo “né la proprietà, né il possesso degli immobili in relazione ai quali viene chiesto il contributo” e per non essere il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
pagina 3 di 14 12. nullità dell'ingiunzione opposta per difetto di beneficio specifico e, quindi, del presupposto impositivo.
13. nullità dell'ingiunzione opposta per non debenza del contributo da parte dei proprietari di immobili soggetti alla tariffa del servizio idrico integrato.
14. nullità dell'ingiunzione opposta per carenza di potere impositivo a carico del in tema di Parte_2
servizio idrico integrato e conseguente inutilizzabilità al detto fine del piano di classifica.
15. nullità dell'ingiunzione per difetto di prova dei lavori eseguiti dal , del loro importo, degli Parte_2
immobili oggetto dei medesimi, dei relativi benefici e degli indici specifici di contribuenza per immobile. All'uopo, l'Ente impositore ha impugnato il piano di classifica.
16. nullità della notifica dell'ingiunzione opposta atteso che la possibilità di notifica di atti tributari a mezzo pec è stata ammessa solo nei confronti di imprese individuali e\o in forma societaria ovvero di professionisti iscritti in albi o elenchi, con esclusione di enti pubblici.
17. nullità dell'ingiunzione opposta per carenza di legittimazione attiva della società CP_1
.
[...]
18. nullità dell'ingiunzione opposta per violazione del dettato dell'art. 23 della Costituzione non avendo il legislatore regionale potestà normativa in materia ambientale.
19. nullità dell'ingiunzione opposta per difetto di prova non potendosi ritenere sufficiente al detto fine il Piano di Classifica in quanto impugnato.
20. nullità dell'ingiunzione opposta per difetto della prova che l'approvazione del Piano di classifica sia stato preceduto dall'adozione del Piano Generale di bonifica.
Sintetizzati i motivi di opposizione, andranno disattese, preliminarmente, le eccezioni relative al difetto di giurisdizione, di incompetenza funzionale e territoriale.
L'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, oltre ad essere stata avallata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 118/2018, è conforme all'orientamento ormai pacifico della
Suprema Corte secondo cui <in tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al per non essere Parte_2
proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal quale contributo "pro quota" dei Parte_2
consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il
e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle Parte_2
pagina 4 di 14 commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario>> (Cass.
Sez. U , Ord. n. 31760 del 05/12/2019). Si precisa, al riguardo, che il fatto che la convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, come chiarito dalla stessa Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, in sede di conflitto negativo di giurisdizione, per fattispecie analoga, che coinvolgeva il
Comune di San Cipriano d'Aversa, dove gli precisavano: <<…D'altronde, il fatto che la Parte_4
convenzione non sia mai stata stipulata appare irrilevante, in quanto questione riguardante il merito, così come sempre attinente al merito è anche il problema della individuazione dei criteri suppletivi da seguire per la quantificazione del contributo>> (Cass. S.U. sent. n. 12867/2020).
Parimenti infondata si reputa l'eccezione afferente la sussistenza di competenza funzionale del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: la presente controversia non rientra in quelle previste dall'art. 140 del regio decreto n. 1775 del 11. 12.1933.
Infine, quanto alla prospettata eccezione di incompetenza territoriale, occorre osservare che sotto il profilo della ammissibilità la relativa eccezione è ritualmente sollevata soltanto se prospettata in relazione a tutti i possibili criteri alternativi ai sensi degli artt. 38 e 167 c.p.c. (Cass. Civ. sez. VI
3.11.2014 n. 23328), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendosi le parti opposte limitate ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Superate le eccezioni pregiudiziali di rito, si ritengono infondate anche le eccezioni relative alla validità della notifica dell'ingiunzione.
Per quanto riguarda la notifica all'indirizzo pec estratta dall'IPA, il non ha mai Parte_1 disconosciuto la riferibilità a sé medesimo dell'indirizzo pec ovvero Email_1
contestato di avere ricevuto nella suindicata casella di posta elettronica certificata la busta contenente l'ingiunzione fiscale n.201719, limitandosi ad eccepire un vizio di notifica per ragioni di carattere esclusivamente formale, ovverossia per la mancata pubblicazione dell'indirizzo nei registri ufficiali PP.AA. e\o INIPEC. Di converso, non può non Email_1
ribadirsi che, al di là del profilo meramente formale, controparte, per sua stessa ammissione, abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione di cui si discute, per cui deve ritenersi che qualsivoglia vizio di notifica sia stato sanato dalla condotta processuale avversa.
L'opponente eccepisce la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale n. 201719 a causa dell'allegazione di quest'ultima attraverso un file non recante l'estensione “p7m”. La Corte di
Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF.
Inoltre, nella stessa ordinanza, la Suprema Corte richiama l'applicazione del principio della sanatoria pagina 5 di 14 per il raggiungimento dello scopo, sancita dalle SS.UU. con sentenza 7665 del 18 aprile 2016. A tal proposito, occorre evidenziare che l'asserzione, circa la valutazione della corrispondenza tra il file allegato in formato PDF e il suo originale, è liberamente valutabile dal giudice ex art.116 c.p.c. ed è elemento importante per stabilire la reale conoscenza o la mancata conoscenza dell'atto di cui si è destinatario.
Ciò precisato, si osserva che, nel caso in esame, l'atto ha chiaramente raggiunto il suo scopo, stante l'avvenuta costituzione in giudizio del destinatario della notifica e la presa di posizione sul merito della pretesa creditoria. La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, ha poi escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa (S.U. sent.
n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. n. 15984 del 27.06.2017). Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto ha ricevuto un definitivo arresto con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Riunite n.
10266\2018 che, dopo un'attenta disamina della disciplina nazionale ed comunitaria, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ha stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: <Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna>>. Conseguentemente, la notifica della cartella e/o ingiunzione tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Con riferimento alle modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale, si osserva che seppur l'articolo 2 del
Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni) prevede che l'ingiunzione sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all'Ufficio del Giudice di Pace, tuttavia l'art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” recita testualmente “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”. Pertanto, dalla lettura della norma, si evince che l'ente impositore è legittimato a notificare l'ingiunzione fiscale a mezzo posta, in tal modo di fatto integrando il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
Il quadro normativo in tema di notificazione dell'ingiunzione fiscale si è arricchito di un ulteriore tassello: l'art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209 (convertito in pagina 6 di 14 legge 22 novembre 2002 n. 265) ha esteso l'applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale. All'uopo, si riporta di seguito testualmente il dettato della normativa testé citata: “… 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in quanto compatibili.
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o piu' funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresi' demandate le funzioni gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112”.
L'ente opponente lamenta, poi, la mancata allegazione alla pec del 07\06\17 della relata di notifica, facendo conseguire a ciò la nullità della notifica dell'ingiunzione n. 201719. L'eccezione è priva di pregio, in quanto per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità <la nullità della notificazione di un atto processuale a mezzo PEC per inosservanza delle relative disposizioni non può mai essere pronunciata se, malgrado l'irritualità della notifica, l'atto è venuto a conoscenza del destinatario. La consegna di un atto processuale all'indirizzo PEC indicato dal destinatario (così come risulta dal sito ufficiale) determina la effettiva conoscenza da parte del medesimo>> (Cass. Sent. n.
7665/16).
Destituita di fondamento è anche l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione di legge e, in particolare, per la violazione dell'art. 2 del r.d. 639/1910 nella parte in cui prescrive che l'ingiunzione deve essere vidimata dal pretore. La Suprema Corte, infatti, con ord. n. 1985\2018 ha chiarito che <a seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera del d.lgs n. 51\1998, l'ingiunzione deve ritenersi esecutiva di diritto>>; tra l'altro 229 del d.lgs n. 51\1998 recita testualmente: “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Risultano destituite di fondamento anche le eccezioni relative alla nullità dell'ingiunzione per difetto di sottoscrizione ex art. 21 septies della l. 241/1990 nonché ex art. 7 della l. 212/2000, per carenza di legittimazione attiva della società e per eccesso di potere, per violazione del d.lgs Controparte_1
446/1997, per incompetenza assoluta ad emetterla.
pagina 7 di 14 Al riguardo, si osserva che la società è il concessionario della riscossione dei Controparte_1
contributi per conto del ex art. 52 del d.lgs n. 446\97, come evincibile dallo stesso atto Parte_2 impugnato e non smentito dal , l'unico soggetto legittimato a sconfessare siffatto dato. In Parte_2 ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione avversa è sconfessata dal testo dell'art. 52 citato, comma 5, che recita: “
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno
1990, n. 142 ; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli
Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (144); c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
…”.
Dalla lettura della norma, appare inequivocabile il dato che le società a capitale interamente pubblico, di cui al n. 3, cui sia stato affidato dall'ente la riscossione coattiva, non sono tenute all'iscrizione nell'albo disciplinato nel successivo articolo 53. La ragione dell'esenzione di siffatte società dall'obbligo di iscrizione nel detto elenco, va ravvisata nella circostanza per cui esse, essendo a capitale interamente pubblico, ossia partecipate dai medesimi enti impositori, non sono soggette alla verifica della ricorrenza e della permanenza di “adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di pagina 8 di 14 sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti” (art 53), verifica invece prescritta per le società diverse da quelle cd. “in house”.
Pertanto, rilevato che il è un ente pubblico, che la società Parte_2 Controparte_1
è una società interamente a capitale pubblico, composta esclusivamente da
[...] Parte_2
ed è al contempo concessionaria, ex art 52 citato, del servizio di riscossione dei contributi consortili e che l'art. 36 del D.L. 31.12.2007 n. 247, convertito poi con legge 28.2.2008, n. 31 ha stabilito che “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”, è evidente come la società sia pienamente legittimata ad Controparte_1 emettere l'ingiunzione opposta.
Con riguardo, invece, all'eccezione di nullità dell'ingiunzione per difetto di motivazione e conseguente violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente, si osserva che lo Statuto del contribuente, ispirato ad una ratio di semplificazione nella conoscenza degli atti e chiarezza nella motivazione, all'art. 7 detta dei criteri che, nella specie, risultano osservati: l'atto impugnato richiama la normativa di riferimento, reca l'indicazione del fatto costitutivo del credito, le annualità di riferimento, l'ente creditore e gli importi dovuti, elementi che certamente consentono l'individuazione della pretesa azionata, per cui deve ritenersi che l'atto sia sufficientemente motivato.
Il ha poi dedotto la nullità dell'ingiunzione fiscale opposta, in quanto la stessa non sarebbe Pt_1
stata preceduta dai necessari presupposti avvisi di accertamento, ma anche tale assunto risulta privo di pregio, come evincibile dalla pronuncia della S.C. giusta sentenza n. 13165\2014 secondo cui: effetti, il R.D. 13 dicembre 1933, n. 215, art. 21, comma 2, dispone che la riscossione dei contributi di bonifica debba avvenire secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette;
e il D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 17, comma 3, espressamente mantiene il sistema di riscossione mediante ruolo per i tributi che, come quelli consortili in discorso, erano già in questo modo coattivamente richiesti (Cass. sez. trib. n. 8371 del 2013). … In effetti, il R.D. n. 215 cit., art. 21, comma, laddove stabilisce che "Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette", intende richiamare il solo meccanismo di riscossione tramite ruolo. Invero, come si è già sopra ricordato, la riscossione non è qui preceduta da un accertamento al quale, come nelle imposte dirette, debba seguire la riscossione entro i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 25. Nella diversa fattispecie all'esame, invece, si procede tramite ruolo con la semplice notifica della cartella e
pagina 9 di 14 non può pertanto oggettivamente esistere un problema di decadenza dalla riscossione con riferimento il momento dell'accertamento o della dichiarazione come per il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
36 bis. Al tributo consortile non possono perciò applicarsi le decadenze di cui al D.P.R. n. 602 cit., art.
25 in quanto incompatibili con il sistema che prevede che gli oneri di bonifica siano dovuti in ragione dell'inserzione degli immobili nel Perimetro di contribuenza e nel Piano di classifica. E da quanto consegue che il diritto al pagamento dei contributi consortili è unicamente assoggettato al termine di prescrizione>>. In senso conforme si è espressa sempre la S.C. con la sentenza n. 14679\2016.
Conclusivamente, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, può affermarsi, come dedotto dallo stesso , che i Consorzi di bonifica sono legittimati a procedere al recupero Parte_2 coattivo dei contributi non versati attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
639\1910 – art.2 e che la notifica dell'ingiunzione fiscale non deve essere preceduta dalla preventiva notifica dell'avviso di accertamento secondo l'ordinaria sequenza procedimentale atto\avviso di accertamento – cartella di pagamento. La ragione della non necessità della preventiva notifica dell'avviso di accertamento è facilmente rinvenibile, così come argomentato dalla S.C. su richiamata, nella circostanza per cui la debenza del contributo discende dalla inserzione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, il tutto coerentemente con il disposto di cui alla
L.R.C. n. 4\2003, art. 13 comma 5. Il piano di classifica integra un atto amministrativo avente funzione di accertamento del tributo, sottoposto a forme di pubblicità legale tali da renderlo conosciuto e\o conoscibile a tutti i contribuenti.
A proposito dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione per violazione dell'art. 23 della Costituzione, si osserva che le norme in forza delle quali è stata emessa l'ingiunzione opposta, in primis CP_2
n. 4\2003, non sono state oggetto di censura di incostituzionalità, per cui nessun pregio ha l'eccezione de qua.
Anche nel merito l'opposizione appare infondata.
Innanzitutto, risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione del credito avanzata dall'ente opponente, atteso che il ha più volte sollecitato il pagamento dei contributi di cui si discute Parte_2
con le note allegate (doc. 8), che il non ha contestato di aver ricevuto. Pt_1
L'ente opponente ha poi contestato l'ingiunzione deducendo la mancanza di sottoscrizione della convenzione con il , l'inutilizzo dei canali consortili per lo scarico delle acque meteoriche, la Parte_2 mancanza di un beneficio e quindi l'esistenza stessa dei presupposti impositivi.
Innanzitutto, va ribadito che il credito oggetto di ingiunzione trova il proprio fondamento nei commi III
e IV del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui: “… Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai
pagina 10 di 14 consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il Parte_2
contributo di cui al comma 3 è determinato dal interessato e comunicato al soggetto Parte_2
utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento. …”.
Tali norme – da leggersi in combinato disposto con la disciplina regionale, le cui disposizioni risultano specificamente richiamate nella ingiunzione opposta (L.R. Campania n. 4/2003, come modificata dalla
L.R. Campania n. 6/2016) – stabiliscono che tutti coloro che utilizzano i canali consortili sono obbligati alla contribuzione per le spese, in rapporto al beneficio ottenuto. Ai fini del recupero dei contributi, la circostanza che la convenzione non sia stata stipulata, così come il fatto che il Comune non sia proprietario né possessore degli immobili in relazione ai quali viene chiesto il contributo, appare irrilevante, in quanto la legislazione di settore vigente ratione temporis (in particolare il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e la legge regionale della 25 febbraio 2003 n. 4) prevede diverse CP_1
fattispecie di beneficio che le proprietà immobiliari possono ricevere dalle opere pubbliche di bonifica:
“
1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue 4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici. Si tratta, a ben vedere, delle stesse fattispecie delineate dalla norma regionale del
2003, che all'art. 12 individua i contributi che corrispondono al beneficio procurato dalle opere pubbliche di bonifica e irrigue (punti 1, 2 e 3 dell'elenco precedente), mentre all'art. 13 definisce il contributo di collettamento (punto 4), che è oggetto specifico della presente controversia. Non necessariamente lo stesso immobile va assoggettato a tutti i diversi benefici. Ai sensi della legge e della consolidata giurisprudenza dei benefici su descritti è possibile dare la seguente descrizione sintetica: a. il contributo corrispondente al beneficio di presidio idrogeologico e al beneficio di natura idraulica (art. 12) è dovuto dalle proprietà che ricevono beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica, ovvero dalle proprietà che oltre a ricadere nel comprensorio sono delimitate dal cosiddetto perimetro di contribuenza, che per definizione racchiude in maniera univoca, sulla base di specifiche
pagina 11 di 14 valutazioni tecniche, tutte e sole le aree del comprensorio di bonifica interessate da un beneficio idraulico o idrogeologico, calcolato zona per zona in funzione dei parametri (soggiacenza del suolo, densità delle opere di bonifica, ecc.) stabiliti dal piano di classifica, che associa a ciascuna area una specifica aliquota contributiva proporzionata al beneficio idraulico ricevuto. b. Il contributo corrispondente al beneficio di disponibilità irrigua (art. 12) è dovuto dalle proprietà consorziate ricadenti in distretti irrigui, che quindi beneficiano della dotazione irrigua resa disponibile dal
per le colture agrarie. c. Il contributo corrispondente al beneficio di collettamento e di Parte_2
scarico (art. 13) è dovuto da tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, a prescindere dal fatto che le relative proprietà ricadano o meno nel comprensorio consortile.
In questo caso infatti la norma principale di riferimento (art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006) recita: Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con
l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal
tenendo conto della portata di acqua scaricata. E' evidente che tale fattispecie di beneficio Parte_2 non è correlata all'attività svolta dal a favore della singola proprietà immobiliare, ma al Parte_2
mero vantaggio che la proprietà riceve nel momento in cui per lo smaltimento delle proprie acque si avvale delle canalizzazioni consortili;
il che evidentemente consente al proprietario di evitare maggiori spese di collettamento e allontanamento delle acque reflue e meteoriche fino al più vicino recapito naturale (fiumi o mare); e nello stesso tempo determina per il , in relazione all'aumento Parte_2 delle portate idriche transitanti per l'opera pubblica di bonifica, un incremento degli oneri di manutenzione che, essendo proporzionale alla portata di acqua scaricata, viene assunto come base per il calcolo del contributo”.
Orbene, considerato che i contributi il cui pagamento è stato richiesto con l'ingiunzione opposta rientrano nella categoria innanzi indicata sotto la lettera c) e si riferiscono esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate del centro abitato, raccolte nella rete fognaria comunale e convogliate alle opere di bonifica, cosiddetto collettamento relativo alle sole portate meteoriche di seconda pioggia, deve ritenersi che detti contributi sono dovuti da tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, a prescindere dal fatto che le relative proprietà ricadano o meno nel comprensorio consortile. In questo caso, le norme principali di riferimento sono:
pagina 12 di 14 - l'art. 166, comma 3 del D. Lgs 152/2006: “Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal tenendo conto della portata di acqua scaricata”; Parte_2
- l'art. 13 comma 4 della L.R.C. n. 4\2003: “I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla
Nell'ipotesi in cui i Comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma CP_3
ovvero non sottoscrivano entro 60 giorni dal loro invio da parte del le convenzioni, i Parte_2
Consorzi sono autorizzati a riscuotere i canoni loro dovuti con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 12”.
- l'art. 13 comma 5 della L.R.C. n. 4\2003: “Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma
4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo 12”.
La contestazione dell'ente opponete sull'utilizzo dei canali consortili è smentita dal “piano di classifica” prodotto dal . Sul punto, si osserva che l'approvazione del predetto piano, c.d. Parte_2 perimetro di contribuenza, ha la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi (Cass. Civ. V Sez., n. 17066/2010; Cass. civ. n.
24356/2016; Cass. civ. n. 8079/2020). Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità costante, nessun altro onere probatorio grava sul , dacché è il singolo consorziato che, eventualmente, dovrà Parte_2 in maniera specifica contestare l'utilità che il detto piano afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità od incongruità di esso, devolvendone gli eventuali vizi innanzi al giudice competente.
Nel caso di specie, si reputa che il abbia dimostrato la fondatezza della Parte_2
pretesa, mediante il deposito del Piano di classifica, mentre il si è limitato ad Parte_1
affermare apoditticamente di non avvalersi dei canali, senza alcun supporto probatorio pagina 13 di 14 Il piano di classifica, una volta approvato con la procedura amministrativa prescritta dalla legge regionale (il piano è stato adottato con delibera commissariale n. 29\CA del 28\05\98, depositato presso la sede dell'Ente per gg 30 a decorrere dal 29\06\98, pubblicato sul BURC n. 38 del 29\06\98; la deliberazione ha ricevuto il visto di legittimità e di merito con deliberazione della Giunta Regionale
Campania n. 929\AC del 25\09\98), deve ritenersi, in assenza di impugnativa innanzi al giudice avente giurisdizione e competenza al riguardo, pienamente valido ed efficace, fino a modifica o aggiornamento.
Tra l'altro, come emerge dalla consulenza di parte a firma dell'ing. e non contestata dall'ente Per_1
opponente (doc. 9), il complesso urbanizzato del scarica le acque meteoriche Parte_1
incidenti su tutte le superfici impermeabilizzate (coperture degli edifici, strade e aree di parcheggio) nell'alveo di bonifica Regi Lagni, mediante il fugatore del collettore Succivo, che raccoglie le acque provenienti dalla rete fognaria comunale, come risulta dagli stralci planimetrici di figg. 3 e 4.
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m.. 55/2014, data la natura seriale e documentale del giudizio, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 1.000.000,00) e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-condanna il al pagamento, in favore del e del concessionario alla Parte_1 Parte_2
riscossione, delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi caduno, oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione rispetto ai difensori del Parte_5
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13/06/2025
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Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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