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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2343 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MORICONI CARMELA matrimonio celebrato in MOGORO il 09/06/2002 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: 1) I coniugi e chiedono all'Ill.mo CP_1 Parte_2
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale in ordine al matrimonio concordatario contratto a Mogoro (OR), il giorno 09/06/2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 8 Parte 2, Serie A, anno 2002, dichiarando lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni ed autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) La casa coniugale sita in Cesena (FC),Via Prima Masiera n.1140, rimarrà nella disponibilità esclusiva del IG. , che d'altronde ne è proprietario. Le CP_1 parti decideranno di comune accordo come suddividere gli arredi che ne fanno parte. La IG.ra , che attualmente sta cercando un'altra sistemazione, abbandonerà Pt_2
l'abitazione allorquando troverà un appartamento adeguato in locazione e comunque entro 1 anno a partire dall'omologazione delle presenti condizioni. Il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a vivere nella casa paterna dove ha, peraltro, la residenza;
3) Per i prossimi 3 anni (fino alla conclusione del percorso di studi del figlio Per_1 prevista in ipotesi per il 2027) a partire da settembre 2024, le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese universitarie, ordinarie e straordinarie nella misura del 60% in capo al IG. e nella misura del 40% in CP_1 capo alla moglie.
2 Tutte le spese straordinarie fino a 100,00 euro saranno a carico esclusivo del IG.
, ugualmente dicasi per le spese di manutenzione del veicolo di CP_1 proprietà della IG.ra targato CA895DE in uso al figlio, che rimarranno a Pt_2 carico del padre. Le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 saranno suddivise nella misura del 60% in capo al IG. e nella misura del 40% in capo CP_1 alla moglie. 4) Si precisa che le spese scolastiche di ammontano a circa € 14.000,00 Per_1
l'anno, comprese le spese ordinarie e straordinarie previste/prevedibili. 5) Quando avrà concluso il proprio percorso universitario (e comunque per i Per_1 prossimi 5 anni a partire dal settembre 2024) le parti continueranno a provvedere al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese ordinarie nella misura del 60% in capo al IG. e nella misura del 40% in capo alla moglie. CP_1
Per quanto concerne le predette spese straordinarie le parti dichiarano di volersi attenere al protocollo in uso al tribunale di Forlì che dichiarano di conoscere.
6) Per i primi 5 anni a partire da settembre 2024, il IG. si obbliga a CP_1 corrispondere la somma di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della IG.ra a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della stessa, Pt_2 per complessive 60 mensilità.
7) Atteso che, con la separazione ed il divorzio, la IG.ra non potrà più Pt_2 beneficiare della polizza sanitaria aziendale stipulata dal datore di lavoro del IG. a favore dei propri dipendenti e rispettive famiglie, a partire da settembre CP_1
2024, per i primi 5 anni il IG. si obbliga a corrispondere la somma di € CP_1
100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della IG.ra a titolo di Pt_2 contributo per la stipulazione di una polizza sanitaria a favore della stessa, per complessive 60 mensilità. A partire da settembre 2029, il IG. verserà per tre anni e tramite versamenti CP_1 rateali mensili (con ultima rata agosto 2032) pari ad € 666,66 cadauno, la somma complessiva di € 24.000,00 a favore della IG.ra a titolo di contributo per le Pt_2 polizze sanitarie che la stessa contrarrà nei successivi 20 anni, ciò al fine di garantire alla moglie la stessa tutela sanitaria che avrebbe avuto in costanza di matrimonio.
8) Altresì, a partire dal settembre 2027, il IG. si obbliga a CP_1 corrispondere a titolo di indennizzo aggiuntivo a favore della IG.ra la somma Pt_2 complessiva di € 15.000,00 in n. 24 rate mensili di € 625,00 cadauna da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
9) I IGg. e dichiarano di essere CP_1 Parte_2 autonomi ed economicamente indipendenti, rinunciando pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
10) I coniugi e a definizione di tutti i CP_1 Parte_2 loro rapporti patrimoniali dichiarano di aver già provveduto a dividere i risparmi comuni e che non ci sono ulteriori questioni da regolamentare.
3 11) I IGg. e dichiarano che non sono CP_1 Pt_2 Parte_2 pendenti altri procedimenti tra le parti;
12) I IGg. e intendono avvalersi della CP_1 Parte_2 facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte;
13) Le spese legali del presente procedimento per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno esclusivamente a carico del IG . CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (Ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOGORO (Atto N. 8 Parte 2,
Serie A, anno 2002).
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore.
Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2343/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2343/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. MORICONI CARMELA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MORICONI CARMELA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MORICONI CARMELA matrimonio celebrato in MOGORO il 09/06/2002 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: 1) I coniugi e chiedono all'Ill.mo CP_1 Parte_2
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale in ordine al matrimonio concordatario contratto a Mogoro (OR), il giorno 09/06/2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N. 8 Parte 2, Serie A, anno 2002, dichiarando lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni ed autorizzando gli stessi a vivere separati;
2) La casa coniugale sita in Cesena (FC),Via Prima Masiera n.1140, rimarrà nella disponibilità esclusiva del IG. , che d'altronde ne è proprietario. Le CP_1 parti decideranno di comune accordo come suddividere gli arredi che ne fanno parte. La IG.ra , che attualmente sta cercando un'altra sistemazione, abbandonerà Pt_2
l'abitazione allorquando troverà un appartamento adeguato in locazione e comunque entro 1 anno a partire dall'omologazione delle presenti condizioni. Il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a vivere nella casa paterna dove ha, peraltro, la residenza;
3) Per i prossimi 3 anni (fino alla conclusione del percorso di studi del figlio Per_1 prevista in ipotesi per il 2027) a partire da settembre 2024, le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese universitarie, ordinarie e straordinarie nella misura del 60% in capo al IG. e nella misura del 40% in CP_1 capo alla moglie.
2 Tutte le spese straordinarie fino a 100,00 euro saranno a carico esclusivo del IG.
, ugualmente dicasi per le spese di manutenzione del veicolo di CP_1 proprietà della IG.ra targato CA895DE in uso al figlio, che rimarranno a Pt_2 carico del padre. Le spese straordinarie di importo superiore ad € 100,00 saranno suddivise nella misura del 60% in capo al IG. e nella misura del 40% in capo CP_1 alla moglie. 4) Si precisa che le spese scolastiche di ammontano a circa € 14.000,00 Per_1
l'anno, comprese le spese ordinarie e straordinarie previste/prevedibili. 5) Quando avrà concluso il proprio percorso universitario (e comunque per i Per_1 prossimi 5 anni a partire dal settembre 2024) le parti continueranno a provvedere al mantenimento diretto del figlio per quanto riguarda le spese ordinarie nella misura del 60% in capo al IG. e nella misura del 40% in capo alla moglie. CP_1
Per quanto concerne le predette spese straordinarie le parti dichiarano di volersi attenere al protocollo in uso al tribunale di Forlì che dichiarano di conoscere.
6) Per i primi 5 anni a partire da settembre 2024, il IG. si obbliga a CP_1 corrispondere la somma di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della IG.ra a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione della stessa, Pt_2 per complessive 60 mensilità.
7) Atteso che, con la separazione ed il divorzio, la IG.ra non potrà più Pt_2 beneficiare della polizza sanitaria aziendale stipulata dal datore di lavoro del IG. a favore dei propri dipendenti e rispettive famiglie, a partire da settembre CP_1
2024, per i primi 5 anni il IG. si obbliga a corrispondere la somma di € CP_1
100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della IG.ra a titolo di Pt_2 contributo per la stipulazione di una polizza sanitaria a favore della stessa, per complessive 60 mensilità. A partire da settembre 2029, il IG. verserà per tre anni e tramite versamenti CP_1 rateali mensili (con ultima rata agosto 2032) pari ad € 666,66 cadauno, la somma complessiva di € 24.000,00 a favore della IG.ra a titolo di contributo per le Pt_2 polizze sanitarie che la stessa contrarrà nei successivi 20 anni, ciò al fine di garantire alla moglie la stessa tutela sanitaria che avrebbe avuto in costanza di matrimonio.
8) Altresì, a partire dal settembre 2027, il IG. si obbliga a CP_1 corrispondere a titolo di indennizzo aggiuntivo a favore della IG.ra la somma Pt_2 complessiva di € 15.000,00 in n. 24 rate mensili di € 625,00 cadauna da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese.
9) I IGg. e dichiarano di essere CP_1 Parte_2 autonomi ed economicamente indipendenti, rinunciando pertanto reciprocamente alla richiesta di mantenimento;
10) I coniugi e a definizione di tutti i CP_1 Parte_2 loro rapporti patrimoniali dichiarano di aver già provveduto a dividere i risparmi comuni e che non ci sono ulteriori questioni da regolamentare.
3 11) I IGg. e dichiarano che non sono CP_1 Pt_2 Parte_2 pendenti altri procedimenti tra le parti;
12) I IGg. e intendono avvalersi della CP_1 Parte_2 facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte;
13) Le spese legali del presente procedimento per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno esclusivamente a carico del IG . CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (Ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOGORO (Atto N. 8 Parte 2,
Serie A, anno 2002).
PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore.
Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 2343/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2343/2024 V.G., pendente tra
CP_1
Assistito e difeso dall'avv. MORICONI CARMELA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MORICONI CARMELA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 12/11/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 14/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)