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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 773/2020 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] [...] c.f. ; nato a [...] il C.F._3 Parte_4
13.06.1976 c.f. e nata a [...] il 040981, c.f. C.F._4 Parte_5
, tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'avv. C.F._5
Luca Frontino, nel cui studio, sito in Messina, via Nina da Messina n. 18, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...] c.f. ; Controparte_1 C.F._6 CP_2
, nato a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._7
nato a [...] il [...] CF. Controparte_3
1 , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Blasi, come da C.F._8
procura allegata, nel cui studio, sito in Capo D'Orlando, via N. Mancari n. 37, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
Ogg: Appello avverso la sentenza n. 134/20, emessa dal Tribunale di Patti il 18.02.2020,
non notificata. Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I condomini dell'edificio di via Trento n. 278 del Comune di Brolo, , CP_2 CP_3
e (odierni appellati), con atto del 25.3.2009, citavano in giudizio
[...] Controparte_1
i restanti condomini, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , per chiedere la declaratoria di nullità e/o inefficacia
[...] Parte_5
delle Tabelle Millesimali, approvate all'unanimità dai condomini nell'assemblea del
26.01.2008, che ritenevano viziate da errori. In particolare, con esse -nella Tabella
Principale “A”- si assegnavano complessivamente a 500,983 millesimi, a Parte_1
320,574 millesimi, a 85,22 millesimi e a Controparte_1 CP_2 Controparte_3
93,22 millesimi per un totale di 1000/1000; tutto ciò senza tenere conto che l'edificio in origine apparteneva ai fratelli e , i quali, nel procedere Parte_1 Controparte_1
alla relativa divisione avevano di comune accordo formato, dichiarato, riconosciuto e attribuito due quote di valore uguale, così come statuito e formalizzato nell'atto pubblico di divisione del 29.07.2003 in NO . Ne derivava che i fratelli avessero uguali diritti Per_1
sull'immobile, pari a 500/1000 ciascuno, e che -quindi- tale doveva essere la complessiva proprietà facente capo agli attori, ossia lo stesso e gli altri due condomini, Controparte_1
il e il , ai quali il primo aveva alienato porzioni dell'immobile. Altro CP_3 CP_2
essenziale errore -secondo gli attori- era riscontrabile nelle “obbiettiva divergenza tra il
valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio e il valore proporzionale ad esse
attribuito nelle tabelle.” Invero, poiché il fabbricato presentava la medesima consistenza ai vari piani abitativi (dal I° al IV°), e “...ogni piano è diviso in due parti geometricamente uguali,
2 da un piano di simmetria dell'edificio la cui traccia costituisce linea di separazione e confine
tra le diverse proprietà...”, si rendeva evidente l'errore commesso in danno dell'appartamento di situato al 3^ piano, al quale erano stati attribuiti mq. CP_2
117,72 e mc. 416,04, contrariamente a tutti gli altri appartamenti del fabbricato, che presentavano una uniformità di calcolo di mq. (127,74 circa) e di mc. (448,00 circa) per unità
- compreso il corrispondente appartamento sito al 3^ piano, di proprietà di Parte_1
. Si registrava, quindi, un ingiustificabile errore – in danno dell'immobile di
[...] CP_2
– nel calcolo della superficie complessiva dei due appartamenti siti al terzo piano,
[...]
risultante inferiore di 10 mq rispetto alla superficie complessiva degli altri piani. Ulteriore
errore era rappresentato da un'immotivata differenza di 3,73 millesimi tra le unità immobiliari di proprietà di (n. 1 int. 15) e (n. 2/3 int. 3 e 4) situati al Parte_1 Controparte_1
piano terra.
Si costituivano i convenuti precisando, anzitutto, che le tabelle millesimali erano state redatte non da , come sostenuto dagli attori, ma dal Geom. Parte_3 Per_2
ed evidenziavano la carenza assoluta di un interesse concreto e attuale degli attori
[...]
ad impugnare le suddette tabelle millesimali. Contestavano nel merito tutto quanto dedotto con l'atto introduttivo del giudizio. Esaurita la fase istruttoria in cui veniva disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Patti, definendo il giudizio promosso per accertare l'erroneità delle tabelle millesimali approvate con delibera condominiale del
26.1.2008 e riguardanti l'edificio sito in Brolo, via Trento n. 278, con sentenza n.134/2020
accoglieva la domanda, dichiarando le tabelle inefficaci. Venivano rigettate invece le
reciproche domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e i convenuti erano
condannati alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario degli
attori e al pagamento delle spese della C.T.U.
3 Con citazione notificata il 20.11.2020 , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e proponevano appello avverso la Parte_3 Parte_4 Parte_5
sentenza, affidando il gravame a 8 motivi di impugnativa:
1. Nullità della sentenza per aver dichiarato l'inammissibilità delle note conclusive, in assenza di perentorietà del termine;
2. Illegittimità e Nullità della sentenza per violazione art. 164 comma IV in relazione all'art. 163 comma 3 e 4 cpc, in via subordinata violazione dell'art. 1137 c.c. ed in via ancora più
subordinata per violazione dell'art. 112 cpc
3. Illegittimità e nullità della sentenza per aver posto le spese di CTU a totale carico dei convenuti, in contrasto, con le statuizioni della giurisprudenza della Suprema Corte;
4. Illegittimità e nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulla nullità della CTU in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
5. Violazione ex art. 187 e art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate con la comparsa di costituzione e risposta;
6. Illegittimità e Nullità della sentenza per aver reso una sentenza che non risolve la lite anzi crea i presupposti per una ulteriore controversia e ciò in violazione della Giurisprudenza
della Suprema Corte che il Giudice richiama in maniera parziale e di convenienza nella motivazione.
7. Illegittimità e nullità della sentenza per aver condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite senza aver tenuto debito conto del comportamento pre-processuale e processuale degli attori violando il disposto di cui all'art. 92 c.p.c.
8. Illegittimità della sentenza per violazione art. 92 c.p.c. in relazione agli artt. 88 e 96 c.p.c.;
Si costituivano gli appellati insistendo per il rigetto del gravame. La causa veniva rimessa al
27.4.2023 per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche. All'esito della quale, con sentenza non definitiva n.
523/2024 la Corte tanto statuiva: “Rigetta i motivi di appello sub 1, 2 e 5, perché infondati;
4 Per l'esame dei motivi sub 3), 4), e 6), tramite cui gli appellanti muovono delle censure alla
consulenza tecnica d'ufficio ritiene indispensabile l'acquisizione della contestata consulenza
tecnica d'ufficio non presente agli atti, provvedendosi in merito con separata ordinanza.
Quanto ai motivi sub 7) e 8), attinenti alle spese, trattandosi di statuizioni prive di
un'autonoma rilevanza e che dipendono dall'esito della controversia, la Corte ritiene di
potersi pronunciare su di essi solo a conclusione dell'analisi degli ulteriori motivi d'appello”.
Con separata ordinanza la Corte tanto disponeva: “ritenuto necessario per la definizione
degli altri motivi di gravame l'esame della CTU espletata in primo grado, non presente agli
atti, solo all'esito potendosi stabilire l'eventuale integrazione della stessa, ove si
accerti che il primo consulente non abbia proceduto alla revisione delle tabelle
correggendo gli errori rilevati,… manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo cartaceo
presso il Tribunale di Patti”
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.7.2024, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è l'esame dei motivi di appello sub 3.4.6, 7 e 8
Per questioni di priorità logica viene esaminato il 4 motivo di appello (Violazione art 112
c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccepita nullità della CTU).
Il motivo di gravame è infondato
L'eccezione di “nullità della CTU per omessa comunicazione della bozza ai CTP e ai
procuratori delle parti..” ribadita in sede di precisazione delle conclusioni sul quale il giudice avrebbe omesso qualsivoglia motivazione violando il disposto dell'art. 112 c.p.c., è infondata in quanto il CTP di parte convenuta, Geom. , ha trasmesso al CTU, Ing. Per_3 [...]
le proprie “CONTRODEDUZIONI” datate 13.11.2012, come risultano allegate Per_4
5 all'originale della Consulenza Tecnica d'Ufficio, unitamente alle copie delle ricevute delle p.e.c di trasmissione . Sebbene non risulti che la bozza di ctu sia stata trasmessa ai procuratori delle parti, la nullità è rimasta sanata siccome il contraddittorio è stato recuperato dal Giudice e ripristinato, assegnando ad entrambe le parti termine per il deposito di note. Note che sono state depositate, dalla parte convenuta, all'udienza del
15.11.2013 e sulle quali il giudice si è pronunciato nel corpo motivo della sentenza “ con
riferimento alle osservazioni e/o contestazioni sollevate dal tecnico di parte convenuta e dai
convenuti stessi, si rimanda alle risposte del ctu, evidenziando che non trattasi di denuncia
di errori sostanziali rilevanti circa la correttezza o meno delle stesse tabelle millesimali …“
( pag. 4 sentenza appellata)
( Per la sanatoria della nullità nel caso in cui la bozza di perizia non sia stata comunicata a nessuna delle parti e neanche ai loro consulenti vedi Cass. Sez VI ordinanza 11.9.2018 n.
21984)
Non si può ritenere illegittima la pronuncia del Giudice quando ritiene che “..non appare
utile ai fini della contestazione della relazione tecnica la planimetria dell'atto di donazione
del 2015 del sig. alle figlie (prodotta da parte convenuta in corso di causa) Controparte_1
essendo relativa ad un momento successivo alla c.t.u. e all'introduzione del giudizio..” . Le
modalità di accertamento della misurazione appare compiuta sulla base delle planimetrie allegate in atti . Peraltro sin dall'origine non è stato contestato che le planimetrie agli atti fossero diverse da quelle effettive ma che, sulla base delle stesse, non fosse stato compiuto alcun errore di calcolo nella redazione delle tabelle. Pertanto il ctu doveva verificare l'erroneità del calcolo alla luce degli atti.
Né potevasi inserire tra le consistenti facenti parti dell'immobile condominiale e pertanto partecipanti alle spese comuni, l'ampliamento del subalterno 15 effettuato da Parte_1
, siccome trattasi di superfici di unità aliena al condominio perché edificata in epoca
[...]
successiva su proprietà esclusiva di un condomino . L'annessione ad una unità
6 condominiale di altra ad essa limitrofa, sorta su proprietà aliena a quella condominiale comporta l'imposizione di una servitù quantomeno sulle murature perimetrali comuni, che grava sul e che, pertanto necessita di autorizzazione. Parte_6
6) SESTO motivo di appello (Illegittimità della pronuncia per aver reso una sentenza che non risolve la lite…)
Parte appellante afferma che “..appare ovvio che il Giudice avendo accertato che le tabelle
millesimali erano viziate da errori, giustamente doveva dichiararle inefficaci, ma altrettanto
giustamente doveva far redigere al CTU le nuove tabelle...”
Il motivo di gravame è infondato
Le domande di parte attrice erano specificatamente: “1) Dire e dichiarare che le tabelle
millesimali redatte da inerenti l'edificio sito in Brolo, via Trento n. 278, Parte_3
sono viziate da sostanziali errori e/o omissioni, per i motivi di cui in narrativa e per quant'altro
sarà accertato in corso di causa. 2) Per gli effetti, dichiarare le predette tabelle millesimali
nulle e/o inefficaci nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.”, per cui il Giudice di primo grado correttamente si è espresso sulle stesse. Infatti, qualora il Giudice avesse disposto anche la revisione delle tabelle, avrebbe assunto una decisione extra petita.
Corretti ed esaustivi i quesiti formulati dal Giudice di prime cure, come pure le risposte fornite dal nominato CTU, il quale ha individuato gli errori e indicato a pag. 11 e 12 della relazione le soluzioni per correggere e/o revisionare le tabelle millesimali a cura dei condomini aventi diritto, i quali sono legittimati a farlo in sede assembleare.
3. TERZO motivo di appello (Illegittimità della sentenza per aver posto le spese di CTU a totale carico dei convenuti.).
Ritiene l'appellante che la CTU non doveva essere accolta perchè avente valore esplorativo, avendola accolta, il Giudice avrebbe sopperito a una carenza della parte attrice e per tale motivo doveva porre le spese a carico della stessa ovvero, in subordine, andava disposta la ripartizione al 50% tra le parti in causa anche per l'ulteriore argomentazione
7 che la ctu deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti.
Il motivo di gravame è infondato
Le spese di CTU rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
cod. proc. civ.. Le spese di consulenza tecnica, d'ufficio , sono a carico della parte soccombente, a meno che non vi siano disposizioni diverse del giudice nel caso di soccombenza reciproca, assoluta novità delle questioni trattate o o accordi tra le parti.
Fattispecie che non si rinvengono nel caso de quo
7. Sul SETTIMO motivo di appello (Illegittima condanna alle spese e violazione art. 92
c.p.c…).
L'appellante sostiene che in considerazione del comportamento pre processuale degli attori che “prima di procedere giudizialmente avrebbero dovuto esperire il tentativo di risolvere il
problema istituzionalmente” e processuale tenuto dagli attori in particolare di che CP_2
avrebbero consegnato al tecnico incaricato dal condominio planimetria riportanti misure
errate, il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite o in subordine condannare i convenuti a una minima quota, così non facendo avrebbe vilato l'art. 92 c.p.c.
Il motivo di gravame è infondato
Non sussiste nel caso di specie la violazione dell'art. 92 c.p.c.
Gli errori riscontrati per l'immobile di , come emerso dall'accertamento del CP_2
CTU, non possono attribuirsi a misure errate presenti nella planimetria che lo stesso aveva consegnato, quindi a sua responsabilità, sia perché la circostanza è stata contestata dagli appellati, sia perché la ricerca e uso della documentazione (comprese le planimetrie) e l'attività di verifica (sopralluogo e misurazioni) sono compito del tecnico.
8- L'OTTAVO motivo di appello (Violazione art 92 c.p.c in relazione agli artt.88 e 96 c.p.c.),
Reitera la domanda di lite temeraria rigettata dal giudice di primo grado attesa la soccombenza dei convenuti, ritenendo che ciò comporterebbe violazione dell'art. 92 c.p.c.
8 I comportamenti e le attività processuali tenuti dagli attori e dal loro difensore non violano il dovere di lealtà e probità . In ordine alla condanna delle spese di giudizio, in sentenza è
riportato : “…Ciascuna delle parti ha chiesto la condanna alle spese per responsabilità
aggravata. La domanda svolta, in questo senso, dai convenuti, attesa la loro soccombenza,
va rigettata.” Questo in risposta alla richiesta di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.,
formulata dai convenuti in comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale. Nel
contempo veniva anche motivatamente rigettata la stessa domanda svolta dagli attori.
Le richieste istruttorie, formulate nell'atto di appello vanno rigettate in quanto, oltre che generiche, sono inconducenti ai fini del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 1447/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. 773/2020 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 134/2020 emessa dal Tribunale di Patti il 18.2.2020, avente ad oggetto: tabelle millesimali, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 6.900,00, oltre
15% rimborso forfettario spese generali, cpa e iva.
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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