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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2283/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
cittadina italiana per nascita, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara GRISOLANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuorgnè (TO) Piazza della Resistenza
n.5 giusta delega in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_2
in Chivasso (TO) – Via Colombaro n. 34 Frazione Mosche ed elettivamente domiciliato in
Torino - Via Pinasca n. 12 presso lo studio dell'Avv. Monica Durante che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rinuncia reciproca dei coniugi alle
domande di addebito;
- La figlia resta affidata congiuntamente ai genitori con collocazione principale e Per_1
residenza presso la madre;
Le modalità di incontro padre /figlia ed eventuali tempi di permanenza della stessa presso la
casa paterna saranno determinati liberamente dalla figlia, tenuto conto dei suoi desideri e delle
sue esigenze;
- Assegnare la casa familiare di Chivasso Frazione Mosche via Colombaro n. 34 alla madre
collocataria prevalente della minore, unitamente agli arredi che la compongono, disponendo che
il Signor si allontani portando con sé i propri effetti personali e trasferendo la CP_1
propria residenza entro il 24 aprile 2025;
- Il Signor corrisponderà alla NO entro il 10 di ogni CP_1 Parte_2
mese ed a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia la somma di
euro 400,00, a partire dal corrente mese di aprile 2025 (già versate € 200,00 per tale mensilità).
Somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT. Entrambe le parti concorreranno invece al
pagamento, nella misura del 50% ciascuna delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e
sportive) come meglio individuate dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Ivrea e Ordine
Avvocati in data 24.6.2016 (comunicazioni wapp o mail);
- L'assegno unico per la famiglia sarà richiesto e percepito interamente dalla NO Pt_1
.
[...]
- la moglie dichiara di rinunciare alla richiesta di contribuzione al mantenimento per se stessa;
- i coniugi si impegnano a chiudere i conti in comune entro il 30.4.2025, dichiarando di essere
entrambi economicamente autosufficienti e di avere risolta ogni altra questione economico-
patrimoniale tra loro.
- i coniugi si impegnano alla rimessione d eventuali querele;
- spese di giudizio compensate.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.” RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 30.8.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché
[...] CP_1
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito alla controparte,
l'affido esclusivo rafforzato della figlia (nata il giorno 8.6.2011) alla madre con Per_1
collocazione presso la stessa, l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e visite come meglio viste dai Servizi per il padre, oltre ad un contributo al mantenimento di
€ 500 per la figlia, 50% spese extra e AU interamente alla madre ed € 200 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo a sua volta l'addebito della separazione alla moglie, l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso a madre nella casa in cui la stessa si era trasferita a vivere, calendario di incontri padre/figlia, nessun contributo al mantenimento della moglie, € 200,00 per la figlia oltre al 50% delle spese extra e dell'AU.
I Servizi Sociali e di Psicologia incaricati del monitoraggio del nucleo hanno così
concluso:
“In relazione ai dati raccolti, non si osservano in elementi riferibili ad una condizione Per_1
psicopatologica tale da necessitare di un intervento psicoterapeutico. Anche rispetto agli
avvenimenti intercorsi nella storia familiare sembra che abbia attivato le proprie risorse Per_1
per proteggersi da conflittualità e situazioni che possono provocarle malessere. La ragazza
risulta ben adattata nei propri contesti di vita e capace di fare fronte ai compiti di sviluppo
propri per l'età.
Per ciò che riguarda i genitori si osserva una condizione di importante conflittualità,
caratterizzata da accuse reciproche e rancore, che impedisce una comunicazione efficace e
funzionale. Tutto sembra ruotare intorno a questioni di tipo economico e materiale e non
sembrerebbero esservi preoccupazioni inerenti il versante psicologico-emotivo.
I genitori non sembrano avere attualmente le risorse emotive e la disponibilità per attivare un
percorso di riflessione sulla genitorialità pertanto il Servizio non propone nessun intervento in merito. Il Servizio rimane a disposizione qualora la famiglia ravvisasse nella figlia segnali di
disagio psicologico importante.” (cfr. relazioni trasmesse il 21.3.2025 e il 28.3.2025).
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 9 aprile
2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, dopo ampio confronto anche sugli esiti delle relazioni dei Servizi incaricati, trovato l'accordo, rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate (rinunciando ai termini per gli scritti finali ed anche ai provvedimenti provvisori ed urgenti).
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi (che hanno chiesto ciascuna l'addebito alla controparte della separazione), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Chivasso il 5.5.2012 in regime di separazione dei beni
(atto trascritto al n. 7 P.1). (doc. 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della figlia (cui è garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio. Del resto, i Servizi
incaricati della presa in carico della minore hanno evidenziato che nella stessa non vi sono segni di disagio e che non vi è conseguentemente necessità di presa in carico (salvo successive diverse esigenze manifestate dalla minore). Le conclusioni rassegnate dai genitori tengono anche conto di quanto riferito dei Servizi.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in Chivasso il 5.5.2012 in regime di separazione dei beni (atto trascritto al n. 7 P.1).
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2) dà atto che le parti hanno dichiarato la rinuncia reciproca dei coniugi alle domande di addebito;
3) la figlia (nata il giorno 8.6.2011) resta affidata congiuntamente ai genitori Per_1
con collocazione principale e residenza presso la madre;
Le modalità di incontro padre/figlia ed eventuali tempi di permanenza della stessa presso la casa paterna saranno determinati liberamente dalla figlia, tenuto conto dei suoi desideri e delle sue esigenze;
3) assegna la casa familiare di Chivasso Frazione Mosche via Colombaro n. 34 alla madre collocataria prevalente della minore, unitamente agli arredi che la compongono, disponendo che il Signor si allontani portando con sé i CP_1
propri effetti personali e trasferendo la propria residenza entro il 24 aprile 2025;
4) il Signor corrisponderà alla NO entro il 10 di CP_1 Parte_1
ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia la somma di euro 400,00, a partire dal corrente mese di aprile 2025 (già versate €
200,00 per tale mensilità). Somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT. Entrambe le parti concorreranno invece al pagamento, nella misura del 50% ciascuna delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) come meglio individuate dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 (comunicazioni wapp o mail);
- L'assegno unico per la famiglia sarà richiesto e percepito interamente dalla NO
. Parte_1
5) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- la moglie dichiara di rinunciare alla richiesta di contribuzione al mantenimento per se stessa;
- i coniugi si impegnano a chiudere i conti in comune entro il 30.4.2025, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere risolta ogni altra questione economico-patrimoniale tra loro.
- i coniugi si impegnano alla rimessione di eventuali querele;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)