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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10919/2025
Il Giudice dott. RE RA AN, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI TRIA Parte_1
PP e NO SA
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
PREMESSO CHE:
1) all'udienza odierna fissata per la comparizione delle parti nessuno è comparso fino alle ore 11.52;
2) dagli atti non vi è prova di alcuna attività, nemmeno tardiva, della parte ricorrente diretta alla notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, benché la parte ricorrente risultasse a ciò tenuta ai sensi dell'art. 415, comma IV c.p.c.
3) di conseguenza, non vi è prova della regolare vocatio in ius della parte resistente nel presente giudizio, con preclusione per il decidente della preliminare verifica della regolare costituzione del contraddittorio1; 1 Cfr. Cass. 13.08.2008, n. 21587. 4) va dichiarata, di conseguenza, l'improcedibilità delle domande azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
5) nulla deve essere disposto per le spese di lite in mancanza di evocazione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. RE RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'azione giudiziale promossa dalla parte ricorrente;
- nulla per le spese di giudizio.
Bari,11/12/2025 Il Giudice del lavoro
RE RA AN
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Sezione Lavoro
N.R.G. 10919/2025
Il Giudice dott. RE RA AN, all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI TRIA Parte_1
PP e NO SA
ricorrente contro
Controparte_1 resistente
PREMESSO CHE:
1) all'udienza odierna fissata per la comparizione delle parti nessuno è comparso fino alle ore 11.52;
2) dagli atti non vi è prova di alcuna attività, nemmeno tardiva, della parte ricorrente diretta alla notificazione alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, benché la parte ricorrente risultasse a ciò tenuta ai sensi dell'art. 415, comma IV c.p.c.
3) di conseguenza, non vi è prova della regolare vocatio in ius della parte resistente nel presente giudizio, con preclusione per il decidente della preliminare verifica della regolare costituzione del contraddittorio1; 1 Cfr. Cass. 13.08.2008, n. 21587. 4) va dichiarata, di conseguenza, l'improcedibilità delle domande azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
5) nulla deve essere disposto per le spese di lite in mancanza di evocazione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. RE RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile l'azione giudiziale promossa dalla parte ricorrente;
- nulla per le spese di giudizio.
Bari,11/12/2025 Il Giudice del lavoro
RE RA AN
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