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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/08/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2151/2022 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio giudiziale", vertente
TRA rappr.to e difeso dall'avv. Angela Maria de Stefano, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Ines Poppiti e dall'avv. Fabiana Lepore, dom.ta Controparte_1 come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è stata pronunciata, in data 25.1.2023, sentenza parziale sullo status;
pertanto la decisione verte esclusivamente sui provvedimenti accessori ed in particolare sulla sola domanda di assegno divorzile della CP_1 Con il decreto di omologa del 1.12.2010 le parti concordavano il versamento, a carico del ricorrente, di un assegno separativo di € 500,00 a favore della CP_1 unitamente ad altri € 500,00 a favore della figlia Per_1
.
Con la comparsa di costituzione la CP_1 domandava un assegno divorzile di € 600,00, mentre il ricorrente insisteva per il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza presidenziale del 14.9.2022 veniva revocato l'obbligo di mantenimento a favore della figlia, divenuta autonoma, e confermato l'assegno separativo di € 500,00 a favore della
CP_1
Sull'assegno divorzile
Va scrutinata la sola domanda di assegno divorzile.
Presupposti dell'assegno divorzile sono:
1. lo stato di bisogno del coniuge che lo richiede;
2. la inidoneità del coniuge a procurarsi un reddito sufficiente mediante la sua capacità di lavoro o la gestione del proprio patrimonio;
3. l'inferiorità economica del coniuge richiedente rispetto all'altro.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della 1. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali “indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
― del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma
(condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune>>, reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova”.
. In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
“Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali..., le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
La Suprema Corte a Sezioni Unite inoltre con la sentenza n. 18287/2018 ha precisato e confermato che l'assegno divorzile ha natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa, pertanto nella determinazione della somma vanno considerati tutti i suddetti profili.
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che "Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età".
...“All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”.
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso all'udienza di prima comparizione l' Pt_1 ha dichiarato di non essere proprietario di beni immobili e di guadagnare circa € 7000,00 all'anno quale titolare di impresa artigiana, mentre la CP_1 ha dichiarato di non essere intestataria di beni immobili, di non avere risparmi né investimenti finanziari, di non aver mai lavorato e di non avere alcun reddito, neanche sub specie di sussidio statale;
con ordinanza del 9.6.2024 venivano disposti accertamenti patrimoniali su entrambe le parti.
Con informativa depositata in data 1.4.2025 la GDF di Avellino verificava: quanto ad Parte_1 dal 2023 percepisce un reddito da pensione pari a circa € 11.000,00 annui,
è proprietario di un fabbricato sito in Contrada alla via Aia snc e di due terreni agricoli sempre in
Contrada, nonché di una autovettura Renault Kangoo immatricolata nel 1998; quanto alla CP_1 non percepisce alcun reddito, è proprietaria di un fabbricato sito in Contrada alla via Grimaldi 57 Piano T-1 e di un autoveicolo Citroen C3 immatricolato nel 2006.
I rapporti bancari facenti capo all' Pt 1 hanno evidenziato movimentazioni e giacenze per somme minime, mentre la CP_1 è risultata anche cointestataria con il fratello Controparte_2 (come risultante dai titoli depositati in copia) di una serie di BPF per circa € 26.000,00, somma riferibile alla stessa pro quota per € 13.000,00. Alla luce di tali emergenze il Tribunale ritiene che la situazione economica delle parti pur apparendo sostanzialmente paritaria, in realtà manifesta uno squilibrio in danno della atteso che la CP_1
stessa non gode di alcun reddito, si è dedicata per oltre 25 anni alla conduzione della vita familiare e alla cura dei figli non avendo mai lavorato;
inoltre, avendo la CP_1 quasi 60 anni, va considerata l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro stabile ed anche di collocarsi sul mercato del lavoro sia per l'età sia per la mancanza di competenze spendibili acquisite precedentemente, atteso che, come detto, la stessa si è dedicata per oltre 25 anni solo alla famiglia, contribuendo in tal modo alla costruzione del benessere familiare.
Parte_1 un assegno divorzile, a carattere essenzialmente Va pertanto posto a carico di assistenziale-compensativo, di € 200,00, da versare mensilmente a Controparte_1 somma ritenuta congrua anche in ragione dei limitati introiti del ricorrente.
Restano compensate le spese in ragione della reciproca soccombenza in ordine alla domanda di assegno divorzile, oggetto di accoglimento limitato, e del comune interesse alla già resa pronuncia di divorzio.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente entro il 5 di ogni mese, a Parte_1
l'assegno divorzile di € 200,00; tale importo sarà annualmente ed Controparte_1
automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di settembre 2026;
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2151/2022 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio giudiziale", vertente
TRA rappr.to e difeso dall'avv. Angela Maria de Stefano, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Ines Poppiti e dall'avv. Fabiana Lepore, dom.ta Controparte_1 come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio è stata pronunciata, in data 25.1.2023, sentenza parziale sullo status;
pertanto la decisione verte esclusivamente sui provvedimenti accessori ed in particolare sulla sola domanda di assegno divorzile della CP_1 Con il decreto di omologa del 1.12.2010 le parti concordavano il versamento, a carico del ricorrente, di un assegno separativo di € 500,00 a favore della CP_1 unitamente ad altri € 500,00 a favore della figlia Per_1
.
Con la comparsa di costituzione la CP_1 domandava un assegno divorzile di € 600,00, mentre il ricorrente insisteva per il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza presidenziale del 14.9.2022 veniva revocato l'obbligo di mantenimento a favore della figlia, divenuta autonoma, e confermato l'assegno separativo di € 500,00 a favore della
CP_1
Sull'assegno divorzile
Va scrutinata la sola domanda di assegno divorzile.
Presupposti dell'assegno divorzile sono:
1. lo stato di bisogno del coniuge che lo richiede;
2. la inidoneità del coniuge a procurarsi un reddito sufficiente mediante la sua capacità di lavoro o la gestione del proprio patrimonio;
3. l'inferiorità economica del coniuge richiedente rispetto all'altro.
Quanto ai presupposti dell'assegno divorzile la Suprema Corte, con la sentenza 11504/17, ribadita in altre successive sentenze, ha enunciato i seguenti principi:
"Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della 1. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi:
a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali “indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
― del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del "quantum debeatur", di tutti gli elementi indicati dalla norma
(condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune>>, reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova”.
. In punto di oneri probatori, nella motivazione della sentenza si legge ancora:
“Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive".
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali..., le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
La Suprema Corte a Sezioni Unite inoltre con la sentenza n. 18287/2018 ha precisato e confermato che l'assegno divorzile ha natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa, pertanto nella determinazione della somma vanno considerati tutti i suddetti profili.
In particolare la Corte con la citata pronuncia ha precisato che "Ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età".
...“All'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Ai fini del riconoscimento dell'assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”.
Resta così confermata la distinzione dei presupposti posti a base dell'assegno divorzile e dell'assegno separativo, risultando solo quest'ultimo collegato alla insufficienza del reddito del coniuge economicamente più debole a mantenere il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Tanto premesso all'udienza di prima comparizione l' Pt_1 ha dichiarato di non essere proprietario di beni immobili e di guadagnare circa € 7000,00 all'anno quale titolare di impresa artigiana, mentre la CP_1 ha dichiarato di non essere intestataria di beni immobili, di non avere risparmi né investimenti finanziari, di non aver mai lavorato e di non avere alcun reddito, neanche sub specie di sussidio statale;
con ordinanza del 9.6.2024 venivano disposti accertamenti patrimoniali su entrambe le parti.
Con informativa depositata in data 1.4.2025 la GDF di Avellino verificava: quanto ad Parte_1 dal 2023 percepisce un reddito da pensione pari a circa € 11.000,00 annui,
è proprietario di un fabbricato sito in Contrada alla via Aia snc e di due terreni agricoli sempre in
Contrada, nonché di una autovettura Renault Kangoo immatricolata nel 1998; quanto alla CP_1 non percepisce alcun reddito, è proprietaria di un fabbricato sito in Contrada alla via Grimaldi 57 Piano T-1 e di un autoveicolo Citroen C3 immatricolato nel 2006.
I rapporti bancari facenti capo all' Pt 1 hanno evidenziato movimentazioni e giacenze per somme minime, mentre la CP_1 è risultata anche cointestataria con il fratello Controparte_2 (come risultante dai titoli depositati in copia) di una serie di BPF per circa € 26.000,00, somma riferibile alla stessa pro quota per € 13.000,00. Alla luce di tali emergenze il Tribunale ritiene che la situazione economica delle parti pur apparendo sostanzialmente paritaria, in realtà manifesta uno squilibrio in danno della atteso che la CP_1
stessa non gode di alcun reddito, si è dedicata per oltre 25 anni alla conduzione della vita familiare e alla cura dei figli non avendo mai lavorato;
inoltre, avendo la CP_1 quasi 60 anni, va considerata l'oggettiva difficoltà di procurarsi un lavoro stabile ed anche di collocarsi sul mercato del lavoro sia per l'età sia per la mancanza di competenze spendibili acquisite precedentemente, atteso che, come detto, la stessa si è dedicata per oltre 25 anni solo alla famiglia, contribuendo in tal modo alla costruzione del benessere familiare.
Parte_1 un assegno divorzile, a carattere essenzialmente Va pertanto posto a carico di assistenziale-compensativo, di € 200,00, da versare mensilmente a Controparte_1 somma ritenuta congrua anche in ragione dei limitati introiti del ricorrente.
Restano compensate le spese in ragione della reciproca soccombenza in ordine alla domanda di assegno divorzile, oggetto di accoglimento limitato, e del comune interesse alla già resa pronuncia di divorzio.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sul giudizio insorto fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente entro il 5 di ogni mese, a Parte_1
l'assegno divorzile di € 200,00; tale importo sarà annualmente ed Controparte_1
automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza dal mese di settembre 2026;
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano