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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2390 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Parte_1
Morisco e Fabrizio Buscaglia, con elezione di domicilio presso il primo a Palermo, via Sciuti n. 106/B. attore contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marina Vajana, con elezione di domicilio a Palermo via Gioacchino
Ventura n. 15, convenuta e nei confronti di
Controparte_2
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato
[...] terzi chiamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 03.07.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022
00681491 91 000 avente ad oggetto la somma di euro 1.907.460,49, relativa al presunto omesso pagamento della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza di ingiunzione n. 15/10 del 19 novembre
2010 notificata il 25 novembre 2010.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito innanzi tutto l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine quinquennale rispetto all'epoca della presunta violazione che sarebbe stata sanzionata con l'ordinanza di ingiunzione n. 15/10 del
19 novembre 2010. Nel merito ha contestato la legittimità della sanzione irrogata sostenendo di non avere posto in essere la condotta sanzionata e ha infine eccepito la nullità della cartella per carenza della motivazione.
L'Agente della Riscossione costituitosi ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Ente impositore;
nel merito ha evidenziato che l'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella era stata tempestivamente notificata e rispetto ad essa la parte ingiunta aveva proposto opposizione, definita con sentenza n. 1384/2020 della Corte
d'Appello di Palermo, all'esito della quale quindi tempestivamente era stata emessa e notificata la cartella di pagamento. ND ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale la e Controparte_2
l' preliminarmente eccependo il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva della non Controparte_2 riguardando la presente controversia materia ricompresa tra le competenze istituzionali della Presidenza;
nel merito ha contestato i motivi di impugnazione condividendo la tesi dell'Agente della
Riscossione circa la tempestività della notifica della cartella di pagamento.
Nelle more del presente procedimento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.30206/23 del 31.10.2023 ha cassato la sentenza della
Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno attore avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 15 del 2010 del
19 novembre 2010, sottesa alla cartella impugnata nel presente giudizio e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Palermo in altra composizione affinché decidesse ma non è stata ancora emessa la relativa pronuncia.
ND, con ordinanza del 13.03.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e conseguentemente la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare indicata in epigrafe.
Così riassunti i termini della questione, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' , osserva il Controparte_3
Tribunale che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla presente controversia, Controparte_1 seppure legittima deve ritenersi la domanda di chiamata in causa dell'amministrazione regionale competente.
Sempre in via preliminare ritiene il Tribunale di dovere dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia, la quale per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo.
Nella specie, deve ritenersi dunque legittimato a contraddire alle domande proposte dall'attore, in base alle indicazioni dalla stessa amministrazione regionale, l'Assessorato all'Agricoltura, nelle cui competenze rientra la gestione degli aiuti comunitari in materia di agricoltura.
Ciò posto, nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata e va respinta per le ragioni di seguito indicate.
Ed infatti, l' convenuta ha dimostrato che il titolo sotteso alla CP_1 cartella impugnata è stato regolarmente notificato in data 25 novembre
2010.
Risulta poi che la parte destinataria dell'ordinanza di ingiunzione ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza di ingiunzione ed il relativo giudizio è ancora sub iudice, in seguito alla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n.30206/2023 che su ricorso dello CI ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo,
(impugnata in relazione al motivo decorrenza termine di prescrizione) e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in altra composizione che non ha ancora emesso la relativa pronuncia.
Consegue che del tutto destituita di fondamento deve ritenersi l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione, atteso che in pendenza dell'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione
(costituente il titolo sotteso alla cartella), il termine di prescrizione non è mai iniziato effettivamente a decorrere.
Ed infatti, la prescrizione del diritto alla riscossione fondato su un'ordinanza di ingiunzione (come nella specie), decorre dalla data di commissione della violazione ma il termine è sospeso se il titolo è impugnato, finchè non diventi definitivo - ossia al passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione-.
La Suprema Corte ha invero affermato che soltanto l'ordinanza- ingiunzione non impugnata rende incontestabile il credito e la prescrizione resta quella, di durata quinquennale, prevista dall'art. 28 legge n. 689/1981; qualora invece l'ingiunto impugna l'ordinanza (come nella specie), la sentenza che rigetta l'opposizione, rideterminando la sanzione, ha contenuto sostanzialmente condannatorio, imponendo al soccombente l'obbligo di pagare la somma dovuta all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore (art. 7, comma 11, d.lgs. n.
150/2011): in tal caso l'actio iudicati è esperibile entro dieci anni
(Cassazione S.U., 22 settembre 2017, n. 22080).
Da tali principi discende nella specie che avendo l'ingiunto impugnato l'ordinanza di ingiunzione questa non è mai divenuta definitiva, impendendo così la riscossione coattiva che legittimamente invece è stata avviata all'esito della definizione del giudizio in Cassazione. Nemmeno il motivo relativo alla presunta nullità per difetto di motivazione risulta fondato.
Ed invero, innanzi tutto la cartella di pagamento impugnata appare sufficientemente motivata, richiamando specificatamente gli estremi della sanzione e dell'ordinanza di ingiunzione, con l'indicazione degli importi da pagare, quindi, contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.3707/16).
Inoltre, anche a volere ritenere la cartella carente di motivazione, non ne deriverebbe in ogni caso la nullità, non avendo l'opponente nemmeno allegato (tanto meno dimostrato), quale sia stato il pregiudizio che il presunto vizio dell'atto abbia determinato alla sua difesa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sez. Unite: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa»( Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 11722/10, principio ribadito da Cassazione 3707/16).
Per altro, nella specie, lo ha per l'appunto impugnato Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella dando avvio ad un giudizio che pende da oltre un decennio, così dimostrando di ben conoscere i presupposti dell'imposizione.
Quanto, infine, alla contestazione della presunta illegittimità della sanzione amministrativa di cui al ruolo ed alla cartella oggetto di opposizione per la presunta mancata integrazione della condotta sanzionata, la stessa deve essere dichiarata inammissibile in questa sede, afferendo più specificatamente al merito e quindi andava proposta nel termine di impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione.
Consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Va tuttavia osservato ai fini della pronuncia sulle spese di lite che la
Suprema Corte con l'ordinanza n. 30206/23 che ha cassato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo n.1384/20 ha ritenuto maturata la prescrizione del potere sanzionatorio per tutte le annualità precedenti al 2001 e ha rimesso gli atti alla Corte di Appello in altra composizione perché in applicazione di quanto affermato si pronunciasse in ordine alla consistenza della pretesa sanzionatoria e del relativo procedimento non se ne conosce ad oggi l'esito.
Ritiene pertanto il decidente equo compensare le spese nella misura della metà dell'intero (calcolato in base al valore della domanda) che si liquida in complessivi euro 10.180,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte va posta a carico dell'opponente.
Sussistono invece i presupposti per compensare interamente le spese tra la convenuta e l'amministrazione terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 00681491 91 000.
Compensa le spese di lite tra l'attore e l'Agente della Riscossione nella misura della metà dell'intero che liquida in complessivi euro 10.180,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte a carico dell'opponente.
Compensa interamente le spese tra la convenuta e l'amministrazione terza chiamata.
Così deciso a Palermo, in data 25.09.2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2390 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Parte_1
Morisco e Fabrizio Buscaglia, con elezione di domicilio presso il primo a Palermo, via Sciuti n. 106/B. attore contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marina Vajana, con elezione di domicilio a Palermo via Gioacchino
Ventura n. 15, convenuta e nei confronti di
Controparte_2
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato
[...] terzi chiamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 03.07.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022
00681491 91 000 avente ad oggetto la somma di euro 1.907.460,49, relativa al presunto omesso pagamento della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza di ingiunzione n. 15/10 del 19 novembre
2010 notificata il 25 novembre 2010.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito innanzi tutto l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine quinquennale rispetto all'epoca della presunta violazione che sarebbe stata sanzionata con l'ordinanza di ingiunzione n. 15/10 del
19 novembre 2010. Nel merito ha contestato la legittimità della sanzione irrogata sostenendo di non avere posto in essere la condotta sanzionata e ha infine eccepito la nullità della cartella per carenza della motivazione.
L'Agente della Riscossione costituitosi ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'Ente impositore;
nel merito ha evidenziato che l'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella era stata tempestivamente notificata e rispetto ad essa la parte ingiunta aveva proposto opposizione, definita con sentenza n. 1384/2020 della Corte
d'Appello di Palermo, all'esito della quale quindi tempestivamente era stata emessa e notificata la cartella di pagamento. ND ha chiesto il rigetto di tutte le domande.
Autorizzata la chiamata in causa si è costituita con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale la e Controparte_2
l' preliminarmente eccependo il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva della non Controparte_2 riguardando la presente controversia materia ricompresa tra le competenze istituzionali della Presidenza;
nel merito ha contestato i motivi di impugnazione condividendo la tesi dell'Agente della
Riscossione circa la tempestività della notifica della cartella di pagamento.
Nelle more del presente procedimento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.30206/23 del 31.10.2023 ha cassato la sentenza della
Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno attore avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 15 del 2010 del
19 novembre 2010, sottesa alla cartella impugnata nel presente giudizio e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Palermo in altra composizione affinché decidesse ma non è stata ancora emessa la relativa pronuncia.
ND, con ordinanza del 13.03.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e conseguentemente la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare indicata in epigrafe.
Così riassunti i termini della questione, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' , osserva il Controparte_3
Tribunale che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla presente controversia, Controparte_1 seppure legittima deve ritenersi la domanda di chiamata in causa dell'amministrazione regionale competente.
Sempre in via preliminare ritiene il Tribunale di dovere dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia, la quale per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo.
Nella specie, deve ritenersi dunque legittimato a contraddire alle domande proposte dall'attore, in base alle indicazioni dalla stessa amministrazione regionale, l'Assessorato all'Agricoltura, nelle cui competenze rientra la gestione degli aiuti comunitari in materia di agricoltura.
Ciò posto, nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata e va respinta per le ragioni di seguito indicate.
Ed infatti, l' convenuta ha dimostrato che il titolo sotteso alla CP_1 cartella impugnata è stato regolarmente notificato in data 25 novembre
2010.
Risulta poi che la parte destinataria dell'ordinanza di ingiunzione ha proposto impugnazione avverso la predetta ordinanza di ingiunzione ed il relativo giudizio è ancora sub iudice, in seguito alla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n.30206/2023 che su ricorso dello CI ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo,
(impugnata in relazione al motivo decorrenza termine di prescrizione) e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in altra composizione che non ha ancora emesso la relativa pronuncia.
Consegue che del tutto destituita di fondamento deve ritenersi l'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione, atteso che in pendenza dell'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione
(costituente il titolo sotteso alla cartella), il termine di prescrizione non è mai iniziato effettivamente a decorrere.
Ed infatti, la prescrizione del diritto alla riscossione fondato su un'ordinanza di ingiunzione (come nella specie), decorre dalla data di commissione della violazione ma il termine è sospeso se il titolo è impugnato, finchè non diventi definitivo - ossia al passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione-.
La Suprema Corte ha invero affermato che soltanto l'ordinanza- ingiunzione non impugnata rende incontestabile il credito e la prescrizione resta quella, di durata quinquennale, prevista dall'art. 28 legge n. 689/1981; qualora invece l'ingiunto impugna l'ordinanza (come nella specie), la sentenza che rigetta l'opposizione, rideterminando la sanzione, ha contenuto sostanzialmente condannatorio, imponendo al soccombente l'obbligo di pagare la somma dovuta all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore (art. 7, comma 11, d.lgs. n.
150/2011): in tal caso l'actio iudicati è esperibile entro dieci anni
(Cassazione S.U., 22 settembre 2017, n. 22080).
Da tali principi discende nella specie che avendo l'ingiunto impugnato l'ordinanza di ingiunzione questa non è mai divenuta definitiva, impendendo così la riscossione coattiva che legittimamente invece è stata avviata all'esito della definizione del giudizio in Cassazione. Nemmeno il motivo relativo alla presunta nullità per difetto di motivazione risulta fondato.
Ed invero, innanzi tutto la cartella di pagamento impugnata appare sufficientemente motivata, richiamando specificatamente gli estremi della sanzione e dell'ordinanza di ingiunzione, con l'indicazione degli importi da pagare, quindi, contiene tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.3707/16).
Inoltre, anche a volere ritenere la cartella carente di motivazione, non ne deriverebbe in ogni caso la nullità, non avendo l'opponente nemmeno allegato (tanto meno dimostrato), quale sia stato il pregiudizio che il presunto vizio dell'atto abbia determinato alla sua difesa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sez. Unite: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa»( Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 11722/10, principio ribadito da Cassazione 3707/16).
Per altro, nella specie, lo ha per l'appunto impugnato Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione sottesa alla cartella dando avvio ad un giudizio che pende da oltre un decennio, così dimostrando di ben conoscere i presupposti dell'imposizione.
Quanto, infine, alla contestazione della presunta illegittimità della sanzione amministrativa di cui al ruolo ed alla cartella oggetto di opposizione per la presunta mancata integrazione della condotta sanzionata, la stessa deve essere dichiarata inammissibile in questa sede, afferendo più specificatamente al merito e quindi andava proposta nel termine di impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione.
Consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Va tuttavia osservato ai fini della pronuncia sulle spese di lite che la
Suprema Corte con l'ordinanza n. 30206/23 che ha cassato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo n.1384/20 ha ritenuto maturata la prescrizione del potere sanzionatorio per tutte le annualità precedenti al 2001 e ha rimesso gli atti alla Corte di Appello in altra composizione perché in applicazione di quanto affermato si pronunciasse in ordine alla consistenza della pretesa sanzionatoria e del relativo procedimento non se ne conosce ad oggi l'esito.
Ritiene pertanto il decidente equo compensare le spese nella misura della metà dell'intero (calcolato in base al valore della domanda) che si liquida in complessivi euro 10.180,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte va posta a carico dell'opponente.
Sussistono invece i presupposti per compensare interamente le spese tra la convenuta e l'amministrazione terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione proposta da ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 00681491 91 000.
Compensa le spese di lite tra l'attore e l'Agente della Riscossione nella misura della metà dell'intero che liquida in complessivi euro 10.180,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte a carico dell'opponente.
Compensa interamente le spese tra la convenuta e l'amministrazione terza chiamata.
Così deciso a Palermo, in data 25.09.2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza