Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to FRANCONI CP_1
GIANLUCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - EGITTO il 10/04/1998; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CURATRICE DELLA MINORE , Avv. ASCANO ELISABETTA;
Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3
Con ricorso depositato il 28/04/2023 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo CP_1 scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto Con Controparte_2
. La ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto matrimonio con rito civile in data 19.08.2019 con il sig. Controparte_2
, nato a [...] il [...],
[...]
- che dall'unione matrimoniale è nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
- che in data 28.01.2021 le parti hanno presentato ricorso per separazione consensuale omologata con provvedimento del 25.3.2021 e da allora i coniugi non si sono più riconciliati e lo stato di separazione si è protratto per il termine legale;
- che da momento della separazione il resistente non avrebbe frequentato la figlia cessando stanzialmente ogni relazione con la stessa e non contribuendo al di lei mantenimento;
- che il resistente e imputato per condotte di violenza domestica commesse in danno della ricorrente.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con affidamento super esclusivo della figlia minore a sé ed interruzione delle frequentazioni padre figlia, con conferma del contributo al mantenimento della minore determinato in sede di seprazione in € 250 mensili oltre ISTAT annuale e contributo del 50% alle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti il resistente non è comparso, con conseguente dichiarazione di contumacia, ed è stato disposto quale provvedimento provvisorio l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, il difensore della parte ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia della decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., in considerazione della totale assenza dello stesso e del completo disinteresse rispetto alle necessità di cura e di mantenimento della figlia.
In considerazione della contumacia del resistente è stata disposta la notifica della nuova domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale al resistente.
Alla successiva udienza è stato nominata ex art. 473 bis.8 c.p.c. curatrice speciale della minore l'Avv.
Elisabetta Ascano.
All'udienza di decisione le parti costituite hanno concluso come da memorie di costituzione e la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del pagina 2 di 3 contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi alla Presidente delegata sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Controparte_2
in FERENTILLO (TR) il 19/08/2019;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
FERENTILLO (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 3, parte I);
rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna.
Così deciso nella camera d consiglio in data 17/02/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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