TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 208/2023 promossa da:
c.f. , nato a Genova il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Solinas, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/ 7313,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Chiede che il Sig. Giudice Voglia adottare il provvedimento decisorio della controversia come richiesto concordemente dalle parti – integrale cessazione della materia del contendere con l'altrettanto integrale compensazione delle spese di lite.”.
1 Nell'interesse di parte resistente: “Chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21/03/2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio l' ,
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. OI-000312182, OI-001647056,
e OI-002328948, notificate in data 17/02/2023 e n. OI-002328948, notificata in data
20/02/2023, con cui gli era stato ingiunto dall' – sede di Oristano di pagare, per ciascuna CP_1
ordinanza, la somma di € 10.000,00 – oltre € 6,60 per spese di notifica - a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983
e succ. mod., per le violazioni accertate in riferimento alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, sulla base degli atti di accertamento ivi richiamati, rispettivamente prot. n.
.9500.13/09/2017.0071431 del 06/10/2017, prot. n. .9500.25/01/2019.0007808 del CP_1 CP_1
04/03/2019, prot. n. .9500.01/08/2019.0063995 del 21/08/2019 e prot. n. CP_1
.9500.27/10/2021.0112762 del 30/11/2021. CP_1
La parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dell'omissione contributiva contestata dall' con le ordinanze ingiunzione n. OI-000312182 e n. OI-002328948, poiché gli importi CP_1
richiesti erano stati tempestivamente pagati, nei termini meglio indicati in ricorso.
Quanto agli atti di accertamento prot. n. .9500.25/01/2019.0007808 del 04/03/2019 e CP_1
.9500.01/08/2019.0063995 del 21/08/2019, la parte ricorrente ha negato di averli mai CP_1
ricevuti e, per l'effetto, la relativa sanzione era illegittima mancando il presupposto perché le relative ordinanze ingiunzioni potessero essere emesse.
La parte opponente aveva pertanto concluso nel ricorso chiedendo venisse dichiarata l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni opposte.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19/09/2024, domandando, CP_1 nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva CP_1
proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Quanto all'omessa notifica degli atti di accertamento .9500.25/01/2019.0007808 ed CP_1
.9500.01/08/2019.0063995, presupposti alle ordinanze rispettivamente OI-001647056 e CP_1
OI-001763114, l' ha sostenuto che gli stessi erano stati notificati rispettivamente in data CP_1
2 04/03/2019 e in data 21/08/2019.
In relazione all'ordinanza n. OI-000312182, ha dato atto, invece, di avere proceduto al suo annullamento in autotutela, in quanto le omesse ritenute erano state effettivamente corrisposte nei termini di tre mesi dalla data di notifica del presupposto atto di accertamento.
Infine, per l'ordinanza ingiunzione n. OI-002328948, ha chiarito che l'importo delle ritenute omesse, quale base di calcolo nel rinnovato sistema introdotto dal DL 48/2023, era stata rideterminata in €. 32,14, scomputando gli importi corrisposti prima dello scadere del termine di tre mesi dalla data di notifica del sotteso atto di accertamento.
In seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione per cui, in via CP_1 subordinata, nell'ipotesi di pagamento del dovuto oggetto delle ordinanze ingiunzioni rideterminate, l'ente previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Nel corso del giudizio il Tribunale ha invitato le parti a concludere congiuntamente, nel caso di pagamento della sanzione, per la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate, e, a tal fine, è stato disposto un rinvio all'11.07.2025, per consentire il pagamento dell'importo della sanzione rettificata, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio dalla parte resistente, è intervenuto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione OI-000312182 relativa all'anno 2016 unitamente agli atti presupposti, per cui rispetto a tale ordinanza deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In merito alle ordinanze ingiunzioni n. OI-002328948 relativa all'anno 2019, n. OI-
001763114 relativa all'anno 2018 e n. OI-001647056 relativa all'anno 2017, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice con ordinanza del 20.03.2025 e, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata il 10.07.2025, il ricorrente ha provveduto al pagamento delle sanzioni così come rideterminate dall' , per un totale di euro 2.447,66 (la CP_1 sanzione di cui all'ordinanza OI-001647056, relativa all'anno 2017, è stata ricalcolata nella misura di €. 1.449,31; la sanzione di cui all'ordinanza OI-001763114, relativa all'anno 2018, è
3 stata ricalcolata nella misura di €. 918,00; la sanzione di cui all'ordinanza OI-002328948, relativa all'anno 2019, è stata ricalcolata nella misura di €. 80,35).
Anche con riferimento a tali ordinanze, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il CP_1
Tribunale prenda posizione sulla medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Passando alla regolamentazione delle spese, le stesse devono essere compensate, conformemente a quanto richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 12/07/2025.
La Giudice dott.ssa Consuelo Mighela
4