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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.18604/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18604/2024 V.G. promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CANNATA MASSIMO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
AIRASCA (TO) il 11/06/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/02/2006, maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente e il 25/07/2008. Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il sig. si impegna a vendere l'immobile ex coniugale sita in Airasca (TO), Via CP_2
N. Costa 69 piano terra, di sua esclusiva proprietà impegnandosi a corrispondere alla moglie la metà dell'importo ricavato al netto dell'estinzione del mutuo allo stesso intestato ed acceso presso la CP_3
.
[...]
DA' ATTO che il sig. abiterà l'immobile ex casa coniugale sino a che lo stesso non verrà CP_2 venduto.
DA' ATTO che la signora ha già lasciato l'immobile ex casa coniugale insieme ai figli e si è CP_1 momentaneamente trasferita presso i nonni materni presso il medesimo stabile di Airasca (To), via Nino
Costa n.69 la piano primo.
DA' ATTO che la figlia , nata in [...] il [...], oramai maggiorenne, Persona_3 rimarrà formalmente residente presso l'abitazione che la madre reperirà ed attualmente domiciliata in quella dei nonni materni sita in Airasca (TO), Via N. Costa 69 piano primo.
DA' ATTO che la figlia potrà vedere il padre secondo il suo libero apprezzamento. Per_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_2 nell'abitazione che quest'ultima reperirà ed attualmente in quella dei nonni materni sita in Airasca (TO),
Via N. Costa 69 piano primo.
DISPONE che il figlio possa vedere il padre quando lo desideri previo accordo Persona_4 congiunto delle parti ed in base ai loro rispettivi impegni lavorativi.
pagina 2 di 5 In difetto di accordo si seguirà il seguente calendario:
- il figlio starà con il padre a weekend alternati, previo accordo con la madre relativamente agli orari, sulla base dei propri turni lavorativi e con impegno da parte del padre di andarli a prendere e riportarli presso la residenza materna;
- il padre farà visita al figlio durante la settimana compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo accordo con la madre relativamente ai giorni e agli orari;
- il figlio trascorrerà le feste natalizie, pasquali e i ponti con ogni genitore, previo accordo tra loro sui relativi periodi di spettanza;
- il figlio trascorrerà le vacanze estive con ogni genitore, previo accordo tra loro sui relativi periodi di spettanza entro il 30/05 di ogni anno;
DISPONE che il padre corrisponda a titolo di mantenimento per entrambi i figli la somma complessiva di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Torino e più specificatamente:
l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno,
i medicinali da banco.
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(requisito funzionale).
Oltre all'individuazione dei predetti principi generali le Linee Guida entrano nel dettaglio indicando le singole voci di spesa e distinguendo, all'interno delle stesse, tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
a) tickets sanitari;
b) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
pagina 3 di 5 c) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
pagina 4 di 5 e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DA' ATTO che l'assegno unico o equipollenti verrà percepito al 100% dalla sig.ra . CP_1
DA' ATTO che i coniugi dichiarano la propria autosufficienza economica e lavorativa, dando atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.18604/2024 V.G. promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CANNATA MASSIMO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2
AIRASCA (TO) il 11/06/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20/02/2006, maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente e il 25/07/2008. Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Controparte_1 Controparte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che il sig. si impegna a vendere l'immobile ex coniugale sita in Airasca (TO), Via CP_2
N. Costa 69 piano terra, di sua esclusiva proprietà impegnandosi a corrispondere alla moglie la metà dell'importo ricavato al netto dell'estinzione del mutuo allo stesso intestato ed acceso presso la CP_3
.
[...]
DA' ATTO che il sig. abiterà l'immobile ex casa coniugale sino a che lo stesso non verrà CP_2 venduto.
DA' ATTO che la signora ha già lasciato l'immobile ex casa coniugale insieme ai figli e si è CP_1 momentaneamente trasferita presso i nonni materni presso il medesimo stabile di Airasca (To), via Nino
Costa n.69 la piano primo.
DA' ATTO che la figlia , nata in [...] il [...], oramai maggiorenne, Persona_3 rimarrà formalmente residente presso l'abitazione che la madre reperirà ed attualmente domiciliata in quella dei nonni materni sita in Airasca (TO), Via N. Costa 69 piano primo.
DA' ATTO che la figlia potrà vedere il padre secondo il suo libero apprezzamento. Per_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_2 nell'abitazione che quest'ultima reperirà ed attualmente in quella dei nonni materni sita in Airasca (TO),
Via N. Costa 69 piano primo.
DISPONE che il figlio possa vedere il padre quando lo desideri previo accordo Persona_4 congiunto delle parti ed in base ai loro rispettivi impegni lavorativi.
pagina 2 di 5 In difetto di accordo si seguirà il seguente calendario:
- il figlio starà con il padre a weekend alternati, previo accordo con la madre relativamente agli orari, sulla base dei propri turni lavorativi e con impegno da parte del padre di andarli a prendere e riportarli presso la residenza materna;
- il padre farà visita al figlio durante la settimana compatibilmente con i propri impegni lavorativi, previo accordo con la madre relativamente ai giorni e agli orari;
- il figlio trascorrerà le feste natalizie, pasquali e i ponti con ogni genitore, previo accordo tra loro sui relativi periodi di spettanza;
- il figlio trascorrerà le vacanze estive con ogni genitore, previo accordo tra loro sui relativi periodi di spettanza entro il 30/05 di ogni anno;
DISPONE che il padre corrisponda a titolo di mantenimento per entrambi i figli la somma complessiva di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del
Tribunale di Torino e più specificatamente:
l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno,
i medicinali da banco.
Al di fuori di queste voci di spesa correnti (ovvero quelle sinora definite ordinarie) si precisa che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(requisito funzionale).
Oltre all'individuazione dei predetti principi generali le Linee Guida entrano nel dettaglio indicando le singole voci di spesa e distinguendo, all'interno delle stesse, tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
a) tickets sanitari;
b) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
pagina 3 di 5 c) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
pagina 4 di 5 e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:
(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DA' ATTO che l'assegno unico o equipollenti verrà percepito al 100% dalla sig.ra . CP_1
DA' ATTO che i coniugi dichiarano la propria autosufficienza economica e lavorativa, dando atto di non avanzare richieste a titolo di contribuzione al rispettivo mantenimento.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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