Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 25 febbraio 1992, n. 209
Articolo 4 della Legge 25 febbraio 1992, n. 209
Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
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