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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4827/2024 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. FOTI Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dal'avv. CASTANO SAMANTHA ATTORE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSCIANO CLORINDA
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie necessarie e/o opportune nel rito e nel merito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, attesa l'assenza di un contratto di appalto tra le parti, accertata l'avvenuta produzione nel procedimento monitorio di un computo metrico illeggibile a firma del solo General Contractor e/o Direttore dei Lavori e recante sottoscrizioni apocrife dell'attore, accertata la falsità di quanto dichiarato all'interno del verbale di consistenza del giorno 2 maggio 2023, accertata la mancata sostituzione dell'impianto di climatizzazione e la mancata sostituzione dei serramenti con rimozione dei telai, delle zanzariere e delle persiane, giudicare nei seguenti termini: Nel merito in via principale A) visto l'articolo 656 del Codice di Procedura Civile, accertata e dichiarata la sussistenza del dolo ex articolo 395, comma I, n. 1, del Codice di Procedura Civile per tutte le ragioni specificate in narrativa, pronunciare la revocazione per dolo revocatorio del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024; B) conseguentemente, valutati il fumus boni iuris e il periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024. Nel merito in via subordinata: A) visto l'articolo 656 del Codice di Procedura Civile, accertata e dichiarata la falsità della prova sulla cui base è stato emesso il provvedimento revocando ex articolo 395, comma I, n. 2, del Codice di Procedura Civile, per tutte le ragioni specificate in narrativa, pronunciare la revocazione del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024; B) conseguentemente, valutati il fumus boni iuris e il periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024. In ogni caso: - condannare per CP_1
pagina 1 di 4 la al risarcimento del danno ex articolo 96, comma I e III, del Codice di Procedura Civile, da CP_1 liquidarsi in via equitativa, nel caso resista al presente giudizio con evidente mala fede o colpa grave;
- condannare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 del Codice di Procedura Controparte_1 Civile, al pagamento di tutte le spese, compensi e competenze professionali del presente giudizio oltre oneri di Legge.
Per parte convenuta
In via preliminare 'inammissibilità, improcedibilità ed irritualità dell'azione per revocazione ex adverso spiegata per carenza dei presupposti di legge ed inammissibilità dei motivi di merito ormai coperti dal giudicato ciò anche in relazione alla presunta apocrifia della sottoscrizione;
Nel merito dichiarare inammissibile le doglianze per essere le stesse coperte dal giudicato conseguente lo spirare del termine per l'opposizione sia in via ordinaria (645 c.p.c) sia in via tardiva (650 c.p.c). In ogni caso ed in via subordinata dichiarare ed accertare l'infondatezza delle avverse domande poiché destituite di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto ed in ogni caso totalmente sprovvisto di sostegno probatorio, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo e condannare il sig. al risarcimento del Parte_1 maggior danno connesso alla lite temeraria ex. art 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari della doppia fase (cautelare e merito), oltre iva, c.p.a e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario costituito.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 proponendo domanda di revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo n. 714/2024 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di Euro 55.154,35, oltre agli interessi Controparte_1 moratori dal dovuto al saldo e alle spese di lite.
Deduceva l'attore che, trovandosi all'estero per ragioni di lavoro, era venuto a conoscenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento e del pedissequo atto di precetto per il complessivo importo di Euro 63.213,79 solo il 5 novembre 2024 e, quindi, quando era già spirato il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Deduceva l'attore che l'emissione del decreto ingiuntivo era avvenuta sulla base di documenti (quale il contratto di appalto), solo apparentemente da lui sottoscritti, denunciando il carattere apocrifo della sottoscrizione appostavi e sostenendo la ricorrenza dell'ipotesi di revocazione per dolo della parte di cui all'art. 395, 1° comma, c.p.c..
Il ricorrente allegava che la notifica del ricorso e del decreto, avvenuti presso la sua residenza, non era stata da lui conosciuta in quanto assente per lavoro in uno Stato estero distante (la Corea del Sud), con mansioni (di militare addetto all'Ambasciata italiana) che non consentivano il raggiungimento del proprio Paese. Di tale circostanza era a conoscenza l'odierna convenuta la quale ne aveva approfittato avviando il procedimento monitorio mentre lo stesso odierno attore aveva promosso un distinto procedimento di accertamento tecnico preventivo per fare accertare il mancato completamento delle opere appaltate e i difetti delle stesse.
Nel merito, l'attore contestava la sussistenza del credito azionato e chiedeva la revocazione del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda di revocazione in quanto difettava il presupposto invocato e ribadiva la sussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo impugnato, avente ad oggetto il saldo del corrispettivo delle opere eseguite dovuto a seguito pagina 2 di 4 della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento imputabile al committente, odierno attore.
Con ordinanza in data 29.1.2025 il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa veniva quindi discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025 sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti.
***
La domanda di revocazione proposta è inammissibile.
L'attore invoca il disposto di cui agli artt. 656 e 395, n. 1, c.p.c., deducendo che l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Il dolo rilevante ai fini della revocazione consiste in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Si afferma, pertanto, che non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. n. 23866/2008; Cass. n. 4936/2010; Cass. n. 3488/2013; Cass. n. 12875/2014; Cass. n. 31211/2022).
Alla luce di tali puntualizzazioni giurisprudenziali, nel caso di specie non può non rilevarsi l'inidoneità delle condotte ascritte alla controparte a integrare l'alterazione fraudolenta della fisiologica dialettica processuale delle parti. La ricorrente ha ritenuto di fondare la propria pretesa su un contratto scritto d'appalto producendolo in giudizio e rendendolo perfettamente individuabile dalla controparte che, edotta dell'azione monitoria, avrebbe appreso della sua allegazione attraverso la visione del fascicolo monitorio. Con riguardo all'allegata falsità dei documenti prodotti, va quindi osservato che, a seguito della rituale notifica di ricorso e decreto ingiuntivo, la parte aveva a disposizione gli ordinari rimedi processuali per disconoscere l'autografia della sottoscrizione degli stessi, proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo e ponendo in essere il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c.. La semplice proposizione dell'opposizione, dunque, avrebbe permesso alla parte odierna attrice di disconoscere tempestivamente i documenti di cui asserisce la falsità e di contestare le deduzioni e narrazioni avversarie, facendo valere la propria diversa ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda, mentre non può ammettersi l'esperibilità del ricorso in revocazione per rimettere in termini la parte in attività difensive ormai precluse dalla mancata opposizione al decreto. Pertanto, l'ingiustizia della decisione impugnata non deriva dal dolo della controparte, la quale ha ritualmente provocato la reazione del proprio debitore notificandogli il decreto ingiuntivo nel luogo di residenza, ma dalla mancata tempestiva attivazione del debitore per fare valere le cennate falsità documentali e, più in generale, le proprie ragioni.
La notifica del ricorso e del decreto è avvenuta ritualmente tanto che non ne viene dedotta l'invalidità, mentre non può assumere rilievo la circostanza dell'assenza dell'attore dalla propria residenza, essendo onere della parte interessata assicurarsi il controllo della posta presso i luoghi in cui risulta essere residente e dove è del tutto prevedibile il pervenimento di corrispondenza e notifiche.
Le altre deduzioni difensive della parte attrice, infine, integrano mere contestazioni, sotto svariati profili, del credito controverso senza riuscire a delineare indici dell'invocato dolo revocatorio.
All'inammissibilità della domanda proposta consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 4 Non si ritengono sussistenti presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione proposta dall'attore; condanna l'attore al pagamento, in favore del difensore della convenuta, antistatario, delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4827/2024 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. FOTI Parte_1 C.F._1 ANTONIO e dal'avv. CASTANO SAMANTHA ATTORE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSCIANO CLORINDA
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie necessarie e/o opportune nel rito e nel merito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, attesa l'assenza di un contratto di appalto tra le parti, accertata l'avvenuta produzione nel procedimento monitorio di un computo metrico illeggibile a firma del solo General Contractor e/o Direttore dei Lavori e recante sottoscrizioni apocrife dell'attore, accertata la falsità di quanto dichiarato all'interno del verbale di consistenza del giorno 2 maggio 2023, accertata la mancata sostituzione dell'impianto di climatizzazione e la mancata sostituzione dei serramenti con rimozione dei telai, delle zanzariere e delle persiane, giudicare nei seguenti termini: Nel merito in via principale A) visto l'articolo 656 del Codice di Procedura Civile, accertata e dichiarata la sussistenza del dolo ex articolo 395, comma I, n. 1, del Codice di Procedura Civile per tutte le ragioni specificate in narrativa, pronunciare la revocazione per dolo revocatorio del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024; B) conseguentemente, valutati il fumus boni iuris e il periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024. Nel merito in via subordinata: A) visto l'articolo 656 del Codice di Procedura Civile, accertata e dichiarata la falsità della prova sulla cui base è stato emesso il provvedimento revocando ex articolo 395, comma I, n. 2, del Codice di Procedura Civile, per tutte le ragioni specificate in narrativa, pronunciare la revocazione del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024; B) conseguentemente, valutati il fumus boni iuris e il periculum in mora, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 714/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024. In ogni caso: - condannare per CP_1
pagina 1 di 4 la al risarcimento del danno ex articolo 96, comma I e III, del Codice di Procedura Civile, da CP_1 liquidarsi in via equitativa, nel caso resista al presente giudizio con evidente mala fede o colpa grave;
- condannare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 del Codice di Procedura Controparte_1 Civile, al pagamento di tutte le spese, compensi e competenze professionali del presente giudizio oltre oneri di Legge.
Per parte convenuta
In via preliminare 'inammissibilità, improcedibilità ed irritualità dell'azione per revocazione ex adverso spiegata per carenza dei presupposti di legge ed inammissibilità dei motivi di merito ormai coperti dal giudicato ciò anche in relazione alla presunta apocrifia della sottoscrizione;
Nel merito dichiarare inammissibile le doglianze per essere le stesse coperte dal giudicato conseguente lo spirare del termine per l'opposizione sia in via ordinaria (645 c.p.c) sia in via tardiva (650 c.p.c). In ogni caso ed in via subordinata dichiarare ed accertare l'infondatezza delle avverse domande poiché destituite di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto ed in ogni caso totalmente sprovvisto di sostegno probatorio, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo e condannare il sig. al risarcimento del Parte_1 maggior danno connesso alla lite temeraria ex. art 96 c.p.c. Con vittoria di spese ed onorari della doppia fase (cautelare e merito), oltre iva, c.p.a e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario costituito.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1 proponendo domanda di revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo n. 714/2024 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 16 maggio 2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di Euro 55.154,35, oltre agli interessi Controparte_1 moratori dal dovuto al saldo e alle spese di lite.
Deduceva l'attore che, trovandosi all'estero per ragioni di lavoro, era venuto a conoscenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento e del pedissequo atto di precetto per il complessivo importo di Euro 63.213,79 solo il 5 novembre 2024 e, quindi, quando era già spirato il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Deduceva l'attore che l'emissione del decreto ingiuntivo era avvenuta sulla base di documenti (quale il contratto di appalto), solo apparentemente da lui sottoscritti, denunciando il carattere apocrifo della sottoscrizione appostavi e sostenendo la ricorrenza dell'ipotesi di revocazione per dolo della parte di cui all'art. 395, 1° comma, c.p.c..
Il ricorrente allegava che la notifica del ricorso e del decreto, avvenuti presso la sua residenza, non era stata da lui conosciuta in quanto assente per lavoro in uno Stato estero distante (la Corea del Sud), con mansioni (di militare addetto all'Ambasciata italiana) che non consentivano il raggiungimento del proprio Paese. Di tale circostanza era a conoscenza l'odierna convenuta la quale ne aveva approfittato avviando il procedimento monitorio mentre lo stesso odierno attore aveva promosso un distinto procedimento di accertamento tecnico preventivo per fare accertare il mancato completamento delle opere appaltate e i difetti delle stesse.
Nel merito, l'attore contestava la sussistenza del credito azionato e chiedeva la revocazione del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda di revocazione in quanto difettava il presupposto invocato e ribadiva la sussistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo impugnato, avente ad oggetto il saldo del corrispettivo delle opere eseguite dovuto a seguito pagina 2 di 4 della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento imputabile al committente, odierno attore.
Con ordinanza in data 29.1.2025 il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa veniva quindi discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025 sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti.
***
La domanda di revocazione proposta è inammissibile.
L'attore invoca il disposto di cui agli artt. 656 e 395, n. 1, c.p.c., deducendo che l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Il dolo rilevante ai fini della revocazione consiste in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Si afferma, pertanto, che non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. n. 23866/2008; Cass. n. 4936/2010; Cass. n. 3488/2013; Cass. n. 12875/2014; Cass. n. 31211/2022).
Alla luce di tali puntualizzazioni giurisprudenziali, nel caso di specie non può non rilevarsi l'inidoneità delle condotte ascritte alla controparte a integrare l'alterazione fraudolenta della fisiologica dialettica processuale delle parti. La ricorrente ha ritenuto di fondare la propria pretesa su un contratto scritto d'appalto producendolo in giudizio e rendendolo perfettamente individuabile dalla controparte che, edotta dell'azione monitoria, avrebbe appreso della sua allegazione attraverso la visione del fascicolo monitorio. Con riguardo all'allegata falsità dei documenti prodotti, va quindi osservato che, a seguito della rituale notifica di ricorso e decreto ingiuntivo, la parte aveva a disposizione gli ordinari rimedi processuali per disconoscere l'autografia della sottoscrizione degli stessi, proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo e ponendo in essere il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c.. La semplice proposizione dell'opposizione, dunque, avrebbe permesso alla parte odierna attrice di disconoscere tempestivamente i documenti di cui asserisce la falsità e di contestare le deduzioni e narrazioni avversarie, facendo valere la propria diversa ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda, mentre non può ammettersi l'esperibilità del ricorso in revocazione per rimettere in termini la parte in attività difensive ormai precluse dalla mancata opposizione al decreto. Pertanto, l'ingiustizia della decisione impugnata non deriva dal dolo della controparte, la quale ha ritualmente provocato la reazione del proprio debitore notificandogli il decreto ingiuntivo nel luogo di residenza, ma dalla mancata tempestiva attivazione del debitore per fare valere le cennate falsità documentali e, più in generale, le proprie ragioni.
La notifica del ricorso e del decreto è avvenuta ritualmente tanto che non ne viene dedotta l'invalidità, mentre non può assumere rilievo la circostanza dell'assenza dell'attore dalla propria residenza, essendo onere della parte interessata assicurarsi il controllo della posta presso i luoghi in cui risulta essere residente e dove è del tutto prevedibile il pervenimento di corrispondenza e notifiche.
Le altre deduzioni difensive della parte attrice, infine, integrano mere contestazioni, sotto svariati profili, del credito controverso senza riuscire a delineare indici dell'invocato dolo revocatorio.
All'inammissibilità della domanda proposta consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 4 Non si ritengono sussistenti presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione proposta dall'attore; condanna l'attore al pagamento, in favore del difensore della convenuta, antistatario, delle spese di lite, liquidate in € 3.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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