Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Diego Antonica e Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arma dei Carabinieri, Stazione di -OMISSIS-; non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- il 13 dicembre 2024, notificata in pari data, avente ad oggetto “cessazione attività di intrattenimento”, con la quale, ex art. 54 T.U. n. 267/2000, è stata intimata alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di titolare della Ditta Individuale "-OMISSIS-", l’immediata cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti, accertata dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- con verbale di contestazione di illecito amministrativo del 7 dicembre 2024, perché ritenuta abusiva;
- nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale, presupposto e allo stato anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Lecce e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CA OB e uditi per le parti i difensori Avv.ti G. Antonica e A. Vantaggiato per la parte ricorrente, Avv. P. Nicolardi per il Comune di -OMISSIS-, Avvocato dello Stato A. Caprioli per la Questura di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 gennaio 2025 e depositato in pari data, la ricorrente – in qualità di titolare della Ditta Individuale "-OMISSIS-” - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- il 13 dicembre 2024, notificata in pari data, avente ad oggetto “cessazione attività di intrattenimento”, con la quale, ex art. 54 T.U. n. 267/2000, è stata intimata alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di titolare della Ditta Individuale "-OMISSIS-", l’immediata cessazione dell’attività di intrattenimenti danzanti, accertata dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- con verbale di contestazione di illecito amministrativo del 7 dicembre 2024, perché ritenuta abusiva, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale, presupposto.
La ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che, con verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, del 7 dicembre 2024, i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- hanno affermato di aver accertato che la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di titolare della Ditta Individuale "-OMISSIS-", aveva " violato le disposizioni di cui all'articolo 68 del Resto Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come sanzionate dall'art. 666 del codice penale in quanto..... OMISSIS.....Il Titolare dell''esercizio in questione svolgeva una serata evento con musica,consolle, vocalist e con la produzione con televisori senza comunicazione e/o autorizzazione ";
- che all'atto dell'accertamento effettuato alle ore 22.15, la sig.ra -OMISSIS- dichiarava ai militari: " Sono negli orari previsti dalla legge e non sono tenuta a fare comunicazione e/o a ottenere autorizzazione ";
- che, con l’impugnata ordinanza n.-OMISSIS- emessa in data 13.12.2024 il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, preso atto della nota protocollata al n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2024 con la quale i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- hanno provveduto a trasmettere il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 7.12.2024, richiamati gli artt.80 e 68 T.U.L.P.S. e 666 c.p., ordinando alla sig.ra -OMISSIS- l'immediata cessazione dell'attività di intrattenimento danzante;
- che, con missiva notificata a mezzo PEC in data 18 dicembre 2024, la sig.ra -OMISSIS- ha formulato istanza di accesso ex Legge n. 241/1990 al Comune di -OMISSIS- in relazione ai documenti inerenti il procedimento in corso in relazione al quale è stata notificata in data 13 dicembre 2024 la soprarichiamata ordinanza del Sindaco n. -OMISSIS-, con la predetta istanza di accesso che è stata Protocollata in data 19 dicembre 2024;
- che, con nota inviata a mezzo PEC in data 23 dicembre 2024, l'Ufficio SUAP del Comune di -OMISSIS- ha negato l’accesso agli atti limitandosi ad allegare la nota pervenuta dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- dal seguente tenore "....la documentazione trasmessa a Codesto ufficio con nota n. -OMISSIS- di prot. in data 9.12.2024 è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con informativa di reato n. -OMISSIS- di prot. del 17.12.2024 e quindi coperta dal segreto istruttorio e pertanto la visione e/o rilascio copia della stessa è sottoposta al nulla osta dell'A.G. competente ".
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT- 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 – OMISSIONE DELLE GARANZIA PARTECIPATIVE
II - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - OMESSO ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI DIRETTA PERTINENZA DELL’ENTE LOCALE. TRAVISAMENTO FATTI - DIFETTO DI POTERE.
III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 68 E 80 TESTO UNICO LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA, ART.666 CODICE PENALE E ART. 42 LEGGE REGIONE PUGLIA 16 APRILE 2015 N. 24.
Il 6 febbraio 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Questura di Lecce si è costituita in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 27 febbraio 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, tutte le censure formulate nel ricorso appaiono infondate, in quanto, sottolineato che l’ordinanza sindacale impugnata si basa su una pluralità di ragioni autonomamente idonee a sorreggerla e che sussistono effettivamente, nella specie, le ragioni di particolare urgenza richiamate nel provvedimento impugnato (a tutela della pubblica incolumità) tali da escludere la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo all’interessata, si rileva che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, appare infondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui la riproduzione di musica con balli dei clienti nell'ambito di esercizi pubblici - con diffusori, nella specie, di tutto rispetto: impianto stereo con casse, console e vocalist - sarebbe un accessorio complementare privo di qualsiasi necessità autorizzativa, mirato al benessere delle avventori. Al contrario va, infatti, precisato che un conto è accompagnare la permanenza della clientela mediante l’irradiazione di musica in sottofondo, con potenza insignificante di bassissimo tenore, proprio nel rispetto delle finalità di mera atmosfera, alle quali la diffusione sonora in quei casi rimane preordinata, ed altro conto è la somministrazione musicale a volume significativo, tutt’altro che soft, con balli della clientela, ove l’ascolto dei brani con danze determina una vera e propria caratteristica dell’offerta al pubblico, tanto da far assumere una tendenziale centralità alla fruizione della musica - con ascolto e/o danze - rispetto alla consumazione, differenziandosi così da altre offerte limitate alla vendita di alimenti e bevande, ove tale attrattiva manca, beninteso nei termini significativi appena esposti. Ne consegue che l’attività in questione pare ricadere nella vasta accezione di quel “pubblico intrattenimento” previsto dagli articoli 68 e 69 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e dall’articolo 666 c.p., subordinato in quanto tale a previa autorizzazione amministrativa o S.C.I.A. ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931 (apparendo irrilevante ai fini di causa quanto previsto dall’articolo 42 della Legge Regionale Pugliese n. 24/2015, anche per l’esplicita salvezza ivi contemplata del “rispetto delle disposizioni vigenti previste dalle leggi di settore in materia di pubblica sicurezza” e dell’esclusione esplicita dei balli), sicché - pur non venendo in rilievo nel caso di specie un vero e proprio spettacolo, inteso quale manifestazione artistica, tenuto nel pubblico esercizio - l’impugnato provvedimento comunale sembra legittimo e doveroso. “
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che, in considerazione dei procedimenti collegati e conseguenti al provvedimento adottato, sussiste effettivamente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, odierna appellante, che può, tuttavia, essere neutralizzato con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; Ritenuto, pertanto, che l’appello vada accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per la trattazione di merito dinanzi al T.a.r., ”.
Il 9 ottobre 2025 si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, depositando brevi note di costituzione, eccependo la irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza, sia in fatto sia in diritto, del ricorso, chiedendo che venga dichiarato irricevibile ovvero inammissibile e/o che venga comunque rigettato.
Il 5 novembre 2025, la Questura di Lecce ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso, nonché la relazione sui fatti di causa della Legione Carabinieri Puglia – Stazione di -OMISSIS-.
Il 11 dicembre 2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 12 dicembre 2025, il Comune di -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio siccome infondato in fatto ed in diritto.
Il 23 dicembre 2023, sia la parte ricorrente che l’Amministrazione comunale resistente hanno depositato delle memorie difensive, ciascuno insistendo per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
Nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di poter soprassedere, per ragioni di economia processuale, alla disamina dei dedotti profili in rito (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Partendo dall’esame dei primi due motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente), ritiene, invero, il Tribunale, che è smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità dell’ordinanza impugnata, sollevata con il primo motivo di ricorso, per l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per omissione delle garanzie partecipative, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - secondo cui l'Ente avrebbe totalmente omesso la partecipazione del soggetto passivo al procedimento di che trattasi, limitandosi ad asserire che per i procedimenti connotati da esigenze di celerità non si debba comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 Legge n. 241/1990, con violazione (anche) del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che avrebbe dovuto imporre al Comune di -OMISSIS- di attendere la esibizione di documenti per poi eventualmente adottare i conseguenti provvedimenti – occorre osservare che, nel caso di specie, sussistevano effettivamente le ragioni di particolare urgenza richiamate nel provvedimento impugnato, in quanto, la tutela della pubblica incolumità, al di là degli effetti prodotti nel tempo dall’ordinanza sindacale, non poteva essere posticipata ad un tempo successivo al soddisfacimento delle garanzie partecipative invocate dall’odierna ricorrente, con l’aggiunta che, al riguardo, condivisibile e pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che “ le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti ” (ex multis, Cons. Stato, V, 15 luglio 2013, n. 3803; sez. V, sent. n. 11042 del 16 dicembre 2022).
Altresì infondata nel merito si rivela la tesi, sostenuta dall’odierna parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso, secondo cui, il Comune di -OMISSIS-, non avrebbe svolto, per il tramite dei propri uffici (in primis, del SUAP) alcuna attività istruttoria volta alla verifica dei presupposti dell’azione amministrativa, fidandosi solo delle asserzioni espresse nella informativa n. -OMISSIS- del 2024 inviata dai Carabinieri a corredo del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato in data 7 dicembre 2024, e ciò in quanto, in senso contrario, occorre rilevare:
- in primo luogo, che l’Amministrazione comunale (Ufficio SUAP) con nota prot. n. -OMISSIS- del 12 dicembre 2024 (anteriore, dunque, all’ordinanza impugnata del 13 dicembre 2024), ha fornito riscontro alla Legione Carabinieri Puglia, effettuando delle verifiche sulla posizione dell’odierna parte ricorrente, dalle quali verifiche è emerso, tra l’altro, (come si vede anche dalla fotografia della schermata – c.d. screenshot – inserita nella nota de qua) che l’odierna ricorrente aveva trasmesso al SUAP del Comune di -OMISSIS-, nel mese di ottobre e novembre 2024, pratiche con le quali " segnala Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo complementari all'esercizio dell'attiviti di somministrazione di alimenti e bevande all'interno/esterno del pubblico esercizio (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 100) ", rimaste, tuttavia, in sospeso o non istruite per carenza documentale, con ciò risultando, in concreto, smentita, la tesi secondo la quale l’Amministrazione comunale si sia basata, nell’assumere la decisione contestata, solo sulle risultanze degli atti dei Carabinieri di -OMISSIS-, in quanto l’impugnata ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2024 si basa su una pluralità di ragioni autonomamente idonee a sorreggerla, sia anche la tesi – sostenuta dalla parte ricorrente già nelle dichiarazioni dalla stessa rese nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 7 dicembre 2024 – secondo cui per lo svolgimento di tale attività non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione e/o autorizzazione, avendo essa stessa presentato, in tempi di poco anteriori (ottobre – novembre 2024) le pratiche suddette;
- in secondo luogo, che, nel caso di specie, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, datato 7 dicembre 2024, e la successiva nota di trasmissione al Comune di -OMISSIS- del verbale de quo del 9 dicembre 2024, a firma del Comandante della Legione Carabinieri Stazione di -OMISSIS-, Luogotenente -OMISSIS-, che è stato anche uno dei verbalizzanti dell’accertamento e contestazione del 7 dicembre 2024, contengono circostanze fattuali che, alla luce della normativa richiamata nell’ordinanza sindacale impugnata, costituiscono elementi sintomatici di per sé sufficienti a dimostrare l’assenza di un piccolo trattenimento musicale e a giustificare l’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- di cessazione dell’attività di intrattenimento di che trattasi, con la presenza, in tale attività, alle ore 22.15, come si legge nel verbale dei Carabinieri del 7 dicembre 2024 (avente carattere fidefacente), di una serata evento con musica, console e vocalist, nonché, come si legge, inoltre, nella successiva nota di trasmissione dei verbali da parte della Legione Carabinieri al Sindaco del Comune di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2024, a firma – come visto – di uno dei verbalizzanti dello stesso verbale del 7 dicembre 2024 (il Comandante Luogotenente dei Carabinieri di -OMISSIS-), di una manifestazione di intrattenimento con balli, musica originata da un dj con consolle e casse acustiche di notevole potenza e clienti che ballavano nella sala, senza che il titolare dell’attività risultasse in possesso di autorizzazione per l’ufficio dell’attività di intrattenimenti danzanti o fosse titolare di autorizzazione per l’esercizio di piccoli intrattenimenti musicali (e ciò al netto del fatto che, come si legge nella nota de qua, le uscite del locale, uniche vie di sgombero, erano bloccate dai clienti e che la titolare del locale continuava a svolgere le mansioni di somministrazione lasciando la musica ad alto volume pur in presenza dei Carabinieri), con l’effetto che, nel caso di specie, non si riscontra – in concreto - il vizio istruttorio lamentato.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente con i primi due motivi di ricorso, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con i sopracitati primi due motivi di ricorso.
Del pari infondato è l’ulteriore assunto (sollevato con il terzo ed ultimo motivo di ricorso) con il quale la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., dell’art. 666 del codice penale e dell’art. 42 della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24, asserendo, in sintesi, che, se la normativa usa la formulazione “spettacoli e trattenimenti pubblici” in modo indifferenziato, la distinzione tra le due tipologie sarebbe necessaria e si proporrebbe in modo evidente soprattutto per ciò che riguarda i presupposti, la diversa natura e conseguentemente il diverso iter procedurale, nonché che, neanche la segnalazione sarebbe necessaria poiché in quasi tutte le normative regionali approvate in materia di somministrazione i legislatori avrebbero compreso nel titolo abilitante alla somministrazione (autorizzazione o DIA – oggi SCIA) la possibilità e legittimità di svolgere senza adempimenti ulteriori i semplici trattenimenti costituiti in forma però secondaria e complementare rispetto alla attività principale di somministrazione.
Giova anzitutto ricordare che, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (c.d. T.U.L.P.S.) 18 giugno 1931 n. 773, agli artt. 68 e 69 del Titolo III (Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici) – Capo I (Degli spettacoli e trattenimenti pubblici), stabilisce rispettivamente che: “ Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo)) ”, e che “ Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo)) ”
Le Legge Regionale pugliese n. 24/2015 (Codice del commercio), dal canto suo, all’art. 42, rubricato “Esercizio di attività accessorie”, prevede che:
“ 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui all’articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
3. I comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai fini del‐ l’applicazione del comma 2 ”.
Osserva questo Tribunale, al riguardo, che alla luce di una lettura combinata delle disposizioni normative soprariportate, l’attività in questione debba rientrare nella vasta accezione di quel “pubblico intrattenimento” previsto dagli articoli 68 e 69 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e dall’articolo 666 c.p., che è subordinato - in quanto tale - a previa autorizzazione amministrativa o S.C.I.A., ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, con l’articolo 42 della Legge Regionale pugliese n. 24/2015 che fa salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico ed esclude esplicitamente i balli, laddove, invece, nel caso di specie, è stata riscontrata la presenza di circa 150 persone, con clienti che ballavano nella sala e musica ad alta volume, la cui diffusione avveniva a mezzo di un dj dotato di consolle, con casse acustiche, con la conseguenza che, nella fattispecie oggetto della presente controversia, i fatti avvenuti e l’intrattenimento musicale offerto alla clientela non possono in alcun modo essere considerati un accessorio complementare, privi di qualsiasi necessità autorizzativa, mirati al mero benessere della clientela (di mera atmosfera), costituendo, invece, una vera e propria caratteristica dell’offerta al pubblico, tanto da far assumere una tendenziale centralità alla fruizione della musica, con ascolto e/o danze, differenziandosi così da altre offerte limitate alla vendita di alimenti e bevande, ove tale attrattiva manca, beninteso nei termini significativi appena esposti.
Inoltre, che nel caso de quo non si possa parlare di un semplice trattenimento musicale nel pubblico esercizio, che – come affermato dalla stessa parte ricorrente a pag. 6 del ricorso – per essere considerato tale “ deve svolgersi in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto all’attività primaria della somministrazione di alimenti e/o bevande ” dove “ la clientela si reca nel locale allo scopo di consumare e nel frattempo, inconsapevolmente rispetto alle proprie intenzioni, trova nel luogo una forma di intrattenimento rispetto alla consumazione stessa, un trattenimento appunto che comunque assume i caratteri della modestia e che non determina la scelta dell’avventore di recarsi nell’esercizio ”, si evince, non solo dalla lettura dei soprarichiamati atti della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, ma anche dalle numerose locandine di promozione delle serate dell’attività in questione, depositate in giudizio dalla Questura di Lecce in data 05 novembre 2025, dove nel promuovere le diverse serate è usata la dicitura “ dj set ” e “ voice ” con indicazione del deejay della serata e del vocalist, ed in cui, in una c’è anche la dicitura “ live music ” (ovvero musica dal vivo) e, in una, quella dell’evento del 7 dicembre, la dicitura “ cena spettacolo italiana ” con logo “ Balla Italia, Salento 100% Musica Italiana ”, sicché non può in alcun modo sostenersi che, nel caso de quo, la forma di intrattenimento musicale fosse assolutamente complementare e secondaria; che inconsapevolmente alle proprie intenzioni la clientela abbia trovato un semplice trattenimento musicale o che, tale intrattenimento musicale, fosse modesto, in virtù della presenza di un apposito soggetto (il deejay) che seleziona la musica, dotato di consolle e di un vocalist.
Né, al riguardo, risulta condivisibile quanto sostenuto dalla parte ricorrente, secondo cui la superficie complessiva del locale, di 90 mq con tavoli e sedie, non consentirebbe lo svolgimento di balli per la clientela, in quanto non era necessario, né è stato riscontrato dai Carabinieri, che la totalità dei clienti fosse intenta a ballare, bastando anche che una sola parte degli stessi stesse ballando, il che trova una conferma, peraltro, anche in quanto affermato dell’odierna parte ricorrente che, nelle memorie depositate l’11 dicembre 2025, a pag. 8, afferma che “ all'atto dell'intervento dei militari alle ore 22.15 la stragrande maggioranza degli avventori del locale era seduta ai tavoli ed intenta a consumare la cena ” e, a pag. 6 della stessa memoria, “ il desiderio di alcuni clienti di ballare è di per sé un rilievo, al di là della “quantificazione” dei soggetti, talmente indeterminato ed estraneo all’ambito di controllo (e quindi di mera rimproverabilità) della ricorrente che non può ritenersi sufficiente per affermare che, in data 7 dicembre 2024, si stesse svolgendo uno spettacolo danzante all’interno dei locali della Vecchia Volpe ”, da cui si deduce, evidentemente, anche la presenza di clienti non seduti ai tavoli ed intenti a ballare, fosse anche in maniera occasionale e sporadica.
Né, parimenti, risulta condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale dagli elementi in questione “ non risulta cenno alcuno nel provvedimento gravato e meno che mai nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato il 7.12.2024 dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- ”, in quanto, al di là della circostanza fattuale che gli elementi in questione risultano contenuti nella nota di trasmissione del verbale al Comune di -OMISSIS- del 9 dicembre 2025 che, come già evidenziata, è stata sottoscritta dal Comandante Luogotenente dei Carabinieri di -OMISSIS-, ovverosia uno dei due accertatori dei controlli del 7 dicembre 2024, occorre rilevare che, seppur si volesse prescindere dal contenuto della citata nota di trasmissione del citato verbale del 7 dicembre 2024 al Comune di -OMISSIS-, emergerebbe, ugualmente, un quadro significativo di elementi sintomatici di un’attività di intrattenimento musicale non meramente accessoria o di sottofondo, in quanto già solo nel verbale dei Carabinieri del 7 dicembre 2024 risulta essere stato accertato e, quindi, verbalizzato, lo svolgimento di una serata evento con musica, consolle e vocalist, elementi già questi sufficienti a far intuire che la musica non avesse un ruolo di secondarietà rispetto alla somministrazione, posto che la presenza della consolle ed, evidentemente, del deejay, inequivocabilmente fa assumere rilievo centrale alla componente musicale (non quale semplice e mero allietamento), anche tenuto conto: a) della soprarichiamata attività promozionale delle serate in questione, per favorire la conoscenza dell’evento, che rafforza la centralità della componente musicale; b) dell’attività del deejay che, a ben vedere, consiste proprio nel selezionare la musica che ritiene più adatta per la serata, mixare i brani tra loro e creare, così, un flusso musicale continuo in modo da consentire, a chi ascolta ma soprattutto a chi balla, di non fermarsi tra un brano musicale e l’altro, c) dell’utilizzo, per svolgere tale attività, di una consolle, che costituisce una delle apparecchiature tecniche tipiche dei locali di intrattenimento danzante; 4) dell’aggiunta, nel caso di specie, anche di un vocalist, la cui presenza, a ben vedere, risulterebbe difficilmente giustificabile se la componente musicale rivestisse un ruolo meramente subordinato e marginale.
Condivisibile giurisprudenza, inoltre, ha avuto modo di affermare che “ possono ritenersi elementi sintomatici di un’attività imprenditoriale di intrattenimento musicale la presenza di strumentazione musicale professionale, del Dj, la significativa presenza nel dehors, ove era bene percepibile la musica, di persone radunatesi anche per effetto dell’opera di pubblicizzazione degli eventi. Lo spettacolo musicale assume in tale modo centralità rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, dovendosene escludere la natura di attività ancillare rispetto a quella autorizzata ” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 818 del 07 febbraio 2018).
Ad avviso di questo Tribunale, dunque, quanto rilevato dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- negli atti soprarichiamati e la pubblicità data alle serate sono del tutto incompatibili con la prospettazione di una attività di intrattenimento musicale meramente accessoria, come sostenuto dalla ricorrente, e ciò anche in assenza, eventualmente, di alcuni degli indici individuati dalla giurisprudenza, quali il pagamento di un biglietto d’ingresso o di una maggiorazione sulle consumazioni (in senso analogo, T.A.R. Marche, Sez. I, sentenza n. 409/2017).
Risulta, infine, irrilevante l’ulteriore eccezione sollevata dalla parte ricorrente con riguardo alla verifica di incolumità eseguita dalla Commissione di Vigilanza prevista dall’art. 80 TULPS, rammentando che il D.P.R. n. 311/01 ha consentito che la suddetta verifica possa essere sostituita da una relazione del tecnico abilitato (seppur per locali ed attività con capienze fino a 200 persone), in ragione del fatto che, l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- il 13 dicembre 2024, va qualificata giuridicamente, in concreto, come un atto plurimotivato.
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
CA OB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA OB | IZ RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.