Articolo 2 della Legge 4 marzo 1964, n. 114
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 aprile 1964
Art. 2.
E' autorizzata, per l'esercizio Finanziario 1963-64, la spesa di lire 30 milioni, da erogare dal Ministero del turismo e dello spettacolo per attivita' di indagine, di studio, di documentazione e di programmazione nell'interesse dei settori di competenza del Ministero medesimo, nonche' per il funzionamento di Commissioni, di Comitati e per compensi, indennita' e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di detti Commissioni e Comitati; oltre che per compensi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato.
Lo stanziamento di cui e' cenno e' elevato a lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 100 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66.
Entrata in vigore il 9 aprile 1964