Articolo 10 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 ottobre 1960
Art. 10.
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A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrispondera' alle Provincie per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , un contributo annuo di lire 300 mila, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.
L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sara' determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade gia' comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.
Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verra' detratta quella delle strade gia' classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.
Il pagamento dei contributi alle singole Provincie verra' eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960
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