Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 15/4/2025 - tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2432 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. Vincenzo Vitagliano, Parte_1
Angela Barretta e Anna Barretta, con cui elett.te domicilia in Napoli, corso Umberto I n.365
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_1 dall'Avv. Francesco Castellano, presso il quale elett.te domicilia in Napoli, via G. Orsini n.42
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/9/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2594/2024, pubblicata il 10/04/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della sua domanda, aveva condannato la società resistente al pagamento in suo favore di € 56.264,78 (importo ridotto a euro 35.979,39 come da ordinanza di correzione materiale del 14/5/24), oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive per le superiori mansioni svolte di livello 2° del CCNL di categoria (Terziario, distribuzione e servizi).
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per non avere riconosciuto che le mansioni svolte si inquadrassero nel primo
Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento integrale della domanda come proposta in primo grado, con la condanna della società resistente al pagamento in via principale di euro 138.003,41, in subordine di euro 118.409,56 o in ulteriore subordine di euro 100.248,32, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, la società appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato per le varie ragioni evidenziate in memoria, chiedendo, con appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di superiore inquadramento, essendo corretto l'inquadramento del prima nel quarto livello e successivamente nel terzo Parte_1
(da aprile 2019).
In via gradata ha censurato la decisione sotto il profilo del quantum, contestando anche l'importo minore accordato in seguito alla sua istanza di correzione dell'errore materiale in quanto non erano stati esplicitati i criteri utilizzati per rideterminare la somma spettante.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di entrambe le parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli (principale del ed incidentale della Parte_1 società) rimettono a questa Corte l'esame della domanda avanzata in primo grado, avente ad oggetto il diritto del primo al superiore inquadramento (alternativamente nel primo, secondo o terzo livello del CCNL, con decorrenza da gennaio 2017), ed alle rivendicate differenze retributive.
L'appellante principale inoltre reitera in questa sede del gravame la domanda di pagamento delle differenze retributive per l'affermato lavoro straordinario svolto, contestato dalla società datrice di lavoro.
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata la domanda avanzata dal lavoratore, riconoscendo il suo diritto al superiore inquadramento nel livello secondo in luogo del terzo, con decorrenza da gennaio 2017, ed alle conseguenti differenze retributive, rideterminate, in seguito all'istanza di correzione errore materiale avanzata dalla CP_1
, in euro 35.979,39 in luogo di euro 56.264,78, espungendo
[...] dal calcolo gli anni 2014, 2015 e 2016, come si legge nell'ordinanza in atti.
Orbene, con il primo motivo di gravame l'appellante Parte_1 critica la decisione per l'erroneo inquadramento delle mansioni svolte nel secondo livello di inquadramento (chiesto in via subordinata), evidenziando come le stesse si inquadrassero, invece, nel primo livello, non avendo il giudice considerato che la mansione di coordinamento e controllo espletata, quale emersa dall'istruttoria svolta ed ammessa dalla stessa società, era riferita a più negozi o unità produttive.
La dal canto suo, ribadisce che le mansioni espletate CP_1 erano prive dell'autonomia decisionale necessaria ai fini dell'inquadramento in un livello superiore e pertanto censura la sentenza che aveva riconosciuto il superiore inquadramento nel secondo livello, sulla base di una erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, che non aveva affatto confermato l'assunto attoreo, considerata anche l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2
Sostiene altresì che il Giudice di prime cure non aveva motivato adeguatamente in ordine all'individuazione del periodo di svolgimento delle presunte mansioni superiori, ribadendo che fino a marzo 2019 il aveva svolto esclusivamente mansioni di Parte_1 commesso riferibili al quarto livello di inquadramento, mentre, a decorrere dall'aprile 2019, gli era stato attribuito il III livello del CCNL di categoria ed assegnate le nuove mansioni di coordinamento dei punti vendita di Salerno, Pozzuoli, Teverola e Bari;
egli pertanto era stato addetto all'effettuazione di giri ispettivi dei predetti punti vendita verificando che le direttive commerciali fossero adeguatamente eseguite;
alla verifica dello stock di merce;
mantenimento in ordine del negozio;
al controllo resi e rotture;
alla segnalazione all'Ufficio Commerciale delle criticità dei prodotti e/o delle richieste dei clienti, etc.; che tali attività venivano svolte senza alcuna responsabilità di direzione ed autonomia gestionale, giacché le decisioni di natura gestionale e commerciale, nel sistema organizzativo della resistente, erano interamente accentrate e di competenza dell'Ufficio Commerciale e dell'Ufficio Risorse Umane, non avendo, dunque, al riguardo i cd.
“coordinatori” alcuna autonomia operativa.
Ritiene la corte che tanto l'appello principale che incidentale siano infondati, condividendosi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sulla base di una corretta valutazione del materiale istruttorio e delle declaratorie contrattuali di riferimento.
Come è noto, tre sono le operazioni descritte dalla Corte di Cassazione per valutare il diritto o meno al superiore inquadramento, ossia: a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante deve: - evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte, in modo da poter consentire di controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali.
Orbene, al primo livello del CCNL “appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
… ;
2. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico…
Al secondo livello, invece, appartengono i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Al terzo livello appartengono” i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita …
Al 4° livello del predetto CCNL infine appartengono “quei lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite” e tra le esemplificazioni vi è la figura del commesso addetto alla vendita, che, secondo l'assunto societario, è l'unica attività svolta dal sino a marzo Parte_1
2019.
Orbene, ritiene il collegio che le mansioni di coordinamento e controllo dei negozi facenti capo alla società resistente, caratterizzate da piena autonomia esecutiva nell'ambito dei compiti delegati e delle linee guida aziendali, che è cosa ben diversa dall'autonomia decisionale, quali sono emerse dall'istruttoria testimoniale, espletate già da epoca antecedente a marzo 2019 (come può evincersi dalla complessiva deposizione dei testi Tes_1
e ), rientrino a pieno titolo nel secondo livello di Tes_3 Tes_4 inquadramento, come già ritenuto dal primo giudice.
Il fatto più volte evidenziato dalla che il CP_1
, nel coordinare i negozi, non avesse autonomia Parte_1 decisionale dovendo limitarsi ad attuare le direttive e decisioni aziendali, non esclude affatto l'autonomia esecutiva o operativa nell'espletamento di tale attività, che è quella richiesta dalla declaratoria contrattuale.
Come ben osservato dal Tribunale, sebbene la contrattazione di categoria non preveda espressamente la figura del “coordinatore” tra le esemplificazioni riportate in ciascuno dei livelli descritti, colui che, come il , era addetto al coordinamento e Parte_1 controllo, eventualmente anche con compiti operativamente autonomi, non può che essere inquadrato al livello 2°.
L'inquadramento nel III livello – riconosciuto, peraltro, solo nell'aprile del 2019- risulta infatti inferiore a quello spettante tenuto conto che nel terzo livello sono inquadrati i commessi provetti ovvero i lavoratori specializzati ma privi della attività di coordinamento e controllo proprie delle mansioni svolte dall'attuale appellante.
Di qui il rigetto dell'appello incidentale della società sul punto.
Non compete invece il primo livello di categoria, atteso che, dall'istruttoria svolta, anche in considerazione della sua genericità, non è emerso nulla di preciso per ritenere che il abbia svolto mansioni di responsabilità, controllo ed Parte_1 organizzazione di unità produttive, rientranti nei profili esemplificativi ivi previsti. A tal proposito non è affatto dirimente, come sostiene l'appellante, che l'attività di coordinatore fosse riferita a più negozi e non ad uno soltanto, non essendo questo l'elemento che caratterizza tale livello;
ai fini in esame occorre, infatti, una attività di direzione del o dei negozi, che non può affatto ritenersi espletata dal dotato di Parte_1 mera autonomia esecutiva/operativa ma non certo decisionale.
Nel caso concreto, dunque, non può assolutamente ritenersi fornita la necessaria e rigorosa prova delle mansioni superiori di primo livello, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, con l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata.
Va, quindi, rigettato anche l'appello principale del lavoratore sul punto.
Va altresì disatteso, attesa la sua genericità ed infondatezza, il motivo di appello incidentale subordinato proposto dalla società in ordine al quantum. Sostiene la predetta che il Giudice di prime cure, con ordinanza del 14/05/2024, decidendo sull'istanza di correzione di errore materiale presentata dalla stessa, dato atto che effettivamente i conteggi depositati da parte ricorrente e pienamente condivisi con la sentenza si riferivano anche agli anni 2014, 2015 e 2016 non oggetto di causa, disponeva la riduzione dell'importo da euro 56.264,28 ad euro 35.979,39, senza, però, fornire alcuna esplicitazione dei criteri utilizzati per rideterminare la minore somma cui la condannava.
Contrariamente a tale assunto, il Tribunale ha dato atto del criterio seguito avendo espunto dai nuovi conteggi depositati dalla difesa del gli anni pregressi al 2017, secondo la stessa Parte_1 richiesta della società appellante, che per tale ragione aveva presentato la sua istanza di correzione dell'errore materiale, accolta dal primo giudice;
la società appellante aveva tutti gli elementi, essendo il conteggio effettuato anno per anno con indicazione delle specifiche differenze rivendicate e delle voci considerate, di censurare specificamente il quantum indicando quale dovesse essere la somma corretta, mentre, invece, si è limitata ad una generica doglianza in proposito.
Quanto poi al TFR, oltre al fatto che dai conteggi sono stati eliminate le differenze rivendicate per gli anni antecedenti al 2017, incidenti anche su tale voce, non può non rilevarsi che il Parte_1 aveva dedotto, nel suo ricorso, di non avere proprio ricevuto il TFR e la società, dal canto suo, non ha minimamente contrastato tale deduzione indicando la somma corrisposta a tale titolo da detrarre.
Infondato è altresì il motivo di censura sub 2 dell'atto di appello principale attinente al preteso lavoro straordinario, di cui, come affermato dal primo giudice e condiviso anche da questa Corte, non vi è prova univoca, certa ed attendibile.
Ed invero, a parte il contrasto di deposizioni testimoniali (i testi e hanno confermato l'orario di lavoro di 40 ore Tes_3 Tes_4 settimanali dedotto dalla resistente), i testi di parte CP_2 ricorrente sono stati molto generici sul punto, con la conseguenza che le loro dichiarazioni non danno alcuna contezza del preciso orario svolto e del numero di ore di straordinario eventualmente effettuate nel periodo di causa.
La prova dello straordinario eventualmente prestato non può considerarsi, dunque, raggiunta.
E' noto che il lavoratore che adduca di avere svolto la prestazione oltre l'orario di lavoro deve provare rigorosamente l'assunto ed i suoi termini quantitativi. Difatti egli deve provare non già genericamente l'an (e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti), ma anche la sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito.
Fondato è invece il terzo motivo di appello fatto valere dall'impugnante principale, giacchè il Tribunale ha riconosciuto solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria sulle accertate differenze retributive, così violando l'art.429 c.p.c..
Di qui l'accoglimento di tale motivo di censura.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, la decisione di primo grado va riformata solo in ordine alla statuizione sugli accessori di legge ex art. 429 c.p.c., dovendosi confermare integralmente per il resto.
Le spese del presente grado si compensano interamente attesa la reciproca soccombenza, oltre alla particolarità e complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello principale del ed Parte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la al pagamento sull'importo oggetto della CP_1 statuizione di condanna in primo grado anche della rivalutazione monetaria, oltre che degli interessi legali.
Rigetta integralmente l'appello incidentale.
Compensa le spese del presente grado per intero.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 15/4/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente