Art. 81. (Copertura dell'onere della spesa)
All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si fara' fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:
1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;
2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialita' medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , che viene pertanto cosi' modificato:
"Autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita' medicinali:
1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-
ne alla produzione di specialita' me-
dicinali............................... L. 1.000.000
tassa annuale.......................... L. 50.000
2) tassa per registrazione di specialita'
medicinali estere e nazionali, per ogni
specialita', serie o categoria di
specialita' (articoli 162 e 166 del testo
unico sostituiti dall' articolo 4 della
legge 1 maggio 1941, n. 422 ):
a) per ogni specialita'................ L. 200.000
tassa annuale...................... L. 10.000
b) per ogni serie o categoria......... L. 100.000
tassa annuale..................... L. 5.000".
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1 gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui ai titoli V, VII e VIII della presente legge, valutato in lire 1.125 milioni per l'anno finanziario 1973 si fara' fronte quanto a lire 900 milioni con le maggiori entrate derivanti:
1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'istituto, come nella tabella A annessa alla presente legge;
2) dall'aumento del gettito delle tasse sulle concessioni governative per effetto dell'istituzione della tassa annuale per le autorizzazioni a produrre e a mettere in commercio specialita' medicinali, di cui al numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , che viene pertanto cosi' modificato:
"Autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita' medicinali:
1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-
ne alla produzione di specialita' me-
dicinali............................... L. 1.000.000
tassa annuale.......................... L. 50.000
2) tassa per registrazione di specialita'
medicinali estere e nazionali, per ogni
specialita', serie o categoria di
specialita' (articoli 162 e 166 del testo
unico sostituiti dall' articolo 4 della
legge 1 maggio 1941, n. 422 ):
a) per ogni specialita'................ L. 200.000
tassa annuale...................... L. 10.000
b) per ogni serie o categoria......... L. 100.000
tassa annuale..................... L. 5.000".
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il 1973 le tasse annuali devono essere corrisposte, da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione anteriormente alla data 1 gennaio 1973, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quanto a lire 225 milioni, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".