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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6810 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza dell'01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26035/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], c. f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c. f. Parte_2
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
minore , nato a [...] il [...], c. f. , tutti Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza degli Artisti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Mirko Capuano, che li rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria CP_1
FI ZZ con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe, nella spiegata qualità, proponevano, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento per il figlio minore . Persona_1
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la insussistenza del prescritto requisito sanitario, così come già definito con verbale di accertamento della
Commissione Medica Locale il 21.11.2023.
Le parti ricorrenti, che avevano in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
27/11/2024, proponevano rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del diritto del minore all'indennità di accompagnamento a far data dal 12/01/2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
l'attuale procedimento al fascicolo per atp iscritto al n. di RG 23012/2023, con Per_2
provvedimento del 05/03/2025 si disponeva che il ctu, dott. , provvedesse Per_3
ad integrare il contestato elaborato peritale tenendo conto delle argomentazioni espresse dalle parti ricorrenti, a mezzo del proprio consulente di parte, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione.
All'esito del deposito della disposta integrazione, all'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
2 I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si
3 renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di parte ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano fondate.
All'esito della disposta integrazione peritale, il ctu già nominato in fase di atp ha, infatti, rivedendo il proprio elaborato alla luce dei rilievi mossi dalle parti opponenti e dell'ulteriore documentazione sanitaria, ritenuto che il minore Persona_1
possedesse il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di gennaio 2025, ferma l'indennità di frequenza dal gennaio 3023 come già riconosciuta ex ante.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Va escluso, come preteso da parte resistente, che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici.
Infatti, l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
4 Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente...”
e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione”, che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP), è evidente come rimangano estranei al ricorso i requisiti socio- economici.
Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente …” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”.
E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma.
Resta da chiedersi, in tale costruzione, a quale azione intende riferirsi il 1° comma dell'art. 445 bis quando parla di “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”.
E' evidente che tale domanda concerne il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale negata in sede amministrativa per il disconoscimento dei requisiti socio-economici.
In tal caso, l'interessato promuoverebbe il suddetto giudizio soggetto ad una doppia valutazione, di primo e secondo grado, secondo le regole generali.
Analogamente deve ritenersi per il giudizio avente ad oggetto direttamente una data prestazione assistenziale/previdenziale non preceduto da A.T.P., giudizio in ordine al quale l'improcedibilità non sia stata eccepita da controparte o non sia stata rilevata dal giudice nel limite temporale previsto dal 4° comma dell'art. 445 bis c.p.c.
In realtà il legislatore con l'art. 445 bis c.p.c. parrebbe volere ritornare al sistema precedente, invalso nella prassi dei giudizi di merito, particolarmente snello e celere,
5 che consentiva la emissione di sentenze dichiarative della sussistenza del solo requisito sanitario, sentenze poi ritenute inammissibili dal giudice di legittimità.
La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis c.p.c. trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio-economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Da ciò conseguiva dispendio di attività processuale diretta all'accertamento dei suddetti requisiti, spesso non sempre documentabili o di facile documentabilità, quale, ad esempio, la cosiddetta incollocabilità con il corredo dei diversi orientamenti da parte della giurisprudenza.
Va aggiunto che i requisiti socio-economici non delimitano il ricorso per A.T.P. nel senso che non ne condizionano l'azionabilità neppure sub specie di interesse ad agire.
L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), nella specie, va individuato e circoscritto non con riferimento alla domanda diretta ad ottenere una data prestazione previdenziale o assistenziale ricompresa fra quelle indicate nella proposizione di apertura dell'art. 445 bis c.p.c., bensì a quella tendente a verificare la condizione di proponibilità di quella domanda e, cioè, la mera sussistenza del requisito sanitario.
Interesse, quindi, che si radica per il disconoscimento avvenuto in sede amministrativa della sussistenza del suddetto requisito.
Inteso in tal modo, l'interesse ad agire permette anche di individuare un collegamento ed una simmetria con il sistema amministrativo che vede prima svilupparsi l'indagine del requisito sanitario attraverso un procedimento complessivo di valutazione da parte di apposite commissioni di prima e seconda istanza e, solo in caso di esito positivo di tale procedimento, il passaggio a quello ulteriore volto alla verifica degli altri requisiti.
Le spese di lite, in considerazione della diversa decorrenza della prestazione, sono integralmente compensate.
6 Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: dichiara l'inammissibilità della domanda giudiziale volta alla condanna al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento;
accoglie per la restante parte l'opposizione; dichiara che il minore si trova nelle condizioni sanitarie proprie Persona_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2025; compensa le spese processuali;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Così deciso in Napoli il 01/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza dell'01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26035/2024 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, nato a [...] il [...], c. f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c. f. Parte_2
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio C.F._2
minore , nato a [...] il [...], c. f. , tutti Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza degli Artisti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Mirko Capuano, che li rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria CP_1
FI ZZ con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti in epigrafe, nella spiegata qualità, proponevano, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento per il figlio minore . Persona_1
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la insussistenza del prescritto requisito sanitario, così come già definito con verbale di accertamento della
Commissione Medica Locale il 21.11.2023.
Le parti ricorrenti, che avevano in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
27/11/2024, proponevano rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del diritto del minore all'indennità di accompagnamento a far data dal 12/01/2023.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_1
confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
l'attuale procedimento al fascicolo per atp iscritto al n. di RG 23012/2023, con Per_2
provvedimento del 05/03/2025 si disponeva che il ctu, dott. , provvedesse Per_3
ad integrare il contestato elaborato peritale tenendo conto delle argomentazioni espresse dalle parti ricorrenti, a mezzo del proprio consulente di parte, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione.
All'esito del deposito della disposta integrazione, all'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
2 I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si
3 renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di parte ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano fondate.
All'esito della disposta integrazione peritale, il ctu già nominato in fase di atp ha, infatti, rivedendo il proprio elaborato alla luce dei rilievi mossi dalle parti opponenti e dell'ulteriore documentazione sanitaria, ritenuto che il minore Persona_1
possedesse il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di gennaio 2025, ferma l'indennità di frequenza dal gennaio 3023 come già riconosciuta ex ante.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Va escluso, come preteso da parte resistente, che si debba procedere all'esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici.
Infatti, l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
4 Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente...”
e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione”, che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP), è evidente come rimangano estranei al ricorso i requisiti socio- economici.
Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente …” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”.
E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma.
Resta da chiedersi, in tale costruzione, a quale azione intende riferirsi il 1° comma dell'art. 445 bis quando parla di “domanda per il riconoscimento del proprio diritto”.
E' evidente che tale domanda concerne il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale negata in sede amministrativa per il disconoscimento dei requisiti socio-economici.
In tal caso, l'interessato promuoverebbe il suddetto giudizio soggetto ad una doppia valutazione, di primo e secondo grado, secondo le regole generali.
Analogamente deve ritenersi per il giudizio avente ad oggetto direttamente una data prestazione assistenziale/previdenziale non preceduto da A.T.P., giudizio in ordine al quale l'improcedibilità non sia stata eccepita da controparte o non sia stata rilevata dal giudice nel limite temporale previsto dal 4° comma dell'art. 445 bis c.p.c.
In realtà il legislatore con l'art. 445 bis c.p.c. parrebbe volere ritornare al sistema precedente, invalso nella prassi dei giudizi di merito, particolarmente snello e celere,
5 che consentiva la emissione di sentenze dichiarative della sussistenza del solo requisito sanitario, sentenze poi ritenute inammissibili dal giudice di legittimità.
La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis c.p.c. trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio-economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Da ciò conseguiva dispendio di attività processuale diretta all'accertamento dei suddetti requisiti, spesso non sempre documentabili o di facile documentabilità, quale, ad esempio, la cosiddetta incollocabilità con il corredo dei diversi orientamenti da parte della giurisprudenza.
Va aggiunto che i requisiti socio-economici non delimitano il ricorso per A.T.P. nel senso che non ne condizionano l'azionabilità neppure sub specie di interesse ad agire.
L'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), nella specie, va individuato e circoscritto non con riferimento alla domanda diretta ad ottenere una data prestazione previdenziale o assistenziale ricompresa fra quelle indicate nella proposizione di apertura dell'art. 445 bis c.p.c., bensì a quella tendente a verificare la condizione di proponibilità di quella domanda e, cioè, la mera sussistenza del requisito sanitario.
Interesse, quindi, che si radica per il disconoscimento avvenuto in sede amministrativa della sussistenza del suddetto requisito.
Inteso in tal modo, l'interesse ad agire permette anche di individuare un collegamento ed una simmetria con il sistema amministrativo che vede prima svilupparsi l'indagine del requisito sanitario attraverso un procedimento complessivo di valutazione da parte di apposite commissioni di prima e seconda istanza e, solo in caso di esito positivo di tale procedimento, il passaggio a quello ulteriore volto alla verifica degli altri requisiti.
Le spese di lite, in considerazione della diversa decorrenza della prestazione, sono integralmente compensate.
6 Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: dichiara l'inammissibilità della domanda giudiziale volta alla condanna al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento;
accoglie per la restante parte l'opposizione; dichiara che il minore si trova nelle condizioni sanitarie proprie Persona_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2025; compensa le spese processuali;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Così deciso in Napoli il 01/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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