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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12235/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
727 scala A, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via Trieste n. CodiceFiscale_1
19 nello studio dell'avv.to Federico Arena che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, con Controparte_1
sede in Catania Piazza Santa Maria di Gesù, c.f. , in persona del direttore P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa all'avv.to Carmelo Fabio Antonio Ferrara;
Convenuta
-------------
Conclusioni
pagina 1 di 10 La causa, in esito alle note scritte ex art. 127 ter cpc con scadenza in data 4 dicembre
2024, è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, Controparte_1
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì
[...] come rivenienti dall'errata valutazione dell'esame mammografico effettuato in data 5 marzo
2029. Affemava, al riguardo, che il reperto mammografico aveva attestato l'assenza di “noduli solidi o liquidi ecograficamente apprezzabili” di talchè le era stato consigliato unicamente il controllo annuale. Spiegava che, in esito al successivo esame del 26 maggio 2020,
l'ecografia mammaria aveva di contro evidenziato un addensamento fibroadenosico diffuso bilaterale e che la mammografia del 27 maggio 2020 aveva altresì mostrato, oltre che un linfonodo al cavo ascellare omolateriale, la presenza di formazioni nodulari di aspetto spiculato. Precisava che era stata posta, a tal punto, la diagnosi carcinoma mammario.
Denunciava che un migliore ed attento esame del primo reperto mammografico ben avrebbe potuto rilevare al QSE della mammella destra un'area di densità aumentata avente i caratteri tipici della neoplasia maligna, per contro definita “esente da qualsivoglia noxa patogena”.
Accusava i danni conseguenti alla ritardata diagnosi.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva
[...]
a quale contestava, nel merito, Controparte_1 qualsivoglia profilo in ordine all'an ed al quantum della pretesa.
La causa, in esito alle note scritte con scadenza al 4 dicembre 2020, è stata posta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
---------
Motivi della decisione pagina 2 di 10 Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che ascrive a Parte_1
per Controparte_1
l'omessa e/o errata valutazione del reperto mammografico del 5 marzo 2019.
L'assunto posto a base della domanda è che un migliore ed attento esame del referto avrebbe dovuto indurre i sanitari a rilevare al QSE della mammella destra un'area di densità aumentata avente già i caratteri tipici della neoplasia maligna e non già definire il quadro
“esente da qualsivoglia noxa patogena” e così semplicemente suggerire un controllo a distanza di un anno.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2019, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi a seguito dell'entrata in vigore sia della legge -B (L. n° 24/2017).
Il regime di responsabilità, conseguente alla nota teoria del contatto sociale, è dunque d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
pagina 3 di 10 Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere pagina 4 di 10 ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Controvertendosi di responsabilità contrattuale, ineccepibile è l'affermazione in diritto secondo cui, nell'articolazione della domanda, resta in capo al danneggiato l'onere di allegare compiutamente la condotta inadempiente della controparte, mentre solo una volta assolto tale onere può presumersi che quest'ultima abbia violato le regole proprie della diligenza.
Ed è proprio a tal punto che vengono in evidenza le argomentazioni svolte con l'ordinanza del 22 agosto 2023 che ha denegato la pur richiesta CTU medicolegale sul rilievo che la relazione tecnica di parte, che costituisce il supporto allegativo della proposta domanda, manca, per un verso, di registrare, men che genericamente, quale sia stato, in occasione della mammografia del 5 marzo 2019, l'errore diagnostico dei sanitari dell'azienda convenuta, ed, ancor di più, formula, per altro verso, il giudizio di malpractice sanitaria sulla mera considerazione che “un attento esame della ecografia mammaria e della mammografia eseguita …. dimostra con il senno di poi, un'area di poco oltre un centimetro …. con i caratteri tipici della neoplasia maligna”, per tal via enunciando una valutazione ex post della responsabilità sanitaria.
Si tratta allora di stabilire se può dirsi compiutamente adempiuto, nel caso a mano,
l'onere di allegazione in parte qua gravante su . Parte_1
Orbene, se è certamente vero, come sin qui detto, che, lungo le direttrici segnate dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, ben può dirsi consolidato il principio di diritto a tenore del quale, in tema di ripartizione dell'onere probatorio per responsabilità da colpa medica, l'attore è tenuto a dar prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di patologie nonché del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e l'evento dannoso, limitandosi al contempo ad allegare il solo inadempimento del sanitario, laddove resta a carico del debitore – rectius del medico e della struttura ospedaliera - l'onere di provare l'esatto adempimento, e cioè di avere tenuto un comportamento diligente (Cass. n. 12362 del 2006; Cass. 11.11.2005, n.
pagina 5 di 10 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 3.8.2004, n. 14812), vi è però che ci si interroga da tempo, certo essendo che la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, se il cd. principio di vicinanza della prova, in virtù del quale è più facile per il debitore provare di aver adempiuto, di quanto non sia per il creditore provare che non c'è stato adempimento, si possa estendere anche all'onere di allegazione.
Al riguardo, infatti, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale più avvertito ritiene che, a fronte dell'aggravamento della posizione del medico o della struttura sanitaria costretti a provare l'adempimento, sia necessaria una compensazione sul piano della specificità della allegazione, per tal via imponendosi all'attore/danneggiato l'onere di una sufficiente identificazione dell'errore che si contesta al medico, chè, altrimenti discorrendo, la controprova da parte del sanitario verrebbe ad essere sostanzialmente diabolica, risolvendosi, non già nella dimostrazione di non avere compiuto il dato contestato errore terapeutico, bensì di non avere commesso qualsivoglia errore astrattamente ipotizzabile: si è soliti dire, sul punto, che è proprio l'inversione dell'onere della prova, che impone al medico di provare la diligenza, a rendere necessario che questa si incanali in un alveo sufficientemente arato dal creditore in chiave di allegazione e si vuole così, che, in punto di diritto, il paziente alleghi in modo sufficientemente specifico l'errore, in quanto solo attraverso questa allegazione potrà essere chiaro l'oggetto della controprova esigibile dal medico. E' stato altresì soggiunto che l'ignoranza tecnico-scientifica del paziente, più che ostacolare la specifica allegazione, fa sì che tale specificità debba essere compatibile con la natura profana del soggetto allegante, senza implicare la soluzione di problemi tecnico-scientifici dei quali il paziente è per definizione ignaro.
Di talché le Sezioni Unite, con la sentenza n. 577 del 2008, hanno rivisitato l'intera problematica, affermando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento – coincidenti con quelle tradizionalmente definite di mezzi, in cui è la condotta del debitore ad essere dedotta in obbligazione, essendo la diligenza tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo e il risultato caratterizzato da aleatorietà, siccome dipendente anche da altri fattori esterni – non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa o concausa del danno. È stato infatti affermato dal giudice di legittimità che “… nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può
pagina 6 di 10 limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con
l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792;
Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593).”(cfr. anche, Cass. n., 27855/2013).
Le superiori conclusioni vanno confermate anche nelle altre fattispecie in cui vengono in rilievo i cd. obblighi di protezione, quali quelli afferenti alla sicurezza ed all'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica: pur in tali vicende, il riparto dell'onere della prova si atteggia certamente nel senso che, dapprima, il danneggiato ha l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'istituto scolastico, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, e solo dopo la controparte avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Però, anche in tal ipotesi, è lecito assumere che, a fronte dell'aggravamento della posizione della controparte debitrice costretta a provare l'adempimento, sia necessaria una compensazione sul piano della specificità della allegazione, per tal via imponendosi all'attore/danneggiato l'onere di una sufficiente identificazione della negligenza che si contesta all'insegnante e/o all'istituto scolastico, chè, altrimenti discorrendo, la controprova verrebbe ad essere, una volta di più, perversa, risolvendosi, non già nella dimostrazione di non essere incorso nella data omissione negligente, bensì di non avere commesso qualsivoglia negligenza pur astrattamente ipotizzabile.
Orbene, alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali, condivisi dal Tribunale, appare evidente come l'allegazione dalla quale si vorrebbe ricavare con giudizio ex post la pagina 7 di 10 responsabilità di Controparte_1
- segnatamente, l'avere erroneamente definito l'area di indagine esente
[...]
da noxa patogena - impedisce in radice di introdurre nel processo il tema della affermata sussistenza del nesso di causalità tra detto ritardo e l'evento dannoso.
In tema di colpa, invero, l'individuazione della regola di condotta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata
“ex post” ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza.
Secondo la dottrina, d'altra parte, la fattispecie dell'illecito è costituita dall'elemento oggettivo dell'inosservanza di una regola cautelare di condotta, diretta a prevenire danni a beni giuridicamente protetti, e dall'elemento soggettivo dell'attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente.
Ed in relazione a quest'ultimo aspetto, la responsabilità postula un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da compiersi ex ante, in base al parametro oggettivo dell'homo eiusdem professionis et condicionis: la misura della diligenza, della perizia e della prudenza dovute deve essere quella dell'agente modello che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere o lo stesso ufficio dell'agente reale.
Il vero è che, in tema di colpa medica il giudice, nel valutare la correttezza della scelta operata dal professionista e quindi giudicare della sussistenza o meno del profilo di colpa (in particolare, nella componente della imperizia), deve effettuare un giudizio "ex ante" collocandosi nel momento in cui il medico fu chiamato ad operare la sua scelta, valutando tutti gli elementi che consigliarono di adottare una soluzione piuttosto che un'altra e considerando la consistenza scientifica della scelta con esclusivo riferimento alle "leges artis" di talchè non è, nemmeno in ipotesi, censurabile la condotta del medico che formuli una diagnosi che, con il senno del poi, si dimostri inadeguata.
Tale ultimo è il caso a mano: l'allegazione secondo la quale l'esame del reperto mammario avrebbe già dimostrato “con il senno di poi” il quadro clinico della neoplasia mammaria e, con essa, la responsabilità della struttura sanitaria, non è affatto in linea con il pagina 8 di 10 criterio del più probabile che non che presuppone ineludibilmente di valutare la doverosità del comportamento del professionista in relazione alle concrete circostanze di fatto, così come conosciute alla stregua delle legis artis.
L'inadeguatezza dell'allegazione posta a fondamento della domanda preclude lo stesso svolgimento della pur richiesta CTU medico-legale, che, in mancanza di altri elementi posti a fondamento della domanda formulata, avrebbe avuto una finalità del tutto esplorativa.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multiis,
Cass. 14 febbraio 2006 nr. 319; Cass. 5 luglio 2007 nr. 15219; Cass. 8 febbraio 2011 nr.
3130).
Resta un'ulteriore considerazione a supporto dell'emananda statuizione di rigetto.
Non risulta specificatamente dedotto che il ritardo nella prognosi del carcinoma abbia determinato, non si dica una perdita delle aspettative di vita, ma nemmeno un qualsivoglia aggravamento dei postumi invalidanti e neppure un trattamento chirurgico maggiormente invasivo di quello che sarebbe occorso ove la diagnosi fosse stata (in assunto) tempestiva.
Non appaiono in ogni caso verosimili le conseguenze rivenienti dalla asserita malpractice in termini di ansia, angoscia, difficoltà di relazione esterna, disinteresse, a dimostrazione delle quali l'articolata prova per testi è inficiata di genericità ed indeterminatezza, laddove la pur dedotta depressione, trattandosi di patologia, difetta comunque del necessario supporto medico-legale attestante la diagnosi ed il trattamento terapeutico.
E' mancata, così, sia l'allegazione del danno quanto la dimostrazione di esso e tanto concorre a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza. è tenuta a rifondere le spese Parte_1
processuali ad Controparte_1
: esse sono liquidate a misura del DM 55/2014 (valore della causa: indeterminabile
[...] bassa - compensi minimi – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12235/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da che condanna Parte_1
alla refusione, in favore di Controparte_1
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi
[...]
€. 3.972,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 28 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12235/2022 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
727 scala A, c.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via Trieste n. CodiceFiscale_1
19 nello studio dell'avv.to Federico Arena che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
Contro
, con Controparte_1
sede in Catania Piazza Santa Maria di Gesù, c.f. , in persona del direttore P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa all'avv.to Carmelo Fabio Antonio Ferrara;
Convenuta
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Conclusioni
pagina 1 di 10 La causa, in esito alle note scritte ex art. 127 ter cpc con scadenza in data 4 dicembre
2024, è stata posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, Controparte_1
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì
[...] come rivenienti dall'errata valutazione dell'esame mammografico effettuato in data 5 marzo
2029. Affemava, al riguardo, che il reperto mammografico aveva attestato l'assenza di “noduli solidi o liquidi ecograficamente apprezzabili” di talchè le era stato consigliato unicamente il controllo annuale. Spiegava che, in esito al successivo esame del 26 maggio 2020,
l'ecografia mammaria aveva di contro evidenziato un addensamento fibroadenosico diffuso bilaterale e che la mammografia del 27 maggio 2020 aveva altresì mostrato, oltre che un linfonodo al cavo ascellare omolateriale, la presenza di formazioni nodulari di aspetto spiculato. Precisava che era stata posta, a tal punto, la diagnosi carcinoma mammario.
Denunciava che un migliore ed attento esame del primo reperto mammografico ben avrebbe potuto rilevare al QSE della mammella destra un'area di densità aumentata avente i caratteri tipici della neoplasia maligna, per contro definita “esente da qualsivoglia noxa patogena”.
Accusava i danni conseguenti alla ritardata diagnosi.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva
[...]
a quale contestava, nel merito, Controparte_1 qualsivoglia profilo in ordine all'an ed al quantum della pretesa.
La causa, in esito alle note scritte con scadenza al 4 dicembre 2020, è stata posta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
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Motivi della decisione pagina 2 di 10 Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che ascrive a Parte_1
per Controparte_1
l'omessa e/o errata valutazione del reperto mammografico del 5 marzo 2019.
L'assunto posto a base della domanda è che un migliore ed attento esame del referto avrebbe dovuto indurre i sanitari a rilevare al QSE della mammella destra un'area di densità aumentata avente già i caratteri tipici della neoplasia maligna e non già definire il quadro
“esente da qualsivoglia noxa patogena” e così semplicemente suggerire un controllo a distanza di un anno.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2019, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi a seguito dell'entrata in vigore sia della legge -B (L. n° 24/2017).
Il regime di responsabilità, conseguente alla nota teoria del contatto sociale, è dunque d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
pagina 3 di 10 Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
- il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere pagina 4 di 10 ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
Controvertendosi di responsabilità contrattuale, ineccepibile è l'affermazione in diritto secondo cui, nell'articolazione della domanda, resta in capo al danneggiato l'onere di allegare compiutamente la condotta inadempiente della controparte, mentre solo una volta assolto tale onere può presumersi che quest'ultima abbia violato le regole proprie della diligenza.
Ed è proprio a tal punto che vengono in evidenza le argomentazioni svolte con l'ordinanza del 22 agosto 2023 che ha denegato la pur richiesta CTU medicolegale sul rilievo che la relazione tecnica di parte, che costituisce il supporto allegativo della proposta domanda, manca, per un verso, di registrare, men che genericamente, quale sia stato, in occasione della mammografia del 5 marzo 2019, l'errore diagnostico dei sanitari dell'azienda convenuta, ed, ancor di più, formula, per altro verso, il giudizio di malpractice sanitaria sulla mera considerazione che “un attento esame della ecografia mammaria e della mammografia eseguita …. dimostra con il senno di poi, un'area di poco oltre un centimetro …. con i caratteri tipici della neoplasia maligna”, per tal via enunciando una valutazione ex post della responsabilità sanitaria.
Si tratta allora di stabilire se può dirsi compiutamente adempiuto, nel caso a mano,
l'onere di allegazione in parte qua gravante su . Parte_1
Orbene, se è certamente vero, come sin qui detto, che, lungo le direttrici segnate dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 30 ottobre 2001, n. 13533, ben può dirsi consolidato il principio di diritto a tenore del quale, in tema di ripartizione dell'onere probatorio per responsabilità da colpa medica, l'attore è tenuto a dar prova del contratto, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di patologie nonché del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del debitore e l'evento dannoso, limitandosi al contempo ad allegare il solo inadempimento del sanitario, laddove resta a carico del debitore – rectius del medico e della struttura ospedaliera - l'onere di provare l'esatto adempimento, e cioè di avere tenuto un comportamento diligente (Cass. n. 12362 del 2006; Cass. 11.11.2005, n.
pagina 5 di 10 22894; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 3.8.2004, n. 14812), vi è però che ci si interroga da tempo, certo essendo che la responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, se il cd. principio di vicinanza della prova, in virtù del quale è più facile per il debitore provare di aver adempiuto, di quanto non sia per il creditore provare che non c'è stato adempimento, si possa estendere anche all'onere di allegazione.
Al riguardo, infatti, l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale più avvertito ritiene che, a fronte dell'aggravamento della posizione del medico o della struttura sanitaria costretti a provare l'adempimento, sia necessaria una compensazione sul piano della specificità della allegazione, per tal via imponendosi all'attore/danneggiato l'onere di una sufficiente identificazione dell'errore che si contesta al medico, chè, altrimenti discorrendo, la controprova da parte del sanitario verrebbe ad essere sostanzialmente diabolica, risolvendosi, non già nella dimostrazione di non avere compiuto il dato contestato errore terapeutico, bensì di non avere commesso qualsivoglia errore astrattamente ipotizzabile: si è soliti dire, sul punto, che è proprio l'inversione dell'onere della prova, che impone al medico di provare la diligenza, a rendere necessario che questa si incanali in un alveo sufficientemente arato dal creditore in chiave di allegazione e si vuole così, che, in punto di diritto, il paziente alleghi in modo sufficientemente specifico l'errore, in quanto solo attraverso questa allegazione potrà essere chiaro l'oggetto della controprova esigibile dal medico. E' stato altresì soggiunto che l'ignoranza tecnico-scientifica del paziente, più che ostacolare la specifica allegazione, fa sì che tale specificità debba essere compatibile con la natura profana del soggetto allegante, senza implicare la soluzione di problemi tecnico-scientifici dei quali il paziente è per definizione ignaro.
Di talché le Sezioni Unite, con la sentenza n. 577 del 2008, hanno rivisitato l'intera problematica, affermando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento – coincidenti con quelle tradizionalmente definite di mezzi, in cui è la condotta del debitore ad essere dedotta in obbligazione, essendo la diligenza tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo e il risultato caratterizzato da aleatorietà, siccome dipendente anche da altri fattori esterni – non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa o concausa del danno. È stato infatti affermato dal giudice di legittimità che “… nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può
pagina 6 di 10 limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con
l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792;
Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593).”(cfr. anche, Cass. n., 27855/2013).
Le superiori conclusioni vanno confermate anche nelle altre fattispecie in cui vengono in rilievo i cd. obblighi di protezione, quali quelli afferenti alla sicurezza ed all'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica: pur in tali vicende, il riparto dell'onere della prova si atteggia certamente nel senso che, dapprima, il danneggiato ha l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'istituto scolastico, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, e solo dopo la controparte avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Però, anche in tal ipotesi, è lecito assumere che, a fronte dell'aggravamento della posizione della controparte debitrice costretta a provare l'adempimento, sia necessaria una compensazione sul piano della specificità della allegazione, per tal via imponendosi all'attore/danneggiato l'onere di una sufficiente identificazione della negligenza che si contesta all'insegnante e/o all'istituto scolastico, chè, altrimenti discorrendo, la controprova verrebbe ad essere, una volta di più, perversa, risolvendosi, non già nella dimostrazione di non essere incorso nella data omissione negligente, bensì di non avere commesso qualsivoglia negligenza pur astrattamente ipotizzabile.
Orbene, alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali, condivisi dal Tribunale, appare evidente come l'allegazione dalla quale si vorrebbe ricavare con giudizio ex post la pagina 7 di 10 responsabilità di Controparte_1
- segnatamente, l'avere erroneamente definito l'area di indagine esente
[...]
da noxa patogena - impedisce in radice di introdurre nel processo il tema della affermata sussistenza del nesso di causalità tra detto ritardo e l'evento dannoso.
In tema di colpa, invero, l'individuazione della regola di condotta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata
“ex post” ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza.
Secondo la dottrina, d'altra parte, la fattispecie dell'illecito è costituita dall'elemento oggettivo dell'inosservanza di una regola cautelare di condotta, diretta a prevenire danni a beni giuridicamente protetti, e dall'elemento soggettivo dell'attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente.
Ed in relazione a quest'ultimo aspetto, la responsabilità postula un giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da compiersi ex ante, in base al parametro oggettivo dell'homo eiusdem professionis et condicionis: la misura della diligenza, della perizia e della prudenza dovute deve essere quella dell'agente modello che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere o lo stesso ufficio dell'agente reale.
Il vero è che, in tema di colpa medica il giudice, nel valutare la correttezza della scelta operata dal professionista e quindi giudicare della sussistenza o meno del profilo di colpa (in particolare, nella componente della imperizia), deve effettuare un giudizio "ex ante" collocandosi nel momento in cui il medico fu chiamato ad operare la sua scelta, valutando tutti gli elementi che consigliarono di adottare una soluzione piuttosto che un'altra e considerando la consistenza scientifica della scelta con esclusivo riferimento alle "leges artis" di talchè non è, nemmeno in ipotesi, censurabile la condotta del medico che formuli una diagnosi che, con il senno del poi, si dimostri inadeguata.
Tale ultimo è il caso a mano: l'allegazione secondo la quale l'esame del reperto mammario avrebbe già dimostrato “con il senno di poi” il quadro clinico della neoplasia mammaria e, con essa, la responsabilità della struttura sanitaria, non è affatto in linea con il pagina 8 di 10 criterio del più probabile che non che presuppone ineludibilmente di valutare la doverosità del comportamento del professionista in relazione alle concrete circostanze di fatto, così come conosciute alla stregua delle legis artis.
L'inadeguatezza dell'allegazione posta a fondamento della domanda preclude lo stesso svolgimento della pur richiesta CTU medico-legale, che, in mancanza di altri elementi posti a fondamento della domanda formulata, avrebbe avuto una finalità del tutto esplorativa.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multiis,
Cass. 14 febbraio 2006 nr. 319; Cass. 5 luglio 2007 nr. 15219; Cass. 8 febbraio 2011 nr.
3130).
Resta un'ulteriore considerazione a supporto dell'emananda statuizione di rigetto.
Non risulta specificatamente dedotto che il ritardo nella prognosi del carcinoma abbia determinato, non si dica una perdita delle aspettative di vita, ma nemmeno un qualsivoglia aggravamento dei postumi invalidanti e neppure un trattamento chirurgico maggiormente invasivo di quello che sarebbe occorso ove la diagnosi fosse stata (in assunto) tempestiva.
Non appaiono in ogni caso verosimili le conseguenze rivenienti dalla asserita malpractice in termini di ansia, angoscia, difficoltà di relazione esterna, disinteresse, a dimostrazione delle quali l'articolata prova per testi è inficiata di genericità ed indeterminatezza, laddove la pur dedotta depressione, trattandosi di patologia, difetta comunque del necessario supporto medico-legale attestante la diagnosi ed il trattamento terapeutico.
E' mancata, così, sia l'allegazione del danno quanto la dimostrazione di esso e tanto concorre a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza. è tenuta a rifondere le spese Parte_1
processuali ad Controparte_1
: esse sono liquidate a misura del DM 55/2014 (valore della causa: indeterminabile
[...] bassa - compensi minimi – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12235/2022 RG, così statuisce: rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da che condanna Parte_1
alla refusione, in favore di Controparte_1
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi
[...]
€. 3.972,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 28 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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