Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 728/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. BELTRAMI SANDRA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi n. cronol. 298/2021 del 10/02/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 385/2021 del 17/02/2021, emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 6837/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 6
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, come già di fatto avviene e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, con dovere di preventiva comunicazione di ogni variazione alloggiativa/residenziale che comunque dovrà, nella scelta, tenere conto del diritto di entrambi i genitori a mantenere un rapporto affettivo ed una frequentazione quotidiana con le figlie
Per_
e , senza l'imposizione dell'un genitore all'altro di oneri e spese di trasferta sproporzionate Per_2
alle capacità economiche e reddituali;
Per_ 2) confermare l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione in via prevalente presso la madre, nell'immobile già casa familiare di esclusiva proprietà della SI.ra e sito in Modena (MO) Fraz. Ganaceto Strada Zappellaccio nr. Parte_1
55/03, ove manterranno la residenza anagrafica. La predetta abitazione familiare rimarrà, quindi, assegnata alla SI.ra in qualità di genitore collocatario che vi abiterà assieme Parte_1
alle figlie minori;
3) Nel rispetto dell'affidamento congiunto, entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà sulle figlie, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori Per_ stesse. I genitori condivideranno altresì, in uguale misura, la responsabilità genitoriale su e
, e saranno pertanto corresponsabili del futuro andamento scolastico, del comportamento, Per_2
dell'educazione, della salute, della cura e custodia, nonché della crescita serena ed equilibrata delle stesse. I genitori eserciteranno in modo condiviso la potestà sulle questioni di straordinaria amministrazione. Circa le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. In un'ottica di genitorialità responsabile essi si impegnano a concertare le soluzioni e decisioni di maggiore interesse e a consultarsi in ipotesi di eventuali problematiche di qualche rilievo, concernenti qualsivoglia aspetto della vita e della crescita delle figlie;
4) Salvo diverso accordo, i genitori concordano il seguente calendario di visite, considerando la volontà e i desideri delle minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, o parascolastici delle minori, e in ogni caso delle esigenze ricreative e di svago delle stesse, nonché con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi:
pagina 2 di 6 Per_ a) il padre avrà diritto di tenere con sé e la domenica per tutto il giorno a fine settimana Per_2 alternati, senza pernottamento e con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21:00. Il SI.
si impegna a far osservare alle figlie le abitudini del week-end già consolidate (svolgimento Pt_2
compiti e studio scolastico, frequenza di amicizie e parenti, attività sportive);
b) salvo diverso accordo, il padre terrà con sè la figlia una sera alla settimana indicativamente Per_2 il Mercoledì, con prelievo da scuola, senza pernottamento e con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
c) durante le festività Natalizie, i coniugi concordano che ciascun genitore potrà trascorrere 5 giorni Per_ (anche non consecutivi) con le figlie e , alternandosi i coniugi anno per anno sia per la Per_2
Vigilia di Natale che per il Capodanno, salvo diverso accordo;
d) durante le festività Pasquali i coniugi concordano che ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni Per_ con le figlie e in modo che le stesse trascorrano il giorno di Pasqua con la madre e col Per_2
padre ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere 10 giorni (anche non consecutivi) con le figlie durante il periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 31 Agosto di ogni anno;
l'esatta cadenza dei suddetti periodi di vacanza estiva, così come quella dei loro eventuali frazionamenti, dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Ciascun genitore si obbliga ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sè le figlie nei tempi come sopra previsti. Nel caso in cui l'altro genitore non potesse sostituirlo per impegni precedentemente presi e non prorogabili, verrà reperita di comune accordo una persona di fiducia di entrambi i genitori affinché provveda alla cura e custodia delle figlie, con preferenza per i nonni;
6) Si precisa che nei periodi sopra stabiliti le minori resteranno affidate esclusivamente al genitore cui alternativamente spetta trascorrere con lo stesso i predetti periodi di vacanza e sarà, conseguentemente, sospeso il diritto di visita dell'altro genitore salvo diverso accordo tra i genitori;
7) Prima della partenza per le vacanze, entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con le figlie nonché il recapito telefonico;
e, comunque, gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza e comunicare gli eventuali spostamenti in altre località, quando avranno con sé le minori;
Per_ 8) Durante le vacanze trascorse da e fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno Per_2
dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile e l'altro genitore avrà diritto di avere notizie delle figlie;
pagina 3 di 6 9) Rimane comunque facoltà dei genitori concordare insieme eventuali variazioni circa le suddescritte modalità di frequentazione delle figlie, nel rispetto delle reciproche esigenze di lavoro e degli impegni scolastici ed educativi delle minori. Ciascun genitore, al dà di quanto concordato nel presente capo, si
Per_ impegna a rispettare anche la volontà manifestata da e;
Per_2
10) Ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie in misura proporzionale alla propria capacità contributiva. A tal fine il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel
Per_ mantenimento delle minori e , la somma mensile di € 679,20 (€ 339,60 per ciascuna figlia) Per_2 entro il 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra già Parte_1 noto al signor . L'importo verrà rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT, con Pt_2
decorrenza dal febbraio 2026. Tale importo sarà dovuto fino alla piena indipendenza economica delle figlie.
11) I coniugi suddivideranno, inoltre, in ragione del 50% per ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie a soddisfare le più svariate esigenze per la cura, crescita, educazione ed istruzione delle figlie, come da protocollo del Tribunale di Modena che si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazione;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 4 di 6 12) In relazione alle spese straordinarie da concordare, i ricorrenti convengono che a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax ecc.) questi, in caso di disaccordo, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A tal fine i ricorrenti stabiliscono che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
13) La SI.ra si farà integrale carico, nella misura del 100% delle spese di pallavolo della Parte_1
minore . Per_2
14) Non dovranno essere concordate, inoltre, le spese di carattere medico urgente;
15) I coniugi, si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, rinunciando ad ogni pretesa personale, alimentare e/o di mantenimento reciproca, e di nulla aver a pretendere per nessun titolo e/o ragione l'uno dall'altro;
16) I genitori concordano inoltre che le detrazioni per le figlie a carico siano ripartite al 50% ciascuno e che la SI.ra percepisca l'assegno unico nella misura del 100%; Parte_1
17) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
18) I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta
Per_ d'identità valevole per l'estero, anche a favore delle figlie e per espatrio a scopi turistici e Per_2 culturali”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SOLIERA (MO) il 17/03/2012 fra nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Parte_2
(MO) il 07/04/1977 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 41 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6