Decreto presidenziale 20 maggio 2019
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2019
Sentenza 21 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01381/2025REG.PROV.COLL.
N. 04919/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2021, proposto da LF UI, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Bulleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio US IN in Roma, via Ulpiano, 29;
contro
Comune di Calci, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Terza) n. 1299/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calci;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Preso atto delle difese delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il Sig. LF UI propone appello contro il Comune di Calci (costituitosi in giudizio), per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Terza) n. 1299/2020, che ha rigettato nel merito il ricorso proposto avverso il provvedimento adottato dall’Amministrazione.
2 – L’appellante proponeva ricorso per l’annullamento dell’Ordinanza di demolizione del Comune di Calci n.7 del 26 gennaio 2011, avente ad oggetto “ istanza di sanatoria ex art. 140 L.R. NA 1/05 ” e “ messa in pristino ai sensi dell’art. 134 L.R. 1/05 comma 1 e dell’art. 167 Dlgs 42/2004 ” nonché, ove necessario, per l’annullamento dell’art. 4.3.2 del Regolamento Urbanistico del Comune di Calci. In particolare, il provvedimento impugnato accertava il mancato raggiungimento del requisito dimensionale minimo di mq 70 per la trasformazione residenziale dell’immobile di proprietà dell’appellante,
3 – Il contenzioso trae origine dall’acquisto di un fabbricato in muratura adibito a locale di sgombero, sito in Calci, zona “La Villa”, da parte del Sig. UI LF. Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado risulta come l’immobile sia stato oggetto di tre diversi procedimenti edilizi:
un primo condono con richiesta di concessione edilizia presentata dal dante causa in data 8/03/1986 e rilasciata in data 15/03/2005, inerente a un “ magazzino agricolo ”;
una seconda pratica avente ad oggetto “ restauro conservativo di magazzino ” con concessione edilizia presentata dai danti causa dell’appellante, rilasciata in data 24/07/1991;
un terzo condono con istanza di concessione edilizia ex l. 724/1994, presentata in data 28/02/1995 sempre dai danti causa dell’appellante e rilasciata in data 14/12/19, con oggetto “ realizzazione di scantinato e ampliamento magazzino ”.
Con sopralluogo effettuato in data 23/03/2009 dalla Polizia Municipale, veniva rilevata e contestata l’abusiva realizzazione di opere atte a determinare il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in civile abitazione. Faceva seguito l’ordinanza 51/2009 con cui il Comune ordinava la demolizione e rimessa in pristino dei manufatti abusivi. Conseguentemente, l’appellante proponeva istanza di sanatoria che incontrava il diniego dell’Amministrazione a causa dell’asserito contrasto tra la superficie dell’immobile risultante dalla documentazione acquisita nel procedimento e quella dichiarata, che non rispettava la condizione dimensionale minima. L’Ente comunale procedeva, dunque, ad ingiungere ordine di ripristino con il provvedimento n. 25 del 9/03/2010. Successivamente, l’appellante, mediante il proprio legale, presentava una replica richiedendo un ulteriore sopralluogo di verifica dimensionale dell’immobile. La predetta istanza veniva accolta dall’amministrazione, la quale, con ordinanza n. 111 del 20/07/2010, provvedeva ad annullare l’atto precedentemente emanato e disponeva il sopralluogo del fabbricato, effettuato in data 13/09/2010. Si giungeva, infine, all’ordinanza impugnata, con cui il Comune confermava le statuizioni contenute nel precedente provvedimento in merito al mancato rispetto del requisito dimensionale della superficie.
4 – Con ricorso proposto dinanzi al Tar per la NA, l’appellante denunciava con un primo motivo la violazione dell’art. 4.3.2 delle NTA del Comune di Calci poiché, secondo l’interpretazione fornita dall’Ente, il requisito dimensionale dei 70 mq. non andrebbe riferito alla superficie utile del manufatto, ma a quella della civile abitazione risultante all’esito dei lavori successivi all’autorizzazione al cambio di destinazione di uso. Con il secondo motivo, veniva dedotta la violazione di norme procedimentali per la mancanza di linearità nella condotta del Comune per non aver favorito un corretto contraddittorio procedimentale.
5 – Il Tar per la NA rigettava il ricorso rilevando che la superficie utile dell’immobile non raggiungeva la soglia minima necessaria per beneficiare del condono.
6 – Il Sig. UI propone appello per chiedere riforma della sentenza, in quanto ritenuta erronea ed illegittima. Si costituisce il Comune intimato per argomentare la assoluta legittimità dell'operato dell'amministrazione e la conseguente esattezza della sentenza.
7 – L'appellante deduce i motivi di diritto di seguito sintetizzati.
7.1 - Violazione e falsa applicazione dell’art.120 della legge 3 gennaio 2005, n.1. Regione NA vigente all’epoca del diniego.
Parte appellante lamenta l’erronea interpretazione, operata dal primo Giudice, dell’art. 120 della Legge Regionale NA n. 1/2005 applicabile ratione temporis . La norma, richiamata dall’art. 4.3.2. delle NTA del Comune di Calci, definisce quale superficie utile la somma tra la superficie avente i requisiti di abitabilità e quella non residenziale avente caratteristiche diverse, tra cui rientrerebbero i piani interrati. Risulterebbe di conseguenza minata la conclusione cui è giunto il Tar, “ ossia che il piano “interrato” non potesse essere computato ai fini della Superficie utile ”.
7.2 - Illogicità della sentenza .
Il Tar, seguendo il proprio iter argomentativo, sembrerebbe non aver tenuto conto delle reali caratteristiche morfologiche riconducibili al piano interrato. Al riguardo, l’appellante chiede che venga ammessa la consulenza tecnica dell’Arch. UC Titoni ex art. 104, comma 2 c.p.a., al fine di dimostrare che la stanza definita “interrato” in realtà sia tale solo perché sottostante rispetto al corpo principale del manufatto ma non abbia assolutamente le caratteristiche insalubri della “grotta” descritta nella sentenza, trattandosi di un locale affacciato sull’esterno e con una porta di accesso al giardino e collegato al piano superiore con una scala a chiocciola.
7.3 - Palese vizio di illogicità della sentenza, essendo entrata in contraddizione con sé stessa .
L’appellante si duole della contraddizione cui è pervenuto il Giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che ai fini della superficie utile di un manufatto agricolo richiesta dalla norma sarebbe d’obbligo computare la sola superficie già munita dei requisiti abitativi, dovendo quest’ultima avere almeno la dimensione di 70 mq. Di conseguenza si reintrodurrebbe di fatto l’obbligo di ottenere una superficie “finale” di 70 mq.
8 - In via preliminare, è necessario vagliare la richiesta di ammissione di consulenza tecnica giurata, presentata dall’odierno appellante con l’ultimo motivo di gravame.
L’istanza non può essere accolta in quanto, in disparte la nota giurisprudenza secondo cui il divieto sancito dall'art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 104 del 2010, che impone l'immutabilità della causa petendi introdotta in primo grado, impedisce di ammettere in appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, compresa la relazione tecnica di parte prodotta per la prima volta in grado di appello (Cons. Stato, Sez. VII, 14 settembre 2023, n. 8318), nella specifica fattispecie in esame la stessa perizia risulta comunque non rilevante alal luce della documentazi0one già acquisita in atti, sul punto, in primo grado.
9 – I tre motivi di gravame, così articolati dall’appellante, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
9.1 - Va innanzitutto premesso che la nozione di superficie utile non trova riferimento alcuno nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì nella normativa di settore, dove la superficie utile (SU) coincide -in estrema sintesi- con l'area abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi) mentre per superficie accessoria (SA) si intendono le parti dell'edificio destinate ad accessori e servizi quali cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant'altro (Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932). Tale distinzione viene riproposta agli artt. 11, 12 e 13 del D.P.G.R. 64/R/2013, che, mutuando il contenuto dell’art. 120 della L. NA 01/2005, separa la superficie utile abitativa (SUA) dalla superficie non residenziale (SNR) e definisce quale superficie utile quella risultante dalla loro somma. Se, da un lato, è pacifico che una delle due superfici, ossia la SNR, possa ricomprendere locali con caratteristiche diverse da quelle residenziali, come cantine e locali interrati, dall’altro, non può altrettanto negarsi che tali locali debbano rispettare una finalità di utilizzo e agibilità, in ossequio alle norme regolamentari. Pertanto, risulta esatta la valutazione operata dal primo Giudice, allorché ha ritenuto che “ nel caso di specie è incontestato che la superficie complessiva del manufatto sia superiore alla soglia richiesta, ma lo stesso non può dirsi per la superficie utile. Infatti per raggiungere la soglia dei 70 mq. il ricorrente ha calcolato anche il piano interrato, cui si accede in modo precario attraverso un canale di scolo ricavato nel pendio sottostante il fabbricato, dove le altezze non sono mai risultate superiori a m. 2,26. Ma un vano che presenta tali caratteristiche non può essere considerato ai fini della superficie utile e senza la metratura corrispondente il manufatto agricolo non ha le caratteristiche richieste per il cambio di destinazione d’uso ”. Non è, dunque, consentito incorporare nella risultante superficie utile, quella porzione di fabbricato che – seppur accessoria – non rispecchi le condizioni richieste per il cambio di destinazione, per qualità, misurazioni e volumetria. Del resto, con sopralluogo tecnico sono state riscontrate altezze addirittura inferiori a quelle normalmente richieste per i locali accessori (2,40 mt) e aspetti strutturali tali da non permettere un agevole ingresso allo scantinato. A nulla rileva, inoltre, il richiamato art. 3 del D.M. n. 399/1975, posto che il requisito minimo dimensionale prescritto per la civile abitazione esula dalla esatta qualificazione della superficie utile richiesta dalla norma comunale. A ciò si aggiunga che dalla planimetria allegata all’istanza di sanatoria è data evincersi una superficie con carattere residenziale di mq 32,37, con ovvia esclusione del piano interrato.
Quanto all’analisi dello stato dei luoghi, tale operazione è già stata attentamente compiuta in sede di sopralluogo tecnico, dal cui verbale sono enucleabili le caratteristiche morfologiche del piano interrato. Ulteriore prova è fornita dalla documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado. Sostanzialmente corretto è l’accertamento contenuto nel provvedimento impugnato, nella misura in cui ivi si afferma che “ il vano seminterrato si configura, di fatto, come una intercapedine sotto solaio, con un piano di calpestio in terra battuta, privo di intonaci, di finestre ed accessibile in modo estremamente precario attraverso un canale di scolo ricavato nel pendio sottostante il fabbricato. Tale intercapedine, di carattere insufficiente a qualsiasi utilizzo civile, risulta adibito a deposito-officina ”.
Così configurandosi il locale realizzato, è indubbio che lo stesso non rispetti i requisiti minimi di salubrità che ne consentono la fruizione.
9.2 - Da ultimo, non assume pregio la tesi prospettata dall’appellante, in relazione alla presunta contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice. È, infatti, da escludersi una reintroduzione del limite minimo di mq 70 per la superficie “finale”, atteso che il suddetto requisito dimensionale debba essere individuato ex ante , purché ancorato ai locali e porzioni del fabbricato concretamente agibili e utilizzabili ai fini del cambio di destinazione.
10 - Per le ragioni esposte l’appello in epigrafe è infondato. Tuttavia la complessità e non univocità della fattispecie controversa motiva la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO