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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/11/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1008/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2025 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Stefania Papa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Priolo Gargallo, C.da Talà n. 87, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
RI MO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 , premettendo di avere contratto Parte_1
Per_ matrimonio con in data 4.6.2005, dalla cui unione nasceva la figlia (il CP_1
20.10.2009) e di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale di udienza del
10.5.2018, omologato con decreto n. 234/2018, emesso da questo Tribunale il 15.5.2018 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione delle seguenti ulteriori condizioni: a) l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
c) la dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno;
d) la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie la somma di euro 400,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla, a suo dire, spettava alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_1 non si opponeva alla pronuncia del divorzio, all'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale.
Contestava per il resto la rappresentazione dei fatti operata dal marito e, in via riconvenzionale, domandava disporsi l'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'integrale percezione dell'Assegno Unico. Domandava, infine, di porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 300,00 a titolo di Parte_1 assegno divorzile.
All'udienza ex art. 473 bis .21 c.p.c., tenutasi in data 13.11.2025, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“a) il sig. verserà alla ex moglie400,00 euro al mese – oltre rivalutazione Istat – Parte_1
Per_ per il mantenimento ordinario di , oltre alle spese straordinarie come concordate in sede di omologa;
B) il sig. verserà alla ex moglie 250,00 euro al mese a titolo di Parte_1
pagina 2 di 4 assegno divorzile;
c) l'assegno Unico - pari alla complessiva somma di euro 180,00 – verrà dall'Inps interamente corrisposto alla sig.ra ; d) per il resto si confermano le CP_1 condizioni della separazione;
e) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo, il Giudice, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario a Priolo Gargallo il 4.6.2005 (Anno 2005 – n. 11– Parte II- Serie A).
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13.11.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della figlia risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
4.6.2005 a Priolo Gargallo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo dell'anno 2005 (Anno 2005– n. 11 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 13.11.2025 e sopra integralmente riportate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Priolo Gargallo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1008/2025 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Stefania Papa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Priolo Gargallo, C.da Talà n. 87, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
RI MO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 , premettendo di avere contratto Parte_1
Per_ matrimonio con in data 4.6.2005, dalla cui unione nasceva la figlia (il CP_1
20.10.2009) e di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale di udienza del
10.5.2018, omologato con decreto n. 234/2018, emesso da questo Tribunale il 15.5.2018 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione delle seguenti ulteriori condizioni: a) l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
c) la dettagliata regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno;
d) la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla moglie la somma di euro 400,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla, a suo dire, spettava alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_1 non si opponeva alla pronuncia del divorzio, all'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento presso di sé e assegnazione della casa coniugale.
Contestava per il resto la rappresentazione dei fatti operata dal marito e, in via riconvenzionale, domandava disporsi l'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle la somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'integrale percezione dell'Assegno Unico. Domandava, infine, di porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 300,00 a titolo di Parte_1 assegno divorzile.
All'udienza ex art. 473 bis .21 c.p.c., tenutasi in data 13.11.2025, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“a) il sig. verserà alla ex moglie400,00 euro al mese – oltre rivalutazione Istat – Parte_1
Per_ per il mantenimento ordinario di , oltre alle spese straordinarie come concordate in sede di omologa;
B) il sig. verserà alla ex moglie 250,00 euro al mese a titolo di Parte_1
pagina 2 di 4 assegno divorzile;
c) l'assegno Unico - pari alla complessiva somma di euro 180,00 – verrà dall'Inps interamente corrisposto alla sig.ra ; d) per il resto si confermano le CP_1 condizioni della separazione;
e) spese di lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo, il Giudice, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario a Priolo Gargallo il 4.6.2005 (Anno 2005 – n. 11– Parte II- Serie A).
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13.11.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento della figlia risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
4.6.2005 a Priolo Gargallo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Priolo Gargallo dell'anno 2005 (Anno 2005– n. 11 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 13.11.2025 e sopra integralmente riportate;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Priolo Gargallo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4