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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2758/2025 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Granata, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Napoli, alla via Luigia Sanfelice n. 5
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fabozzi, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via A. Michelangelo n. 26
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.3.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in Villaricca, l'11.9.2006), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 22.10.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore (20.12.2023) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi sulla base del raggiunto accordo tra le parti con sentenza depositata il 10.1.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 13.10.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il
Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villaricca, in data 11.9.2006, tra i coniugi (nata in Giugliano in [...], il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]) - atto n. 112, parte II, serie A, anno 2006;
[...]
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 28.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2758/2025 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Diego Granata, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Napoli, alla via Luigia Sanfelice n. 5
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fabozzi, presso il cui studio Controparte_1
elett.mente domicilia in Aversa, alla via A. Michelangelo n. 26
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.3.2025, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente (in Villaricca, l'11.9.2006), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 22.10.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore (20.12.2023) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi sulla base del raggiunto accordo tra le parti con sentenza depositata il 10.1.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 13.10.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il
Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Villaricca, in data 11.9.2006, tra i coniugi (nata in Giugliano in [...], il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]) - atto n. 112, parte II, serie A, anno 2006;
[...]
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villaricca per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 28.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro