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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 571/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANPAOLA Parte_1 C.F._1
CAREDDU
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti DI TUCCI ROBERTO e PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, l' , chiedendo, previo riconoscimento dell'inabilità lavorativa permanente con postumi CP_1 pari al 18/20%, la condanna dell'Istituto alla corresponsione della rendita da malattia professionale contratta nel corso dell'attività lavorativa per una “tendinosi spalla bilaterale, spalle: lesione degenerativa del svs (in quadro artrosico)” dovuta a “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”.
Più precisamente, l'odierno ricorrente dal 1985 al 2009 ha prestato lavoro dipendente, con mansioni di tagliapietre, per conto di varie società operanti nel settore dell'estrazione da cave e miniere, e, successivamente, dal 2009 al 2022 ha svolto saltuariamente altre attività manuali.
In data 07/03/2023 ha presentato denuncia di malattia professionale, con la diagnosi Parte_1 sopra descritta, all'Istituto che, con provvedimento del 23/06/2023, non ha riconosciuto.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato in sede di giudizio la fondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
pagina 1 di 3 La causa, istruita con prova documentale e tramite CTU con la nomina del Dott. è stata Persona_1 trattenuta in decisione, disposta la trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Il CTU nominato, tenuto conto delle osservazioni del 16/12/2024 del CTP Dott. CP_1 Per_2
(“non possa ammettersi correlazione tra la patologia del rachide cervicale e le vibrazioni
[...] trasmesse all'asse mano braccio considerato che l'azione delle stesse agisce sulle articolazioni distali e va man mano attenuandosi lungo l'arto superiore non interessando il rachide”), all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione del ricorrente sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“Presa visione della documentazione in atti, e visitato l'istante posso affermare che è affetto da degenerazione artrosica della colonna vertebrale cervicale e tendinosi della cuffia dei rotatori bilateralmente. Alterazioni anatomopatologiche rilevate clinicamente e strumentalmente confermate.
L'attività lavorativa svolta negli anni prima come operaio addetto alle cave di granito e successivamente come giardiniere, manuntentore e muratore ha implicato movimentazione manuale dei carichi oltre all'utilizzo di attrezzature vibranti. Da segnalare inoltre che all'istante è stata già riconosciuta come malattia professionale l'angioneuropatia periferica degli arti superiori da attrezzature vibranti. Le due scapolo-omerali anatomicamente articolate con le due braccia sono quindi state sicuramente investite dalle vibrazioni così come peraltro ne è stato investito anche il rachide cervicale sempre per l'evidente continuità anatomica.
Le lavorazioni cui l'istante è stato addetto hanno sicuramente determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente e pertanto può essere riconosciuta una concausa diretta ed efficiente nel determinismo delle stesse quantificabile nella misura dell'otto per cento del totale fin dall'epoca della domanda amministrativa”.
Tanto premesso, l'accertamento tecnico ha evidenziato che la malattia professionale di cui Pt_1
è affetto presenta postumi permanenti pari all'8% e, pertanto, non attribuisce il diritto alla
[...] rendita per cui è causa, ma il diritto ad un indennizzo.
In base alle disposizioni di cui all'art. 13 Dlgs. n. 38/2000, infatti, il danno biologico conseguente a malattia professionale dà diritto all'indennizzo delle menomazioni psicofisiche di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, che viene rogato in capitale, mentre, a partire dalla percentuale del
16%, viene corrisposta una rendita.
Pur evincendosi, dalla prospettazione di parte ricorrente, che la domanda è stata proposta per la sola costituzione della rendita per inabilità permanente, nulla deducendo in merito alla prestazione previdenziale dell'indennizzo, il relativo diritto va comunque accolto, potendosi affermare il rapporto di continenza tra l'una e l'altra prestazione, senza che possa configurarsi la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Ed invero non osta all'accoglimento della domanda la circostanza che il ricorrente abbia agito per ottenere la condanna dell' al pagamento di una rendita piuttosto che al pagamento CP_2 dell'indennizzo in conto capitale del danno biologico atteso che la diversità dei requisiti posti a base delle due prestazioni - rendita e indennizzo - sono da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della integrità psico-fisica e non anche alla misura percentuale fissata dalla legge ai soli fini delle modalità di erogazione della prestazione assicurativa;
in altri termini la misura percentuale non integra requisito costitutivo ulteriore per il sorgere del diritto dell'assicurato, bensì mera condizione della modalità di concessione del trattamento previdenziale in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto dei requisiti medico-legali e assicurativo-contributivi.
L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a versare, in favore del ricorrente, un indennizzo pagina 2 di 3 in conto capitale rapportato alla misura percentuale dell'8%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura dell'8%;
- condanna l' a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale di CP_1 invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 17/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 571/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANPAOLA Parte_1 C.F._1
CAREDDU
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti DI TUCCI ROBERTO e PAOLO SPIGA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, l' , chiedendo, previo riconoscimento dell'inabilità lavorativa permanente con postumi CP_1 pari al 18/20%, la condanna dell'Istituto alla corresponsione della rendita da malattia professionale contratta nel corso dell'attività lavorativa per una “tendinosi spalla bilaterale, spalle: lesione degenerativa del svs (in quadro artrosico)” dovuta a “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”.
Più precisamente, l'odierno ricorrente dal 1985 al 2009 ha prestato lavoro dipendente, con mansioni di tagliapietre, per conto di varie società operanti nel settore dell'estrazione da cave e miniere, e, successivamente, dal 2009 al 2022 ha svolto saltuariamente altre attività manuali.
In data 07/03/2023 ha presentato denuncia di malattia professionale, con la diagnosi Parte_1 sopra descritta, all'Istituto che, con provvedimento del 23/06/2023, non ha riconosciuto.
Costituitosi ritualmente, l' ha contestato in sede di giudizio la fondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto alla luce delle argomentazioni svolte in memoria difensiva.
pagina 1 di 3 La causa, istruita con prova documentale e tramite CTU con la nomina del Dott. è stata Persona_1 trattenuta in decisione, disposta la trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
Il CTU nominato, tenuto conto delle osservazioni del 16/12/2024 del CTP Dott. CP_1 Per_2
(“non possa ammettersi correlazione tra la patologia del rachide cervicale e le vibrazioni
[...] trasmesse all'asse mano braccio considerato che l'azione delle stesse agisce sulle articolazioni distali e va man mano attenuandosi lungo l'arto superiore non interessando il rachide”), all'esito dell'analisi dei dati obiettivi emersi dalla documentazione medica in atti nonché all'esito della valutazione del ricorrente sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
“Presa visione della documentazione in atti, e visitato l'istante posso affermare che è affetto da degenerazione artrosica della colonna vertebrale cervicale e tendinosi della cuffia dei rotatori bilateralmente. Alterazioni anatomopatologiche rilevate clinicamente e strumentalmente confermate.
L'attività lavorativa svolta negli anni prima come operaio addetto alle cave di granito e successivamente come giardiniere, manuntentore e muratore ha implicato movimentazione manuale dei carichi oltre all'utilizzo di attrezzature vibranti. Da segnalare inoltre che all'istante è stata già riconosciuta come malattia professionale l'angioneuropatia periferica degli arti superiori da attrezzature vibranti. Le due scapolo-omerali anatomicamente articolate con le due braccia sono quindi state sicuramente investite dalle vibrazioni così come peraltro ne è stato investito anche il rachide cervicale sempre per l'evidente continuità anatomica.
Le lavorazioni cui l'istante è stato addetto hanno sicuramente determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente e pertanto può essere riconosciuta una concausa diretta ed efficiente nel determinismo delle stesse quantificabile nella misura dell'otto per cento del totale fin dall'epoca della domanda amministrativa”.
Tanto premesso, l'accertamento tecnico ha evidenziato che la malattia professionale di cui Pt_1
è affetto presenta postumi permanenti pari all'8% e, pertanto, non attribuisce il diritto alla
[...] rendita per cui è causa, ma il diritto ad un indennizzo.
In base alle disposizioni di cui all'art. 13 Dlgs. n. 38/2000, infatti, il danno biologico conseguente a malattia professionale dà diritto all'indennizzo delle menomazioni psicofisiche di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, che viene rogato in capitale, mentre, a partire dalla percentuale del
16%, viene corrisposta una rendita.
Pur evincendosi, dalla prospettazione di parte ricorrente, che la domanda è stata proposta per la sola costituzione della rendita per inabilità permanente, nulla deducendo in merito alla prestazione previdenziale dell'indennizzo, il relativo diritto va comunque accolto, potendosi affermare il rapporto di continenza tra l'una e l'altra prestazione, senza che possa configurarsi la violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
Ed invero non osta all'accoglimento della domanda la circostanza che il ricorrente abbia agito per ottenere la condanna dell' al pagamento di una rendita piuttosto che al pagamento CP_2 dell'indennizzo in conto capitale del danno biologico atteso che la diversità dei requisiti posti a base delle due prestazioni - rendita e indennizzo - sono da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della integrità psico-fisica e non anche alla misura percentuale fissata dalla legge ai soli fini delle modalità di erogazione della prestazione assicurativa;
in altri termini la misura percentuale non integra requisito costitutivo ulteriore per il sorgere del diritto dell'assicurato, bensì mera condizione della modalità di concessione del trattamento previdenziale in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto dei requisiti medico-legali e assicurativo-contributivi.
L'istituto resistente deve, pertanto, essere condannato a versare, in favore del ricorrente, un indennizzo pagina 2 di 3 in conto capitale rapportato alla misura percentuale dell'8%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il ricorrente affetto da postumi inabilitanti permanenti nella misura dell'8%;
- condanna l' a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale di CP_1 invalidità di cui sopra, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 17/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3