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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 471/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Parisi
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Ilaria Castellani
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
pagina 1 di 5 AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti private: che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia omologare i seguenti accordi: 1.
I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. La figlia è Per_1 affidata ad entrambi i genitori, continuando ad abitare nella casa familiare in Prato, via di Vergaio nc.10 assieme alla madre e al fratello.
3. Attesa l'età di , padre Per_1
e figlia fisseranno di volta in volta i loro incontri.
4. La casa familiare, di proprietà dei genitori della Sig.ra per quanto occorrer possa, resta assegnata alla stessa, CP_1
con tutto quanto la arreda, mentre il Sig. ha già ritirato i propri effetti Pt_1
personali e quanto di sua spettanza.
5. Il Sig. contribuirà al mantenimento Pt_1
dei figli e , quest'ultimo maggiorenne ma ancora non Per_1 Per_2
economicamente autonomo, versando l'importo di € 500,00 (cinquecento,00) per ciascuno, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il conto corrente IBAN [...] intestato alla Sig.ra CP_1
Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori provvederanno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno. Per
l'individuazione delle spese, le parti rinviano al Protocollo d'Intesa presso il
Tribunale di Prato. Le parti espressamente accettano e riconoscono che le spese straordinarie sostenute, per essere oggetto di rimborso per la quota di spettanza dell'altro genitore, dovranno previamente essere concordate fra le medesime parti, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa presso il Tribunale di Prato, salvo comprovate emergenze.
7. Il Sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 Pt_1
(cinque) di ogni mese l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta) a titolo di assegno perequativo mediante bonifico bancario presso il conto corrente IBAN
[...] intestato alla Sig.ra Ciò fino a quando la Sig.ra CP_1 non sarà economicamente autonoma. Detta somma sarà rivalutata CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
8. Le parti pattuiscono altresì che l'Assegno
Unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra 9. Le parti si danno reciproco CP_1
pagina 2 di 5 consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia , impegnandosi a reiterare tale assenso avanti alle Per_1 competenti autorità. 10. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Il Pubblico Ministero: visto del 05.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 CP_1 di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato, il 12.6.2004, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del
Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , al suo collocamento, e all'assegnazione della casa Per_1 coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della minore a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, ed altresì del figlio , maggiorenne Per_2
ed economicamente autosufficiente, in conformità dell'art. 337-septies c.c., tenuto pagina 3 di 5 conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto di , di anni 17, che appare manifestamente superfluo e contrario Per_1
al suo interesse.
Anche in relazione all'accordo sottoscritto tra le parti riguardo il versamento da parte di dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge Parte_1
il Collegio ritiene di recepire le condizioni pattuite che appaiono CP_1 conformi a quanto previsto dall'art. 156 c.c..
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
sposati a Prato, in data 12.06.2004, con atto trascritto nel CP_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 132, parte II, Serie
A, anno 2004;
2) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni sopra trascritte ai nn. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8;
3) prende atto dell'accordo delle parti sulla condizione sopra riportata al n. 9.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025 su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti. Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 5 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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