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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2061/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San NI
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San NI Comune 89018 Villa San NI
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI n. 606 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7558/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento TARI per l'anno 2019 n. 606 del 06/12/2024 - protocollo n° 37087 del 06/12/2024, notificato in data 28/12/2024 dal Comune di Villa San
NI (importo complessivo di € 385,00).
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, tenuto conto che l'Ente ha omesso di indicare le informazioni catastali necessarie, la superficie della u.i.u di riferimento, la toponomastica, la tipologia
(residenziale, commerciale etc.), il numero degli occupanti e tutti gli altri elementi necessari per comprendere la pretesa esercitata.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Villa San NI.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
L'atto opposto è un semplice sollecito al pagamento della tassa sui rifiuti, tenuto conto che il contribuente risulta censito tra quelli onerati dal pagamento, per cui presenta elementi del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della richiesta, tenuto anche conto che lo stesso contribuente (che allega, peraltro, l'atto impugnato solo parzialmente) non specifica di non essere tenuto al pagamento del tributo in contestazione, nè di avervi provveduto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2061/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San NI
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San NI Comune 89018 Villa San NI
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO TARI n. 606 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7558/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento TARI per l'anno 2019 n. 606 del 06/12/2024 - protocollo n° 37087 del 06/12/2024, notificato in data 28/12/2024 dal Comune di Villa San
NI (importo complessivo di € 385,00).
Parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, tenuto conto che l'Ente ha omesso di indicare le informazioni catastali necessarie, la superficie della u.i.u di riferimento, la toponomastica, la tipologia
(residenziale, commerciale etc.), il numero degli occupanti e tutti gli altri elementi necessari per comprendere la pretesa esercitata.
Non si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Villa San NI.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
L'atto opposto è un semplice sollecito al pagamento della tassa sui rifiuti, tenuto conto che il contribuente risulta censito tra quelli onerati dal pagamento, per cui presenta elementi del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della richiesta, tenuto anche conto che lo stesso contribuente (che allega, peraltro, l'atto impugnato solo parzialmente) non specifica di non essere tenuto al pagamento del tributo in contestazione, nè di avervi provveduto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.