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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6480/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00224190 12 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00224190 12 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Ricorrente_1 in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Praia a Mare ,Indirizzo_1 , ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 00224190 12 000 con la quale si intima il pagamento della somma di 1.196,61, riferita a Tassa Auto, periodo Settembre
2019 / Agosto 2020 , nonché per l'ulteriore periodo Settembre 2021 / Agosto 2022 .
Ha posto a motivi , in via preliminare la prescrizione parziale del carico tributario ed assorbente rispetto al merito della controversia.
Ha dedotto che relativamente agli anni o frazioni di anno agosto 2019/luglio 2020 per un totale di euro 614,80 non ha mai ricevuto il titolo o atto presupposto, l'accertamento NR. 4037985 del 13/10/2021 , indicato nella cartella impugnata .
Ha richiamato l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/82 s.m.i. che prevede il termine di prescrizione per il recupero della tassa de qua.
Ha sostenuto,ancora,la illegittimità dell'iscrizione per assenza di titolo, in quanto omessa la notifica dell'atto presupposto , il predetto avviso di Accertamento .
In riferimento alla parte della cartella , relativa al all'accertamento NR. 5084693, portante un totale di euro
575,93 per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2021, interessi e sanzioni con riferimento all'accertamento NR. 5084693 emesso ai sensi dell'art 6 della Legge Regionale Legge regionale
27 dicembre 2023, n. 56 che prevede la facoltà per il Concessionario di iscrivere a ruolo le sanzioni gli interessi e le richieste di tributo in materia di tasse di circolazione senza contestazione, ha rilevato che la legge non ha portata retroattiva e si applica ai tributi e alle relative sanzioni e interessi maturati successivamente alla sua entrata in vigore (ex art 8 LR 27.12.2023).
Ha concluso per l'annullamento o nullità della cartella .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituitasi in giudizio , ha sostenuto la legittimità del proprio operato , ritenendo in ogni caso la propria mancanza di legittimazione passiva per gli eventuali vizi del procedimento impositivo svolto dall'Ente impositore .
Ha contestato in ogni caso quanto ulteriormente dedotto dal ricorrente ed ha concluso per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e perché venga ritenuto legittimo l'atto opposto respingendo le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. La Regione Calabria si è costituita anch'essa in giudizio e contestando il ricorso ne ha chiesto il rigetto.
Ha dichiarato , specificatamente sulle eccezioni formulate dal ricorrente , per quanto attiene l'annualità
“2019” è stata preceduta da Atto di Accertamento intervenuto entro il 31/12/2022, mentre l'annualità “2021”
è stata richiesta per la prima volta con la cartella impugnata entro il 31/12/2024.
Ha concluso per il rigetto del ricorso .
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse .
Relativamente all'annualità “2019” non risulta agli atti l'Avviso di Accertamento , atto presupposto, n. 4037985 del 13/10/2021 indicato nella cartella impugnata .
Relativamente all'annualità 2021 , la Regione Calabria ha sostenuto che la stessa è stata richiesta per la prima volta con la cartella impugnata , notificata il 12.6.2024 , in osservanza della Legge regionale 27/12/2023,
n. 56 – Calabria che che consente di sostanzialmente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, cosi testualmente “ le sanzioni ….. possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Su punto , ritiene questa Corte che la predetta “normativa “ introduce la disposizione medesima nel suo art. 1) premettendo che la suddetta applicazione ha quale presupposto “il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria” .
Sulla scorta di tanto non può che rilevarsi che la suddetta Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria nè la stessa ha previsto specificatamente la sua retroattività .
Ad avviso di questa Corte tale disposizione, emessa dal legislatore Regionale , è riferita alle tasse alle annualità successive al 2023, non potendosi sostenere , sic et simpliciter, che la stessa possa avere validità retroattiva senza che tale applicazione sia stata specificatamente disposta ed in violazione del principio di irretroattività della legge .
In conseguenza di quanto sopra , la cartella va dichiarata nulla per conseguente vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale, caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. (Cass. S.
U. n. 16412 /2007).
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti , attesa la disquisizione sulla affrontata questione in ordine alla “irretroattività” della Legge regionale in questione , oggetto di non sempre unanime orientamento .
P.Q.M.
La Corte , in funzione di Giudice Monocratico, accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6480/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00224190 12 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2024 00224190 12 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Ricorrente_1 in proprio ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Praia a Mare ,Indirizzo_1 , ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 00224190 12 000 con la quale si intima il pagamento della somma di 1.196,61, riferita a Tassa Auto, periodo Settembre
2019 / Agosto 2020 , nonché per l'ulteriore periodo Settembre 2021 / Agosto 2022 .
Ha posto a motivi , in via preliminare la prescrizione parziale del carico tributario ed assorbente rispetto al merito della controversia.
Ha dedotto che relativamente agli anni o frazioni di anno agosto 2019/luglio 2020 per un totale di euro 614,80 non ha mai ricevuto il titolo o atto presupposto, l'accertamento NR. 4037985 del 13/10/2021 , indicato nella cartella impugnata .
Ha richiamato l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/82 s.m.i. che prevede il termine di prescrizione per il recupero della tassa de qua.
Ha sostenuto,ancora,la illegittimità dell'iscrizione per assenza di titolo, in quanto omessa la notifica dell'atto presupposto , il predetto avviso di Accertamento .
In riferimento alla parte della cartella , relativa al all'accertamento NR. 5084693, portante un totale di euro
575,93 per omesso pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2021, interessi e sanzioni con riferimento all'accertamento NR. 5084693 emesso ai sensi dell'art 6 della Legge Regionale Legge regionale
27 dicembre 2023, n. 56 che prevede la facoltà per il Concessionario di iscrivere a ruolo le sanzioni gli interessi e le richieste di tributo in materia di tasse di circolazione senza contestazione, ha rilevato che la legge non ha portata retroattiva e si applica ai tributi e alle relative sanzioni e interessi maturati successivamente alla sua entrata in vigore (ex art 8 LR 27.12.2023).
Ha concluso per l'annullamento o nullità della cartella .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente costituitasi in giudizio , ha sostenuto la legittimità del proprio operato , ritenendo in ogni caso la propria mancanza di legittimazione passiva per gli eventuali vizi del procedimento impositivo svolto dall'Ente impositore .
Ha contestato in ogni caso quanto ulteriormente dedotto dal ricorrente ed ha concluso per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e perché venga ritenuto legittimo l'atto opposto respingendo le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. La Regione Calabria si è costituita anch'essa in giudizio e contestando il ricorso ne ha chiesto il rigetto.
Ha dichiarato , specificatamente sulle eccezioni formulate dal ricorrente , per quanto attiene l'annualità
“2019” è stata preceduta da Atto di Accertamento intervenuto entro il 31/12/2022, mentre l'annualità “2021”
è stata richiesta per la prima volta con la cartella impugnata entro il 31/12/2024.
Ha concluso per il rigetto del ricorso .
Il ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse .
Relativamente all'annualità “2019” non risulta agli atti l'Avviso di Accertamento , atto presupposto, n. 4037985 del 13/10/2021 indicato nella cartella impugnata .
Relativamente all'annualità 2021 , la Regione Calabria ha sostenuto che la stessa è stata richiesta per la prima volta con la cartella impugnata , notificata il 12.6.2024 , in osservanza della Legge regionale 27/12/2023,
n. 56 – Calabria che che consente di sostanzialmente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, cosi testualmente “ le sanzioni ….. possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Su punto , ritiene questa Corte che la predetta “normativa “ introduce la disposizione medesima nel suo art. 1) premettendo che la suddetta applicazione ha quale presupposto “il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria” .
Sulla scorta di tanto non può che rilevarsi che la suddetta Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria nè la stessa ha previsto specificatamente la sua retroattività .
Ad avviso di questa Corte tale disposizione, emessa dal legislatore Regionale , è riferita alle tasse alle annualità successive al 2023, non potendosi sostenere , sic et simpliciter, che la stessa possa avere validità retroattiva senza che tale applicazione sia stata specificatamente disposta ed in violazione del principio di irretroattività della legge .
In conseguenza di quanto sopra , la cartella va dichiarata nulla per conseguente vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale, caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. (Cass. S.
U. n. 16412 /2007).
L'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento. La ratio di tale principio, pacifico presso la giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021), è quella di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti , attesa la disquisizione sulla affrontata questione in ordine alla “irretroattività” della Legge regionale in questione , oggetto di non sempre unanime orientamento .
P.Q.M.
La Corte , in funzione di Giudice Monocratico, accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e compensa fra le parti le spese del giudizio .