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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2719/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/001/SC/000000605/0/003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp.
Ricorrente_1att. cpc e degli artt. 36 e ss. D. Lgv. 546/1992, dà atto che la società “ srl” ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, in epigrafe indicato, emesso per la riscossione dell'imposta di registro dovuta con riferimento alla sentenza civile n.605/2024 dell'1 luglio 2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
Ha dedotto l'insussistenza del debito tributario poiché la sentenza – per la quale è stato chiesto il pagamento dell'imposta – sarebbe nulla (sul punto, ha dedotto di aver interposto gravame in appello) per nullità processuali imputabili alla controparte del giudizio civile definito dal Tribunale di Lamezia Terme;
in tal guisa, in quanto nullo, il provvedimento giudiziale civile non sarebbe assoggettabile all'imposta di registro chiesta.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio il 6.12.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 37 TUIR “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.
Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione.”
Per quanto sopra, la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 1.7.2024, anche se impugnata dalla contribuente, costituisce provvedimento giurisdizionale da sottoporre ad imposta di registro. Conclusivamente il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di parte resistente in euro 1.000,00 per compensi professionali.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore MACCARONE ANTONIO, Giudice ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2719/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/001/SC/000000605/0/003 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp.
Ricorrente_1att. cpc e degli artt. 36 e ss. D. Lgv. 546/1992, dà atto che la società “ srl” ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, in epigrafe indicato, emesso per la riscossione dell'imposta di registro dovuta con riferimento alla sentenza civile n.605/2024 dell'1 luglio 2024 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme.
Ha dedotto l'insussistenza del debito tributario poiché la sentenza – per la quale è stato chiesto il pagamento dell'imposta – sarebbe nulla (sul punto, ha dedotto di aver interposto gravame in appello) per nullità processuali imputabili alla controparte del giudizio civile definito dal Tribunale di Lamezia Terme;
in tal guisa, in quanto nullo, il provvedimento giudiziale civile non sarebbe assoggettabile all'imposta di registro chiesta.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio il 6.12.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 37 TUIR “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.
Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito la registrazione.”
Per quanto sopra, la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 1.7.2024, anche se impugnata dalla contribuente, costituisce provvedimento giurisdizionale da sottoporre ad imposta di registro. Conclusivamente il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di parte resistente in euro 1.000,00 per compensi professionali.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa