CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BU GEREMIA, OR
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1669/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11732/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 634247169816-2016 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza in epigrafe ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento pure in epigrafe indicata, con ad oggetto tasse auto anno 2016; ciò in quanto la Regione Campania aveva documentato la rituale notifica del prodromico atto di accertamento, sicchè non era maturato il termine triennale di prescrizione.
Il contribuente ha proposto appello, deducendo, come motivi: a) il difetto di procura alle liti del funzionario costituito in primo grado per la Regione Campania;
b) l'omessa notifica dell'atto prodromico, con conseguente maturazione della prescrizione.
La Regione Campania non si è costituita.
Il giudizio è stato trattato da questa Corte all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della Regione Campania, nei cui confronti l'appello è stato ritualmente notificato.
D'ufficio, va rimarcato che d'ufficio, che il contraddittorio è integro.
In primo grado, in effetti , la Regione aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato proveniva dalla concessionaria Municipia s.r.l.
Tuttavia il ricorso di primo grado del contribuente (in riassunzione, a seguito di pronuncia del GdP declinatoria della giurisdizione) rivolto nei soli confronti della Regione, è del 28\12\23, ed è stato quindi notificato anteriormente all'entrata in vigore (5\1\24) del nuovo testo dell'art. 14 d.lgs 546\92 , comma 6 bis, nel testo introdotto dal d.lgs 220\23 (ora trasfuso nell'art. 58 d.lgs 175\24), v. le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 d.lgs cit.)
Trova quindi applicazione il noto indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adìto debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”,
v. ex plurimis Cass. 14991\20.
Nel merito l'appello è infondato.
La Regione Campania fu rappresentata in primo grado, legittimamente, da propri funzionari, ex art. 12 d. lgs 546\92, designati in forza di delibere di giunta (la dott.ssa Nominativo_1, dirigente della UOD
“Contenzioso e normativa tributaria”, in forza di delibera n. 604/2023 e la dott. Nominativo_2, pure funzionario della giunta).
Quanto all'atto presupposto, l'accertamento (come detto si verte in tema di tassa automobilistica anno 2016) la Regione ne documentò la notifica a mezzo raccomandata (ricezione 30\11\19); tale atto (ricevuto prima del decorso del termine triennale di prescrizione) non è stato impugnato, divenendo definitivo. Nessuna specifica censura è stata mossa all'ingiunzione per cui è causa.
Da qui il rigetto del gravame.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello . Nulla sulle spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BU GEREMIA, OR
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1669/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11732/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 634247169816-2016 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: assente
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza in epigrafe ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento pure in epigrafe indicata, con ad oggetto tasse auto anno 2016; ciò in quanto la Regione Campania aveva documentato la rituale notifica del prodromico atto di accertamento, sicchè non era maturato il termine triennale di prescrizione.
Il contribuente ha proposto appello, deducendo, come motivi: a) il difetto di procura alle liti del funzionario costituito in primo grado per la Regione Campania;
b) l'omessa notifica dell'atto prodromico, con conseguente maturazione della prescrizione.
La Regione Campania non si è costituita.
Il giudizio è stato trattato da questa Corte all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della Regione Campania, nei cui confronti l'appello è stato ritualmente notificato.
D'ufficio, va rimarcato che d'ufficio, che il contraddittorio è integro.
In primo grado, in effetti , la Regione aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto impugnato proveniva dalla concessionaria Municipia s.r.l.
Tuttavia il ricorso di primo grado del contribuente (in riassunzione, a seguito di pronuncia del GdP declinatoria della giurisdizione) rivolto nei soli confronti della Regione, è del 28\12\23, ed è stato quindi notificato anteriormente all'entrata in vigore (5\1\24) del nuovo testo dell'art. 14 d.lgs 546\92 , comma 6 bis, nel testo introdotto dal d.lgs 220\23 (ora trasfuso nell'art. 58 d.lgs 175\24), v. le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 d.lgs cit.)
Trova quindi applicazione il noto indirizzo della giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adìto debba ordinare l'integrazione del contraddittorio”,
v. ex plurimis Cass. 14991\20.
Nel merito l'appello è infondato.
La Regione Campania fu rappresentata in primo grado, legittimamente, da propri funzionari, ex art. 12 d. lgs 546\92, designati in forza di delibere di giunta (la dott.ssa Nominativo_1, dirigente della UOD
“Contenzioso e normativa tributaria”, in forza di delibera n. 604/2023 e la dott. Nominativo_2, pure funzionario della giunta).
Quanto all'atto presupposto, l'accertamento (come detto si verte in tema di tassa automobilistica anno 2016) la Regione ne documentò la notifica a mezzo raccomandata (ricezione 30\11\19); tale atto (ricevuto prima del decorso del termine triennale di prescrizione) non è stato impugnato, divenendo definitivo. Nessuna specifica censura è stata mossa all'ingiunzione per cui è causa.
Da qui il rigetto del gravame.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello . Nulla sulle spese.