Art. 11.
Per quanto attiene alla consultabilita' e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovra' informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 .
Per quanto attiene alla consultabilita' e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovra' informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 .