Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
29 febbraio 1992
29 febbraio 1992
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Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2009, n. 7726Provvedimento: […] -c) l'area interessata dall'intervento non ricade in zona “E”agricola ma “C1”, ed è specificamente rientrante nel previsto Piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 3 della legge n. 167 del 1992, essendo perciò gravata da un vincolo preordinato all'esproprio, direttamente derivante dalla variante del Piano regolatore generale approvata nel 1999 e scaduto soltanto nell'aprile 2006, inibitorio della realizzazione di interventi difformi da quelli prescritti dagli strumenti urbanistici, salva deroga espressa deliberata dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 259 del 2003.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- silenzio assenso·
- vincolo preordinato all'esproprio·
- impianti di telefonia mobile·
- art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003·
- diniego di inizio attività·
- norme urbanistiche·
- procedimento amministrativo·
- art. 21-octies legge n. 241 del 1990·
- carenza di motivazione·
- abusivismo edilizio