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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3254 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. AMATO IGNAZIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. GIANNERI MARIAGRAZIA;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SPAGNOLO SANTO terzo chiamato avente ad oggetto: lesione personale emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'on. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuto che l'infortunio occorso al sig.
in data 27 dicembre 2021, è addebitabile a responsabilità Parte_1
esclusiva dell' , corrente in Ragusa, Controparte_4
condannare l' , al risarcimento, in favore di , di tutti i danni CP_1 Parte_1
da lui subiti nell'occorso, così come sopra elencati e quantificati, in complessivi €
178.982,00, o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta equa e dovuta dal Tribunale adito, oltre relativi interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'occorso al soddisfo”.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e chiamando in CP_1
causa la propria assicuratrice per essere tenuto indenne dell'eventuale CP_2
condanna a favore dell'attore.
La compagnia ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in subordine anche di quella di manleva.
L'attore, con dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata il 30.9.2025, ha rinunciato alla domanda, ossia al diritto azionato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
L' ha insistito per la rifusione delle spese;
mentre la Compagnia ha CP_1
accettato la compensazione.
La rinuncia al diritto sostanziale azionato fa venir meno tale diritto (ove mai sorto)
e determina quindi la cessazione della materia del contendere per pacifica infondatezza della pretesa e impone, in mancanza di diverso accordo tra le parti, la condanna alle spese dell'attore, avendo questi intentato un giudizio per poi rinunciare al diritto azionato, e non integrando le circostanze dedotte con le ultime note d'udienza validi motivi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. C. 18255/2004). Comunque non si liquida la fase decisionale essendo appunto venuta meno la controversia.
Dato che di regola il rigetto della domanda dell'attore comporta la condanna di questi al pagamento delle spese sostenute anche dal terzo chiamato dal convenuto, può prendersi atto dell'accettazione da parte della Compagnia della compensazione richiesta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere all' le spese di Parte_1 Controparte_3
lite, liquidate in € 4100 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 759 per c.u.;
- compensa le spese tra e Parte_1 CP_2
Ragusa, 07/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 3254 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. AMATO IGNAZIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. GIANNERI MARIAGRAZIA;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SPAGNOLO SANTO terzo chiamato avente ad oggetto: lesione personale emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'on. Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuto che l'infortunio occorso al sig.
in data 27 dicembre 2021, è addebitabile a responsabilità Parte_1
esclusiva dell' , corrente in Ragusa, Controparte_4
condannare l' , al risarcimento, in favore di , di tutti i danni CP_1 Parte_1
da lui subiti nell'occorso, così come sopra elencati e quantificati, in complessivi €
178.982,00, o in quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta equa e dovuta dal Tribunale adito, oltre relativi interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'occorso al soddisfo”.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e chiamando in CP_1
causa la propria assicuratrice per essere tenuto indenne dell'eventuale CP_2
condanna a favore dell'attore.
La compagnia ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in subordine anche di quella di manleva.
L'attore, con dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata il 30.9.2025, ha rinunciato alla domanda, ossia al diritto azionato, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
L' ha insistito per la rifusione delle spese;
mentre la Compagnia ha CP_1
accettato la compensazione.
La rinuncia al diritto sostanziale azionato fa venir meno tale diritto (ove mai sorto)
e determina quindi la cessazione della materia del contendere per pacifica infondatezza della pretesa e impone, in mancanza di diverso accordo tra le parti, la condanna alle spese dell'attore, avendo questi intentato un giudizio per poi rinunciare al diritto azionato, e non integrando le circostanze dedotte con le ultime note d'udienza validi motivi di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. C. 18255/2004). Comunque non si liquida la fase decisionale essendo appunto venuta meno la controversia.
Dato che di regola il rigetto della domanda dell'attore comporta la condanna di questi al pagamento delle spese sostenute anche dal terzo chiamato dal convenuto, può prendersi atto dell'accettazione da parte della Compagnia della compensazione richiesta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere all' le spese di Parte_1 Controparte_3
lite, liquidate in € 4100 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 759 per c.u.;
- compensa le spese tra e Parte_1 CP_2
Ragusa, 07/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)