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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(da sposata ), , (da Persona_1 Persona_2 Parte_4 sposata ), , Persona_3 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , con l'avvocato Sara Brazzini
[...] Parte_14 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi Persona_4 nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 28.10.1852, nasceva nel Comune di Torricella del Pizzo (CR) il SI. di nazionalità italiana Persona_5
(doc.16);
2. In data 22.5.1881, nel comune di Torricella del Pizzo, il SI. Persona_5 si univa in matrimonio con il SI. e successivamente emigravano
[...] CP_2 in Brasile (doc.17);
3. In data 1.7.1891, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI.
(doc.18);
4. In data 8.5.1915, in Brasile, il SI. si univa in Persona_6 Persona_6 matrimonio con la SI.ra (doc.19);
5. In data 8.1.1929, in Brasile, da detta unione Persona_7 matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.20);
6. In data 23.9.1950, in Brasile, la Persona_8
SI.ra si univa in matrimonio con il SI. (doc.21);
7. Persona_8 Parte_15
In data 25.8.1951, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Persona_9 (doc.22);
8. In data 16.6.1973, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Persona_9 con il la SI.ra (doc.23);
9. In data 28.3.1976, in Brasile, da detta unione Parte_16 matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.24); 10.In data 11.12.2006, in Parte_14
Brasile, la SI.ra si univa in matrimonio con il SI. Parte_14 Parte_17
, i quali in data 13.6.2011 divorziavano (docc.25-26); 11.In data 26.4.1953, in Brasile,
[...] dall'unione matrimoniale della SI.ra e del SI. Persona_8 Parte_15 nasceva altresì la SI.ra (doc.27); 12.In data 6.9.1975, in Brasile, la Persona_10
SI.ra si univa in matrimonio con il SI. (doc.28); Persona_10 Parte_18
13.In data 21.3.1977, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Persona_11
(doc.29); 14.In data 12.8.1983, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì
[...] il SI. (doc.30); 15.In data 17.3.1961, in Brasile, dall'unione Persona_12 matrimoniale della SI.ra e del SI. nasceva altresì il Persona_8 Parte_15
SI. (doc.31); 16.In data 15.5.1983, in Brasile, dalla relazione del Persona_13
SI. e della SI.ra nasceva il SI. Persona_13 Persona_14 Parte_10
(doc.32); 17.In data 3.3.1988, in Brasile, da detta relazione nasceva la SI.ra
[...] [...]
(doc.33-34) 18.In data 18.11.1989, in Brasile, sempre da detta relazione nasceva Parte_4 la SI.ra (docc.34-35); 19.In data 28.4.1990, in Brasile, il SI. Persona_15 [...]
si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.36); 20.In data Persona_13 Persona_14
21.3.1998, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Parte_8
(doc.37); 21.In data 28.3.2023, in Brasile, il SI. si univa in matrimonio Parte_10 con la SI.ra (doc.38); 22.In data 25.5.2013, in Brasile, la SI.ra Parte_19
si univa in matrimonio con il SI. Parte_4 Persona_16
(doc.39); 23.In data 24.5.2016, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra
(doc.40); 24.In data 29.10.2011, in Brasile, la SI.ra Parte_5 Persona_15
si univa in matrimonio con il SI. (doc.41); 25.In data 17.5.2021, in Brasile,
[...] Persona_17 da detta unione matrimoniale nasceva la SI.ra (doc.42); 26.In data 27.3.1963, Persona_2 in Brasile, dall'unione matrimoniale della SI.ra e del SI. Persona_8 Parte_15
nasceva altresì il SI. (doc.43); 27.In data 20.1.1989, in Brasile, il
[...] Persona_18
SI. si univa in matrimonio con la SI.ra (doc.44); Persona_18 Parte_20
28.In data 19.6.1989, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Parte_1
(doc.45); 29.In data 11.1.1994, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì
[...] il SI. (doc.46); 30.In data 31.5.2010, in Brasile, dalla relazione Parte_13 del SI. e della SI.ra nasceva Parte_1 Parte_21 la SI.ra (doc.47); 31.In data 12.2.1974, in Brasile, dall'unione Persona_19 matrimoniale della SI.ra e del SI. nasceva altresì la Persona_8 Parte_15 SI.ra (doc.48); 32.In data 22.1.1994, in Brasile, la SI.ra Persona_20 [...]
si univa in matrimonio con il SI. (doc.49); 33.In data Persona_20 Controparte_3
8.10.1994, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il SI. Parte_6
(doc.50), 34.In data 26.7.2003, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva altresì il SI.
(doc.51); 35.In data 24.6.2022, in Brasile, dalla relazione del SI. Parte_9 [...]
e della SI.ra nasceva la SI.ra Parte_6 Persona_21 Parte_7
(doc.52)”.
[...]
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...]_4
(Cremona) il 28.10.1852 (doc. 16 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 53 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 [...]
(Da Sposata ), Parte_3 Persona_1 Persona_2 Parte_4
(Da Sposata ), , Parte_4 Persona_3 Parte_5
, Pt_6 Parte_6 Parte_7 Parte_7 Parte_8 Pt_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, sono cittadini italiani. Parte_13 Pt_15 Parte_14
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice
Christian Colombo