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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
La Corte D'Appello di Napoli, Sezione Famiglia e Persona, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado n. 4761/2023 R.G. avente ad oggetto “accertamento del diritto all'assegnazione della casa coniugale” e vertente tra nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Calvi (BN) alla Via Roma n. 6 presso lo studio dell'avv.
Maurizio Liviero (C.F. ) che la rappresenta e difende come da C.F._2
mandato in calce appellante
e nata a [...] il Controparte_1
13/11/1966 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Caserta alla Via C.F._3
Clanio n. 18 presso lo studio dell'avv. Mariagiovanna Daniele (C.F.
che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione appellata
CONCLUSIONI
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per parte appellante: accoglimento dell'appello con integrale riforma della sentenza di primo grado e conseguente condanna di controparte al rilascio dell'immobile oltreché al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado con attribuzione in favore dell'avv. Liviero;
per parte appellata: in via principale dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 166 c.p.c., in via subordinata il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, al fine di far accertare Controparte_1
l'insussistenza delle condizioni per il mantenimento, da parte di quest'ultima, del diritto all'assegnazione della casa coniugale.
La aveva dedotto di essere proprietaria dell'immobile situato in Benevento alla Via Pt_1
Collevaccino n. 3 in virtù di atto di compravendita, per atto notarile del 15/11/2010, stipulato con il fratello l'attrice ave precisato che il medesimo immobile, in epoca CP_2 antecedente all'acquisto, era stato assegnato – nel giudizio di separazione tra il fratello CP_2
e la convenuta - a quest'ultima, con ordinanza presidenziale del 3/2/2010 e che la
[...] CP_1
assegnazione di detto immobile era stata, poi, confermata nella sentenza di separazione n.
1102/2015 del 15/5/2015 emessa dal Tribunale di Benevento, in quanto la conviveva CP_1
con i due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
L'attrice, sul presupposto che i figli della predetta fossero divenuti, nelle more, economicamente autosufficienti, aveva quindi chiesto al Tribunale che fosse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in capo alla CP_1
nonché l'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento della casa familiare in favore della convenuta con conseguente condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile alla legittima proprietaria.
Si era costituita la la quale aveva contestato l'avverso dedotto eccependo la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore contestando la circostanza che i figli fossero economicamente autosufficienti ed aveva chiesto rigettarsi la domanda proposta.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1910/2023, emessa il 21/9/2023, aveva rigettato la domanda proposta dalla ritenendo che la predetta non avesse fornito la prova Pt_1
necessaria a dimostrare la raggiunta autosufficienza economica di entrambi figli, né
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l'allontanamento definitivo dei predetti dalla casa coniugale ed aveva condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali.
-2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato il 27/10/2023, eccependo l'erroneità della decisione per violazione dell'art. 337 sexies c.c. ed, in particolare, per carenza di motivazione ed erronea valutazione del materiale istruttorio nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non provata l'autosufficienza economica dei figli.
L'appellante ha rimarcato la circostanza per cui per il figlio , era stato revocato Persona_1
il contributo paterno al suo mantenimento e che il predetto risultava proprietario di un immobile in Benevento alla Via Piermarini;
riguardo alla figlia l'appellante ha Persona_2 contestato l'erronea considerazione della circostanza che la predetta risultava beneficiare di una borsa di studio per il dottorato di ricerca avviato presso l'Università di Napoli Federico II.
La ha inoltre lamentato che il giudice di prime cure non aveva attribuito adeguato Pt_1
rilievo alla circostanza che, in sede di istruttoria, era emerso che il figlio conduceva in Per_1
locazione un immobile a Chieti e che la figlia conviveva con un compagno, Per_2
circostanze da cui desumere che era ormai cessata la convivenza dei predetti con la madre ed ha quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata ed accertato il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla quest'ultima venisse CP_1
condannata al rilascio dell'immobile alla proprietaria.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 166 c.p.c., nel merito ha contestato l'appello proposto e le censure formulate dall'appellante ed ha chiesto ritenersi infondate le questioni poste con riferimento alla casa coniugale con condanna della appellante al pagamento delle spese e competenze di lite
Disposto lo svolgimento del processo con la modalità della trattazione scritta e depositate le note dalle parti, all'esito della udienza del 13.11.2024 la Corte si è riservata la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica
-3. Tanto premesso, si deve esaminare il primo motivo di gravame formulato dalla Pt_1
afferente alla carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Ritiene la Corte che la doglianza non sia fondata.
Si deve difatti rilevare che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica,
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rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020;
Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del
2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
Ciò posto, nel caso in esame va rilevato che il provvedimento impugnato contiene una motivazione che -sia pur succinta- riporta comunque l'indicazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere ( presupposto dell'assegnazione della casa coniugale e mancata raggiunta autosufficienza lavorativa dei figli) e permette, quindi, di comprendere l'iter logico seguito dal giudicante.
Tali circostanze inducono inoltre ad escludere che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di motivazione cd “apparente” che si verifica quando il giudice fonda la propria decisione su affermazioni generali ed astratte o comunque omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta o argomenta in modo non inidoneo a far conoscere il ragionamento da egli seguito per la formazione del proprio convincimento ( cfr. tra le altre:
Cass. sent. n. 6758/22).
-4. Deve essere esaminata, a questo punto, l'eccezione sollevata dall'appellata, relativa alla violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. così come modificati dalla riforma Cartabia, avendo l'appellante erroneamente indicato, quale termine di costituzione dell'appellata, quello di giorni venti prima dell'udienza anziché di giorni settanta.
Sul punto rileva la Corte che, come previsto dall'art. 164 c.p.c., la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi della citazione che, nel caso di erronea indicazione dei termini a comparire, non deve essere rinnovata (art. 164 comma 3 c.p.c.), potendo al più essere concessa al convenuto la fissazione di un nuovo termine a comparire, salvo che egli ne abbia fatto richiesta.
Ebbene, nella fattispecie non solo l'appellata non ha richiesto la fissazione di un nuovo termine a comparire ma, dal tenore della comparsa di costituzione si rileva che non risulta
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pregiudicato il diritto di difesa della predetta che è stata in grado di articolare compiutamente la proprie argomentazioni difensive volte a contrastare le avverse allegazioni.
Ne discende che l'eccezione formulata deve essere disattesa.
-5. Passando al merito del gravame che verte essenzialmente sui presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al coniuge convivente con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre rilevare in via preliminare, che la è Pt_1
proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale- ed assegnato alla - e detta titolarità CP_1
non è stata contestata.
Ciò posto sussiste la legittimazione attiva dell'odierna appellante in quanto, in tema di separazione personale dei coniugi e assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile anche al terzo acquirente dell'immobile, ma solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell'immobile, divenutone proprietario, a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.” (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1744 del 24/01/2018 nonché Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015).
Tanto premesso, al fine di accertare se sia venuto meno il diritto al godimento del bene immobile da parte dell'odierna appellata, alla quale il bene è stato assegnato nel procedimento per separazione giudiziale, deve, dunque, essere verificata la permanenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Al riguardo, osserva la Corte che il raggiungimento della maggiore età della prole non è circostanza rilevante e sufficiente a determinare la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, essendo il giudice chiamato a verificare se gli stessi siano effettivamente divenuti economicamente autosufficienti e se sia venuto meno il loro interesse alla conservazione dell'habitat domestico.
Sul punto va sottolineato che a nulla rileva la circostanza che il nucleo familiare disponga di altro immobile da poter adibire a casa familiare, atteso che il diritto riconosciuto alla prole è relativo proprio all'immobile che, in costanza di matrimonio, è stato adibito a casa coniugale -
e non ad altro immobile- al fine di consentire ai figli di preservare il loro diritto a conservare
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il proprio habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto sopra, in applicazione del principio più volte affermato dalla Suprema Corte in forza del quale lo scopo dell'assegnazione della casa familiare è solo quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa ad interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico ( cfr. Cass. n. 25604 del 2018).
Tanto rilevato, si deve ora esaminare il motivo di gravame afferente la verifica dei presupposti che giustifichino il diritto della appellata all'assegnazione della casa coniugale ovvero il raggiungimento della autosufficienza economica da parte dei figli nonché la loro attuale convivenza con la madre.
Nel caso in esame, rileva la Corte che, per quanto concerne il figlio ( di anni Persona_1
31) il contributo paterno al mantenimento del predetto è stato revocato con decreto emesso il
13/7/2021 dal Tribunale di Benevento a seguito di domanda concernente la modifica delle condizioni di separazione, in ragione non dell'avvenuto raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica quanto piuttosto per l'inerzia colposa del predetto non avendo egli portato a termine il percorso di studi universitari intrapreso nel 2012 né disponendo di una stabile occupazione lavorativa, non avendo provato di essersi attivato a reperire, malgrado l'età, a reperire un'attività lavorativa.
Per quanto concerne, invece, la situazione della figlia risulta che la predetta ha Per_2
ottenuto una borsa di studio per il dottorato di ricerca avviato presso l'Università di Napoli
Federico II.
Va rilevato al riguardo che le borse di studio rappresentano degli emolumenti di carattere precario attribuiti in vista dell'apprendimento di una professione. Esse, pertanto, per la loro stessa natura, consistenza e temporaneità, non sono equiparabili agli ordinari rapporti di lavoro subordinato.
Ciò posto, osserva la Corte che le circostanze di fatto valorizzate in primo grado e poste alla base della valutazione poi effettuata dal Tribunale sono condivisibili in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
il raggiungimento di detta indipendenza economica
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non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 1448 del 2020 nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19746 del 9/8/2017).
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte precisa che “in tema di assegno di mantenimento in favore del figlio, il conseguimento di emolumenti percepiti in via precaria, come una borsa di studio universitaria o altri compensi attribuiti in vista dell'apprendimento di una professione, non è equiparabile agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, in ragione della loro stessa natura, consistenza e temporaneità. Pertanto, non è sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova della sua adeguatezza ad assicurare al figlio, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro, la completa autosufficienza”.
Per cui, al fine di escludere l'assegnazione della casa coniugale, non è sufficiente il godimento di un reddito qualsiasi, ma è necessario che tale reddito sia adeguato ad assicurare al figlio la completa autosufficienza economica, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro.
Orbene, nel caso in esame va rilevato che la figlia in virtù della suddetta borsa di Per_2
studio, percepisce un compenso annuo lordo di € 16.350,00 da cui vanno detratti imposte e contributi.
Ciò posto, occorre evidenziare, in primo luogo, la temporaneità del compenso derivante dalla borsa di studio e in secondo luogo, la circostanza che il reddito percepito dalla figlia Per_2
risulta invero esiguo per ritenere che la predetta abbia raggiunto la piena autosufficienza economica.
Alla stregua delle richiamate considerazioni ritiene la Corte, con riguardo alla situazione della figlia che non sussistono i presupposti per la revoca del contributo paterno al suo Per_2
mantenimento e quindi per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
-5. Ancora va rilevato che, quanto alla circostanza che entrambi i figli non coabiterebbero più con la madre, la si duole dell'omessa considerazione da parte del giudice di primo Pt_1
grado della circostanza secondo cui il figlio condurrebbe in locazione un immobile a Per_1
Chieti mentre la figlia , avrebbe intrapreso una convivenza con il proprio compagno, Per_2
argomentando al riguardo che il padre avrebbe appreso dette circostanze de CP_2
relato da alcuni suoi pazienti che abiterebbero nel medesimo edificio del compagno della figlia.
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Ebbene, nella fattispecie, esclusi i presupposti per il contributo paterno al mantenimento del figlio occorre esaminare se possa ritenersi provata l'assenza di coabitazione tra la Per_1
figlia che – si ribadisce – non può ritenersi economicamente autosufficiente, e Per_2
l'odierna appellata assegnataria della casa coniugale.
Al riguardo la Corte ritiene che la circostanza riferita dal in sede di separazione CP_2
(al verbale di udienza del 22/9/2021) non suffragata da alcun elemento probatorio non sia idonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto stabile di convivenza tra la figlia e il compagno, tale da indurre a ritenere che sia cessata la coabitazione della predetta con la madre nella casa familiare.
Tanto rilevato, e pur volendo prescindere dalla generica e non provata allegazione difensiva, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha del resto affermato sull'argomento che “la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337- sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019).
Contrariamente a quanto argomentato dalla appellante, la mera circostanza che la figlia
è stata vista entrare nel palazzo in cui abita il compagno non consente di escludere Per_2
che la stessa si allontani dalla casa coniugale per tempi brevi, salvo poi rientrarvi all'occorrenza, potendo, al contrario, presumersi che la predetta pernotti talvolta presso il compagno a Napoli in quanto logisticamente più vicino all'Università, ove ella svolge il dottorato di ricerca, rispetto alla casa familiare che, come già detto, è ubicata in Benevento.
In conclusione, incontestata la destinazione iniziale alle esigenze abitative familiari dei figli della appellata non risulta fornita alcuna prova dell'intervenuta autosufficienza economica della figlia ancorché attualmente certamente destinataria di una borsa di studio Per_2
universitaria.
Ne consegue che allo stato non possono ritenersi del tutto superati, come del resto già argomentato dal giudice di prime cure, i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. e che, pertanto, permane in capo alla il diritto all'assegnazione della casa coniugale. CP_1
L'appello proposto deve essere pertanto rigettato.
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-6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi a norma del DM n. 55\14, aggiornato dal DM n. 37\18 e n. 147\2022, in considerazione del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate (art. 4 comma 4).
-7. Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 qua-ter T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Benevento n. 1910/2023pubblicata il 26/9/2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre il 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) pone a carico della parte appellante, e della parte appellante in via incidentale, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, se dovuto
Così deciso in Napoli, il 6/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida D'Onofrio Dott.ssa Efisia Gaviano
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