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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4303/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti N. 5 Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140011444055000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140011444055000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 507/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento notificata in data
4.07.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa alle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, notificate in data 23.10.2014 per ICI 2004-2005, deducendo a motivi l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici, nonchè la prescrizione quinquennale dei tributi ex art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ADER, la quale provava la valida notifica delle cartelle di pagamento alla data indicata e aggiungeva che la contribuente aveva avanzato in data 29.04.2019 e in data 29.06.2023 due istanze di definizione agevolata del carico tributario pendente, tra cui erano state indicate anche le suddette due cartelle di pagamento.
All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero l'ADER ha provato la valida notifica delle cartelle di pagamento alla data indicata nonchè la presentazione di due istanze, in data 29.04.2019 e in data 29.06.2023, con la quale la contribuente ha chiesto la definizione agevolata del carico tributario pendente, tra cui ebbe ad indicare anche le suddette due cartelle di pagamento.
Orbene, la presentazione di tali istanze, di cui l'ultima è del 29.06.2023, comporta sia il riconoscimento della valida notifica delle cartelle di pagamento, sia il riconoscimento dell'esistenza del debito tributario, per cui esse hanno comportato l'interruzione del tempo prescrizionale, che alla data della notifica dell'atto impugnato, non risulta non ancora maturato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4303/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti N. 5 Fabb. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140011444055000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140011444055000 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 507/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'intimazione di pagamento notificata in data
4.07.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e relativa alle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, notificate in data 23.10.2014 per ICI 2004-2005, deducendo a motivi l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici, nonchè la prescrizione quinquennale dei tributi ex art. 2948 n. 4 c.c.
Si costituiva in giudizio l'ADER, la quale provava la valida notifica delle cartelle di pagamento alla data indicata e aggiungeva che la contribuente aveva avanzato in data 29.04.2019 e in data 29.06.2023 due istanze di definizione agevolata del carico tributario pendente, tra cui erano state indicate anche le suddette due cartelle di pagamento.
All'esito dell'udienza, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero l'ADER ha provato la valida notifica delle cartelle di pagamento alla data indicata nonchè la presentazione di due istanze, in data 29.04.2019 e in data 29.06.2023, con la quale la contribuente ha chiesto la definizione agevolata del carico tributario pendente, tra cui ebbe ad indicare anche le suddette due cartelle di pagamento.
Orbene, la presentazione di tali istanze, di cui l'ultima è del 29.06.2023, comporta sia il riconoscimento della valida notifica delle cartelle di pagamento, sia il riconoscimento dell'esistenza del debito tributario, per cui esse hanno comportato l'interruzione del tempo prescrizionale, che alla data della notifica dell'atto impugnato, non risulta non ancora maturato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro 300,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri come per legge.