Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 145
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Decadenza e prescrizione del credito erariale

    In mancanza della costituzione della Regione Campania, ente impositore, non è stata documentata la rituale e tempestiva notifica del prodromico avviso di accertamento. Pertanto, devono ritenersi intervenute la decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione triennale del credito erariale.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha accolto il ricorso del contribuente per decadenza e prescrizione, implicitamente rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 145
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo