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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11920/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015956661000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22266/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella impugnata, con vittoria di spese a favore del difensore.
La resistente AdER ha concluso come segue: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore;
nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Per la convenuta Regione Campania nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 8.06.2025; il ricorrente Nominativo_1 di Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 23.06.2025; la resistente AdER si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; la convenuta Regione Campania non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 ed il ricorrente ha depositato memorie illustrative;
all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Nominativo_1 di Ricorrente_1 propone impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2025 0015956661 000 – notificata in data 8.05.2025- avente ad oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 dell'importo complessivo di €231,84: eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione e comunque la prescrizione del credito erariale per mancata notifica di atti prodromici, doglianze ribadite con la memoria illustrativa.
La resistente AdER con le controdeduzioni eccepisce il difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore per l'attività preliminare all'emissione della cartella impugnata.
Il ricorso è da ritenere fondato e da accogliere per i seguenti motivi: in mancanza di costituzione della convenuta Regione Campania, ente impositore, non risulta documentata la rituale tempestiva notifica del prodromico avviso di accertamento n.964026694328 richiamato nell'atto in questa sede impugnato e dunque devono ritenersi intervenute la decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione triennale del credito erariale.
Spese compensate, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto pagamento della tassa da parte del ricorrente.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11920/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015956661000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22266/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella impugnata, con vittoria di spese a favore del difensore.
La resistente AdER ha concluso come segue: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore;
nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Per la convenuta Regione Campania nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 8.06.2025; il ricorrente Nominativo_1 di Ricorrente_1 si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 23.06.2025; la resistente AdER si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; la convenuta Regione Campania non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 ed il ricorrente ha depositato memorie illustrative;
all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Nominativo_1 di Ricorrente_1 propone impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2025 0015956661 000 – notificata in data 8.05.2025- avente ad oggetto la tassa automobilistica dell'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 dell'importo complessivo di €231,84: eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione e comunque la prescrizione del credito erariale per mancata notifica di atti prodromici, doglianze ribadite con la memoria illustrativa.
La resistente AdER con le controdeduzioni eccepisce il difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore per l'attività preliminare all'emissione della cartella impugnata.
Il ricorso è da ritenere fondato e da accogliere per i seguenti motivi: in mancanza di costituzione della convenuta Regione Campania, ente impositore, non risulta documentata la rituale tempestiva notifica del prodromico avviso di accertamento n.964026694328 richiamato nell'atto in questa sede impugnato e dunque devono ritenersi intervenute la decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione triennale del credito erariale.
Spese compensate, non essendo stata prodotta la prova dell'avvenuto pagamento della tassa da parte del ricorrente.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.