Versione
25 novembre 1973
25 novembre 1973
Art. 9.
Con effetto dal 1 gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 , alla parola "stipendio" e' aggiunto "e del corrispondente assegno perequativo".
Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:
Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Con effetto dal 1 gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 , alla parola "stipendio" e' aggiunto "e del corrispondente assegno perequativo".
Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:
Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 20/08/1974 n. 816 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 20 agosto 1974 · 1.6274753
[…] percezione dei diritti non venga raggiunto un importo pari al minimo garantito dagli artt. 148 e 169 del D.P.R. n. 1229, nel testo modificato da ultimo con l\'art. 9 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e cioe\' non venga raggiunto l\'importo dello stipendio e del corrispondente assegno perequativo degli impiegati civili dello Stato cui gli ufficiali giudiziari e loro
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 31/12/2006, n. 1Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria - composta dai signori magistrati:, Zocca Avv. Adalberto Presidente Monfeli Dr. Aldo Consigliere Ginestra Dr. Giuseppe Consigliere rel. Ha pronunciato la seguente DECISIONE e sequestro,conseryativo Nel giudizio di responsabilita/iscritto al n.1/11 • del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Generale nei confronti del sig. EL IC rico, Ufficiale Giudiziario della Pretura di Acri (Cosenza). VISTO l'atto introduttivo del giudizio; VISTI tutti gli atti e documenti di causa; UDITA alla pubblica udienza del 16 settembre 991 la relazione del …Leggi di più...
- art. 155 D.P.R. 1229/1959·
- danno erariale·
- art. 52 T.U. Corte dei conti·
- prescrizione·
- tassa del 95%·
- ius moderandi·
- responsabilità contabile·
- Ufficiale giudiziario·
- sequestro conservativo·
- art. 83 legge di contabilità generale dello Stato