Articolo 9 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 novembre 1973
Art. 9.
Con effetto dal 1 gennaio 1973 nel primo e nel secondo comma degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , relativo all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, sostituiti con l' articolo 4 della legge 29 novembre 1971, n. 1048 , alla parola "stipendio" e' aggiunto "e del corrispondente assegno perequativo".
Con effetto dalla stessa data gli articoli 155 e 171, secondo e terzo comma, del decreto surrichiamato sono sostituiti dai seguenti:
Art. 155. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Art. 171. - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'ammontare del trattamento per stipendio e per assegno perequativo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novantacinque per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
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