Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.
Articolo 1 della Legge 15 novembre 2000, n. 348
Articolo 2
- Legge 15 novembre 2000, n. 348
Articolo 1 della Legge 15 novembre 2000, n. 348
Versione
29 novembre 2000
29 novembre 2000
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 25/06/2025, n. 105
- Trib. Urbino, sentenza 02/12/2025, n. 306
- Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2572
- Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4286
- Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1540
- Trib. Trapani, sentenza 25/02/2025, n. 125
- Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 321
- Articolo 32 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
- Articolo 5 della Legge 12 ottobre 2017, n. 153
- Articolo 4 della Legge 18 agosto 2000, n. 248