Articolo 1 della Legge 15 novembre 2000, n. 348
Articolo 2
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29 novembre 2000
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la coperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.
Entrata in vigore il 29 novembre 2000