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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/08/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 522 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 522 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Sancasciani n.23, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRACA IRENE, P_ C.F._2 elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via Case Dipinte n.4, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/04/2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 12/02/2021 il SI. chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Pisa (PI) il 03/10/1993 con la SI.ra , dalla cui unione sono nati, il 04/08/1994 la IG P_
, e il 29/12/1996 il figlio La separazione personale tra le parti veniva Per_1 Persona_2 omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 21/07/2014.
Si costituiva parte resistente in data 17/05/2021, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
In data 04/10/2022 veniva emessa la sentenza n.1203/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data
05/10/2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo con ordinanza in pari data per il prosieguo del prosieguo dell'ulteriore attività istruttoria.
Con note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, reiterate in data
24/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e depositavano il testo delle condizioni concordate. Con ordinanza del 03/06/2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. Con atto congiunto del 24/06/2025, le parti rinunciavano, espressamente, ai termini di cui all'art.190 c.p.c. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La rinuncia congiunta delle parti ai termini di cui all'art.190 c.p.c. deve essere accolta, tenuto conto della manifestazione espressa.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in composizione collegiale si è già pronunciato, con la sentenza sullo status n. 1203/2022, cui è seguita la rimessione sul ruolo per l'attività istruttoria relativa al merito.
Sulle altre domande, per le quali è stata svolta anche attività istruttoria, con note congiunte le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo che può essere recepito, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse, tenuto conto anche della posizione dei figli, per il quale permane un obbligo di versamento al Per_2 contributo di mantenimento a carico del padre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, essendo studente universitario ed ancora convivente con la madre, e per l'altra IG, , già Per_1
2 autonoma economicamente, in quanto assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in atti.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DISPONE che il IG. continuerà a corrispondere al figlio l'assegno di Pt_1 Per_2 mantenimento per la somma di Euro 500,00 fino all'indipendenza economica dello stesso, fintanto che il figlio manterrà con la madre il domicilio prevalente. L'importo è da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT annuale a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Le parti hanno concordato di corrispondere al 50% al figlio la Per_2 paghetta settimanale, comprensiva delle spese per la benzina, inserendo la voce tra le spese straordinarie, tutte le altre spese straordinarie resteranno regolate come previsto negli accordi di separazione vigenti;
2) DISPONE la revoca dell'obbligo a carico del SI. al versamento del contributo al Pt_1 mantenimento della IG;
Per_1
3) REVOCA l'assegnazione della casa familiare, avendo la IG.ra rinunciato alla domanda P_ di assegnazione della casa coniugale, in quanto la stessa è stata venduta e le parti hanno ripartito il ricavato della vendita della casa coniugale di cui erano comproprietari al 50%, non al 50%, ma alle condizioni concordate nell'accordo preventivamente sottoscritto dalle parti e pertanto Euro 110.000 al IG. ed Euro 220.000 alla IG.ra , la quale pertanto ha Pt_1 P_ ottenuto dalla vendita 110.000 Euro in più del IG. Pt_1
4) REVOCA l'assegno di mantenimento a favore della SI.ra . La IG.ra ha dichiarato P_ P_ di rinunciare all'assegno di divorzio richiesto in sede giudiziaria, avendo ottenuto la suddetta maggior somma dal riparto delle somme di cui alla vendita dell'immobile in comproprietà.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: i beni contenuti nella casa coniugale, comprati in costanza di matrimonio, sono rimasti alla IGnora;
P_
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 21/08/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 522 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), Via Sancasciani n.23, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRACA IRENE, P_ C.F._2 elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via Case Dipinte n.4, presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/04/2025
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 12/02/2021 il SI. chiedeva venisse pronunciata, alle Parte_1 condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Pisa (PI) il 03/10/1993 con la SI.ra , dalla cui unione sono nati, il 04/08/1994 la IG P_
, e il 29/12/1996 il figlio La separazione personale tra le parti veniva Per_1 Persona_2 omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del 21/07/2014.
Si costituiva parte resistente in data 17/05/2021, contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
In data 04/10/2022 veniva emessa la sentenza n.1203/2022 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data
05/10/2022, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rimessione sul ruolo con ordinanza in pari data per il prosieguo del prosieguo dell'ulteriore attività istruttoria.
Con note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/02/2025, reiterate in data
24/03/2025 in sostituzione dell'udienza del 15/04/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e depositavano il testo delle condizioni concordate. Con ordinanza del 03/06/2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. Con atto congiunto del 24/06/2025, le parti rinunciavano, espressamente, ai termini di cui all'art.190 c.p.c. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La rinuncia congiunta delle parti ai termini di cui all'art.190 c.p.c. deve essere accolta, tenuto conto della manifestazione espressa.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale in composizione collegiale si è già pronunciato, con la sentenza sullo status n. 1203/2022, cui è seguita la rimessione sul ruolo per l'attività istruttoria relativa al merito.
Sulle altre domande, per le quali è stata svolta anche attività istruttoria, con note congiunte le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo che può essere recepito, considerato che le condizioni concordate dalle parti appaiono coerenti con la situazione personale e patrimoniale delle stesse, tenuto conto anche della posizione dei figli, per il quale permane un obbligo di versamento al Per_2 contributo di mantenimento a carico del padre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, essendo studente universitario ed ancora convivente con la madre, e per l'altra IG, , già Per_1
2 autonoma economicamente, in quanto assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in atti.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DISPONE che il IG. continuerà a corrispondere al figlio l'assegno di Pt_1 Per_2 mantenimento per la somma di Euro 500,00 fino all'indipendenza economica dello stesso, fintanto che il figlio manterrà con la madre il domicilio prevalente. L'importo è da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT annuale a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Le parti hanno concordato di corrispondere al 50% al figlio la Per_2 paghetta settimanale, comprensiva delle spese per la benzina, inserendo la voce tra le spese straordinarie, tutte le altre spese straordinarie resteranno regolate come previsto negli accordi di separazione vigenti;
2) DISPONE la revoca dell'obbligo a carico del SI. al versamento del contributo al Pt_1 mantenimento della IG;
Per_1
3) REVOCA l'assegnazione della casa familiare, avendo la IG.ra rinunciato alla domanda P_ di assegnazione della casa coniugale, in quanto la stessa è stata venduta e le parti hanno ripartito il ricavato della vendita della casa coniugale di cui erano comproprietari al 50%, non al 50%, ma alle condizioni concordate nell'accordo preventivamente sottoscritto dalle parti e pertanto Euro 110.000 al IG. ed Euro 220.000 alla IG.ra , la quale pertanto ha Pt_1 P_ ottenuto dalla vendita 110.000 Euro in più del IG. Pt_1
4) REVOCA l'assegno di mantenimento a favore della SI.ra . La IG.ra ha dichiarato P_ P_ di rinunciare all'assegno di divorzio richiesto in sede giudiziaria, avendo ottenuto la suddetta maggior somma dal riparto delle somme di cui alla vendita dell'immobile in comproprietà.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: i beni contenuti nella casa coniugale, comprati in costanza di matrimonio, sono rimasti alla IGnora;
P_
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, nella camera di conSIlio del 21/08/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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