Articolo 2 della Legge 16 marzo 1976, n. 78
Articolo 1
Versione
9 aprile 1976
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 9 aprile 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente