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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 632/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel. Dott.ssa Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato l'1.02.2024, a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 34899/2023 pubblicata il 13.12.2023
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da delega allegata all'atto di citazione in C.F._2 riassunzione, dagli Avv. Domenico NIGRO e Isidoro DI GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano Corso di Porta Vittoria 54
-APPELLANTI e ATTORI IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_1 delega in atti, dagli Avv. Davide GUARDAMGNA, Edoardo ARBASINO e Davide ROMANI, con studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate 2, presso cui è elettivamente domiciliata
- APPELLATA e CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. rispettivamente depositati l'l1 e il 16 dicembre 2024:
Per e : Pt_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda di parte attrice, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione di controparte, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: pagina 1 di 17 Per l'appellante Parte_1 a) in accoglimento della opposizione ritenere e dichiarare nuLL i contratti di lease and back (contratto n° U0043174) per il trattore e (contratto n° U0043175) per la rotopressa, i c.d. contratti integrativi del 3\4\2013 e le compravendite dei due mezzi agricoli in favore della concedente avvenute con fatture emesse da in favore della convenuta in Parte_1 data 11\12\12 (n° 4 e 5 2012), perché integranti un rapporto contrattuale affetto da nuLLtà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 c.c., comma 2, art. 1343 c.c. e/o artt. 1344, 2744 c.c., quali norme imperative che vietano il patto commissorio e per gli effetti annullare e\o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione dichiarando che nulla è dovuto dall'attore. b) In conseguenza della pronuncia supra a) condannare l'opposta, attesa l'impossibilità della restituzione dei beni acquistati all'attore, al risarcimento del danno nella misura pari ai prezzi di vendita dei due beni rispettivamente in € 74.481,44 per ciò che attiene il trattore (contratto n° U0043174) e di € 7.552,71 (contratto n° U0043175) per ciò che attiene la oltre Parte_3 interessi moratori e rivalutazione monetaria dall'emissione delle fatture al soddisfo ed alla restituzione delle somme incassate per i leasing ed i contratti integrativi pari ad €.31.930,00 per il trattore ed a €.3.014,74 per la con rivalutazione ed interessi, in quell'altra Parte_3 somma maggiore o minore che la Corte riterrà dovuta anche equitativamente ed oltre al risarcimento del danno causato dalla illegittima sottrazione del trattore che non ha potuto essere impiegato nell'azienda, da liquidarsi equitativamente ed al valore del bene venduto in
€. 20.000, come comprovato dalla documentazione prodotta da parte concludente al n° 7 del fasc. appello o in €. 12.332, pari al ricavato dalla vendita o in quell'altra somma da quantificarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione. c) In via gradata rispetto alla domanda sub a), nella non temuta ipotesi in cui non fosse dichiarata la chiesta nuLLtà, valutati insussistenti i motivi di risoluzione azionati da parte dell'opposta, per gli effetti ritenere e dichiarare che i contratti di leasing sono da ritenersi risolti a causa del grave inadempimento di essa convenuta e condannare la stessa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari ai prezzi di vendita dei due beni rispettivamente in € 74.481,44 per ciò che attiene il trattore (contratto n° U0043174) e di €. 7.552,71 (contratto n° U0043175) per ciò che attiene la rotopressa o in quell'altra somma da liquidarsi equitativamente, oltre alla restituzione delle prestazioni effettuate in € 31.930,00 per il trattore ed in € 3.014,74 per la ed oltre al risarcimento del danno causato dalla Parte_3 illegittima sottrazione del trattore che non ha potuto essere impiegato all'azienda, da liquidarsi equitativamente ed al valore del bene venduto in €. 20.000, come comprovato dalla documentazione prodotta da parte concludente al n° 7 del fasc. appello o in €. 12.332 pari al ricavato dalla vendita o in quell'altra somma da quantificarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione. d) Nella non temuta ipotesi di accoglimento della avversaria domanda di risoluzione, ritenere e dichiarare il diritto di parte concludente alla restituzione dei canoni pagati per i leasing, anche in applicazione dell'art. 1526 cc., salvo l'eventuale altrui diritto ad equo compenso, e\o alla riduzione della somma dovuta per penale di risoluzione anche mediante detrazione dalla stessa dei canoni pagati e mediante riduzione ad equità di essa penale, in uno alla restituzione della somma di €. 20.000 pari al valore effettivo del trattore all'atto della vendita o in via gradata a quella di €. 12.332 pari al ricavato della vendita, con rivalutazione ed interessi e della somma di €.
6.000 pagata dal concludente prima della risoluzione con bonifico del 21\6\14, con interessi e rivalutazione, o delle somme, maggiori o minori, da determinarsi in via equitativa. e) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi equitativamente.
pagina 2 di 17 f) Accogliere tutte le altre domande avanzate in giudizio da e che qui si Parte_1 intendono letteralmente riproposte e trascritte e segnatamente quelle relative ai motivi di ricorso per Cassazione dichiarati assorbiti nell'Ordinanza n°34899\2023. g) In via istruttoria si insiste nella richiesta di CTU al fine di accertare se gli interessi e comunque le somme pagate in esecuzione ai contratti di finanziamento e di leasing o, comunque i vantaggi economici avuti dalla odierna opposta o, nel caso di effettiva diversità dei soggetti Cont erogatori, da entrambe le società del gruppo di cui è evidente il collegamento, siano superiori al tasso soglia di cui alla legge 108\96 ed al DL 70\2011. Con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio. Per l'appellante Parte_2 h) Ritenere e dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico o comunque annullare il d.i. opposto e in accoglimento della domanda supra a) di espressamente Parte_1 riproposta nell'atto di opposizione da parte del concludente, ritenere e dichiarare nuLL i contratti di leasing azionati con il d.i. opposto (nn. 43174 del 3\12\2012 e n° 43175 del 3\12\2013) e conseguentemente inefficaci i contratti di fideiussione. i) Ritenere e dichiarare nuLL ed inopponibili al concludente i patti aggiuntivi e modificativi dei contratti di leasing. l) In accoglimento dei motivi di opposizione ritenere e dichiarare nuLL i contratti di fideiussione e\o le clausole di essi ritenute vessatorie e contra legem stante la applicazione della disciplina di cui al d.Leg.vo 206\2005 e conseguentemente, annullare il decreto ingiuntivo opposto e le sentenze gravate, anche perché la competenza era del Tribunale di Siracusa o, comunque, dichiarare la nuLLtà dei contratti di fideiussione perché privi di data e\o la nuLLtà delle singole clausole di essi per i motivi trattati nell'atto di appello e nei motivi di ricorso dichiarati assorbiti. m) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi equitativamente, con interessi e rivalutazione. n) Accogliere tutte le altre domande avanzate in giudizio da e che qui si Parte_2 intendono letteralmente riproposte e trascritte segnatamente quelle relative ai motivi di ricorso per Cassazione dichiarati assorbiti nell'Ordinanza n°34899\2023. Con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio”.
Per : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, giudicare in via preliminare
- revocare la dichiarazione di contumacia dell'appellata in riassunzione;
- rilevata la tardività delle domande di risarcimento e restituzione sub lett. b), c) e d) delle conclusioni avversarie, dichiararne l'inammissibilità; in via principale respingere, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte da e Pt_1 [...] e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della riconsegna alla Parte_2 [...] in data 5 ottobre 2018 del Controparte_1 Parte_4 115 + CARICATORE (telaio n. ZKDL3002WQTS10107) e condannare: A) a consegnare alla n. 1 Parte_1 Controparte_1
2008 - (matricola n. A1153039; così come meglio Parte_5 Pt_6 indicato nelle fatture d'acquisto; doc. I, doc. 04 fascicolo di primo grado); B) e a pagare, in solido, alla medesima Parte_1 Parte_2 [...]
€ 35.009,38 o la diversa (maggiore o minore) somma che dovesse essere Controparte_1 accertata, oltre interessi ex art. 6 delle condizioni generali (purché nei limiti del tasso soglia) e spese (comprese quelle liquidate nel decreto ingiuntivo opposto); pagina 3 di 17 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare per i motivi di cui in atto e a pagare, in Pt_1 Parte_2 solido, alla € 67.797,15 o la diversa (maggiore o minore) Controparte_1 somma che dovesse essere accertata e compensare tale importo con quello che, a qualsiasi titolo, dovesse essere stato riconosciuto a e/o condannando questi Pt_1 Parte_2 ultimi a pagare alla l'eventuale residuo ad essa dovuto;
Controparte_1 in via istruttoria respingere, perché esplorativa e quindi inammissibile, la richiesta avversaria di CTU contabile. Con vittoria delle spese tutte di causa per tutti e tre i gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione, comprensive di IVA, CPA e della percentuale di rimborso delle spese generali.
2. Si chiede inoltre che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pa 1. In data 12.05.2008 (di seguito, per brevità, ”) acquistò presso la Parte_1 ditta F.LL ZA Concessionaria SAME di Modica una rotopressa GaLLgnani al prezzo di € 21.500,00; successivamente, in data 5.03.2010, acquistò presso il medesimo rivenditore un trattore al prezzo di € 93.000,00. Pt_4
Pa Per entrambi gli acquisiti stipulò contestualmente con la BNP AS Lease UP sa (di seguito , che erogava le somme direttamente alla società venditrice, due contratti di CP_2 finanziamento agrario (il contratto n. Q0018794 per il finanziamento della e il Parte_3 contratto n. S0000105 per il finanziamento del trattore), rilasciando a rimborso del finanziamento di € 21.000,00 ed € 67.000,00 rispettivamente 8 e 10 effetti cambiari per Co complessivi € 24.093,76 ed € 81.019,30, mentre il padre (di seguito ”) Parte_2 aveva prestato fideiussione. Pa Successivamente , non riuscendo a pagare le rate concordate, stipulò il 3.12.2012 due contratti di sale and lease back con la società BNP AS Leasing Solutions s.p.a. (in forma abbreviata, come da visura in atti, , in seguito per brevità Controparte_1 Co anche solo - controllata dall'originaria concedente - in relazione ai quali CP_4 Pa prestava nuovamente fideiussione. In particolare, concedeva in leasing a il CP_4 trattore (contratto n. U0043174) per l'importo complessivo di € 62.782,85+IVA e la Parte_3
(contratto n. U0043175) per l'importo di € 6.363,28 + IVA.
Solo dopo la stipula dei suddetti contratti, i beni venivano acquistati in data 11.12.2012 da Pa nei confronti della quale emetteva due fatture di vendita (n. 4 e 5/2012 CP_4 Pa rispettivamente di € 74.481,44 ed € 7.552,71, somme che affermava mai corrisposte). Le somme derivanti dall'acquisto venivano destinate direttamente da su CP_4 Pa Cont autorizzazione di (doc.ti G e H fascicolo primo grado ), all'originaria concedente ( per una parte - pari alla somma di € 61.555,20 - ad estinzione del contratto di CP_2 finanziamento agrario relativo al trattore e per € 6.241,95 ad estinzione di quello riguardante la rotopressa, mentre la restante somma derivante dalla vendita veniva destinata al pagamento delle prime rate relative ai due contratti di leasing.
pagina 4 di 17 Pa In data 3.04.2013, in ragione della mancata corresponsione di alcune rate, e CP_4 stipulavano due accordi modificativi dei contratti di locazione finanziaria n. U0043174 (trattore) e n. U0043175 (rotopressa) al fine di prevedere una rimodulazione del piano finanziario, con riduzione dei corrispettivi periodici mediante la proroga della durata del contratto e dei termini di pagamento. L'accordo prevedeva la definitiva acquisizione, a Pa beneficio della concedente, di tutti i canoni già versati e la rinuncia da parte di “ad ogni azione, diritto, o pretesa nei confronti del Concedente in merito alle modifiche al Contratto di leasing (...), anche con riferimento al bene che ne forma oggetto”.
A fronte del pagamento di complessivi € 19.535,00 e perdurando l'inadempimento, la
- con raccomandata del 26.3.2014 ricevuta il 3.4.2014 - comunicava la risoluzione CP_4 dei due contratti U0043174 e U0043175 ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni generali (clausola risolutiva espressa) e chiedeva la restituzione dei beni. Chiedeva altresì (il 3.9.2015) e otteneva (il 12.12.2015) dal Tribunale di Milano - sulla base dei medesimi contratti - il decreto ingiuntivo n. 37392/2015 con cui veniva intimato all'utilizzatore di consegnare i beni oggetto dei contratti di leasing nonché di pagare alla ricorrente, in solido con il fideiussore, ex art. 15 delle Condizioni generali, la somma di € 45.109,38 a titolo di canoni insoluti e a titolo di indennità di risoluzione, pari alla “somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di sconto”, oltre interessi di mora ex art. 8 delle Condizioni generali.
Pa Co
e proponevano due separate opposizioni al decreto ingiuntivo (rubricate al n. 19498/2016 R.G. e al n. 33421/2016 R.G.) deducendo la nuLLtà del decreto per mancata allegazione della procura alle liti nonché la nuLLtà dei contratti di sale and lease back azionati per “carenza di causa, simulazione, violazione di norme imperative e del divieto di patto commissorio”, la Co conseguente nuLLtà dei contratti modificativi del 3.4.2013 e delle relative fideiussioni. aveva inoltre invocato l'inopponibilità a sé dei patti aggiuntivi, l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. e della disciplina a favore del consumatore.
Si costituiva in entrambi i giudizi la (indicando quale proprio Controparte_1
C.F. e P.I. , contestando ogni addebito e chiedendo la conferma del decreto P.IVA_1 Pa ingiuntivo opposto o comunque la condanna di a restituire i beni e di entrambi gli odierni appellanti in riassunzione a pagare, in solido, quanto dovuto a seguito della risoluzione dei contratti per fatto e colpa dell'utilizzatore.
I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 4436/2018 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione dei confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandone la Parte_2 definitiva esecutività, con condanna degli opponenti alla rifusione a controparte delle spese di lite.
Pa Co
2. Con atto di citazione notificato in data 16.11.2018, e proponevano appello avverso la citata pronuncia, censurando l'operato del Tribunale: per non aver deliberato sull'eccezione di nuLLtà del decreto a fronte della dedotta carenza della procura alle liti;
per la mancata allegazione, alla richiesta del decreto ingiuntivo, degli atti integrativi dei contratti di leasing del
3.4.2013, prodotti solo in corso di giudizio, con inammissibile mutatio libeLL; per non aver ritenuto nulle le operazioni di sale and lease back per iLLceità della causa o per violazione del divieto del patto commissorio, senza valutare l'evidente scopo di garanzia (nonché di adempimento di un precedente debito) e non di finanziamento dei due contratti;
per non aver considerato la mancanza di prova circa l'effettiva corresponsione del prezzo di vendita pagina 5 di 17 “dirottato” per il ripianamento di altre passività nei confronti di soggetto collegato all'acquirente-concedente e per l'inidoneità degli ordini di bonifico prodotti da controparte (docc. G e H) a costituire prova dei pagamenti, mancando una quietanza del terzo percettore delle somme;
per la mancata valutazione, ai fini della nuLLtà dei leasing, della non contestualità ma della singolare anteriorità della stipula di essi (3.12.2013) rispetto alla vendita dei beni (11.12.2013); per la mancata valutazione del rapporto di comprovata “unicità dei soggetti nella complessa gestione della pratica” e conseguente rigetto dell'eccezione di nuLLtà, stante la pretesa identità tra acquirente/concedente e società beneficiaria della maggior parte del pagamento del prezzo;
per aver utilizzato un criterio empirico di valutazione della congruità del prezzo di acquisto dei beni rispetto al loro valore reale, senza dar conto della “sorprendente corrispondenza tra i prezzi del leasing e l'importo delle somme da restituire per il finanziamento, aumentato dell'importo della prima rata di leasing”; per avere erroneamente respinto l'eccezione relativa all'accertata risoluzione dei contratti in base alla clausola contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali, a seguito dell'accertata tolleranza e dei comportamenti concludenti da parte della creditrice;
per la mancata applicazione dell'art. 1526 Co c.c. e la mancata riduzione della penale;
nonché, con riferimento alla posizione del solo , per non aver considerato il venir meno delle garanzie inizialmente da questi prestate in ragione dell'inopponibilità al fideiussore dei patti modificativi comportanti modifiche peggiorative in ordine ai tempi di prestazione della garanzia;
per non aver ritenuto applicabile alla fideiussione la disciplina relativa al codice del consumo, che avrebbe reso presuntivamente vessatorie le clausole di cui agli artt. 1 e 5 del contratto di garanzia;
per avere infine ritenuto infondata - oltre che generica - la contestazione relativa alla pretesa usurarietà dei contratti di leasing.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, la condanna di FG alla riconsegna dei
[...] beni (il trattore veniva riconsegnato il 5.10.2018 a seguito di esecuzione forzata) e la condanna di entrambi gli appellanti a pagare in solido l'importo di € 45.109,38, oltre interessi e spese. Con la comparsa conclusionale riduceva la domanda ad € 35.009,38, dando atto CP_4 della vendita del trattore avvenuta il 24 maggio 2019 per l'importo di € 10.000,00. Con la Pa memoria di replica eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva;
in ogni caso, contestava il preteso prezzo di vendita affermando che dal sito Motornet.it eurotax il valore di un trattore avente le medesime caratteristiche veniva stimato in € 20.600,00 se venduto al concessionario e in € 23.600,00 se acquistato dal concessionario.
Con sentenza n. 1787/2020 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e confermava la pronuncia impugnata, ritenendo che:
- l'errore materiale contenuto nella procura, relativamente all'identificazione di e P.IVA, CP_6 risultava superato dalla spendita della corretta denominazione sociale e dalla corretta indicazione della sede del soggetto conferente il mandato, individuato nella “BNP AS Leasing Solutions s.p.a. (in forma abbreviata , già ”; Controparte_1 CP_7
- l'asserito superamento dei contratti di leasing azionati con il decreto ingiuntivo in ragione degli accordi integrativi del 3.4.2013, prodotti solo con l'atto di opposizione e non azionati, era da escludere in quanto tali accordi si limitavano a modificare le modalità di pagamento, senza interferire con l'accoglimento delle pretese svolte nel giudizio monitorio;
pagina 6 di 17 - le censure relative alla pretesa nuLLtà delle operazioni di sale and lease back erano infondate poiché non vi era coincidenza tra soggetto acquirente e soggetto creditore, elemento essenziale per ipotizzare l'iLLceità dell'operazione;
- non poteva considerarsi fittizio il pagamento del corrispettivo per la vendita dei beni, poiché il venditore aveva ricevuto un beneficio economico correlativo al prezzo di vendita tramite l'estinzione della residua parte del finanziamento in essere con terzi, a mezzo della delegazione di pagamento dallo stesso disposta, nonché mediante la compensazione di una parte del prezzo con i primi canoni del leasing;
- l'effettività del pagamento risultava comprovata dalla documentazione in atti, incluso il bonifico eseguito e le fatture, la cui emissione successiva alla stipula dei contratti di leasing era irrilevante sotto il profilo della validità dell'operazione, trattandosi di aspetto relativo alla regolamentazione contabile del rapporto e al suo profilo fiscale, perfezionandosi la vendita al momento del consenso, presumibilmente intervenuto prima del versamento dell'intero corrispettivo;
- l'ipotizzata situazione di cointeressenza, se non di comunanza di interessi, tra società creditrice e venditrice (essendo l'una controllante dell'altra) non era sufficiente a dimostrare l'iLLceità del contratto, non essendo state fornite prove concrete di un indebito vantaggio;
- anche qualora si fosse accolta una diversa interpretazione degli elementi di fatto, l'iLLceità del contratto non sarebbe stata comunque configurabile in assenza di una sproporzione tra il prezzo di vendita dei beni e il loro valore effettivo, circostanza che gli appellanti non avevano dimostrato;
- l'ulteriore eccezione secondo cui vi sarebbe stata una tolleranza all'inadempimento, incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, era infondata in quanto una rinuncia alla facoltà contrattuale di comminare la risoluzione di diritto avrebbe dovuto essere esplicitamente formulata, il che non era affatto avvenuto;
- la domanda fondata sull'art. 1526 c.c. era da considerare improponibile in quanto formulata quando ancora i beni non erano stati restituiti;
Co
- la doglianza del fideiussore in ordine alla sopravvenienza di accordi peggiorativi in suo sfavore era infondata in quanto lo stesso aveva espressamente accettato, per ciascun contratto, la proroga di 50 mesi, anche con riferimento alle proprie garanzie. Infondata, ed anzi ai limiti dell'inammissibilità, era anche l'eccezione di usurarietà dei contratti di locazione finanziaria, in assenza di allegazione di elementi concreti, la cui acquisizione era affidata alla richiesta di C.T.U. contabile dal carattere esplorativo.
Pa Co 3. La sentenza d'appello veniva impugnata da e con ricorso unitario per cassazione fondato su 25 motivi cinque dei quali, e precisamente queLL dall'undicesimo al quindicesimo prospettanti tutti una violazione degli artt. 1344 e 2744 c.c., sono stati esaminati in via preliminare dalla Cassazione ed accolti, con conseguente assorbimento degli altri.
In particolare:
- con l'undicesimo motivo, i ricorrenti censuravano la sentenza della Corte d'Appello per non aver rilevato la nuLLtà dei contratti di sale and lease back, evidenziando che la stipula del leasing in data antecedente rispetto alla vendita dei beni denotava uno sviamento della causa pagina 7 di 17 contrattuale dalla funzione di finanziamento a quella di garanzia. Tale circostanza avrebbe consentito al concedente di acquisire i beni senza corrispettivo, in violazione del principio secondo cui la vendita deve precedere o quantomeno accompagnare la stipula del leasing;
- con il dodicesimo motivo, i ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'Appello in merito alla valutazione del patto commissorio, rilevando che il giudice di merito aveva ritenuto necessaria la coesistenza dei tre indici rivelatori del patto (situazione debitoria preesistente o contestuale alla vendita, sproporzione tra prezzo di vendita e valore reale del bene alienato, identità tra soggetto creditore e concedente), mentre la consolidata giurisprudenza di legittimità ammetteva anche la presenza solo parziale o l'assenza di alcuni di essi per configurare la violazione del divieto del patto commissorio;
- con il tredicesimo motivo, i ricorrenti denunciavano la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'esclusione dell'identità tra società erogatrice del leasing-compratrice ( e società creditrice originaria ( , laddove la Corte CP_4 CP_2
d'Appello, senza considerare il rapporto di cointeressenza tra le due società, aveva incomprensibilmente prospettato la tesi delle parti appellanti riferendola a una asserita “identità tra creditore e il venditore”, che sarebbe peraltro lo stesso Parte_2
- con il quattordicesimo motivo, i ricorrenti deducevano l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella compartecipazione societaria e cointeressenza economica tra l'acquirente- concedente e la società creditrice beneficiaria dei pagamenti derivanti dal lease and back, elemento rilevante per valutare la nuLLtà di tale contratto. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il controllo di una società sull'altra, ma non ne aveva tratto le conseguenze giuridiche necessarie;
- con il quindicesimo motivo, i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nell'applicazione del c.d. “fatto notorio” in materia di valutazione della congruità del prezzo di vendita dei beni, basandosi su una generica affermazione circa il degrado dei mezzi agricoli senza fondarsi su accertamenti tecnici o criteri oggettivi.
4. Con ordinanza n. 34899/2023 la Suprema Corte riteneva che le due rationes decidendi poste dalla Corte d'Appello a fondamento del rigetto dell'eccezione di nuLLtà per violazione del patto commissorio violassero i principi di diritto affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla prima ratio decidendi, secondo la quale la vendita con leasing di ritorno può costituire patto commissorio vietato solo se i soggetti dell'operazione sono due e se acquirente del bene (in garanzia) e creditore coincidono, la Cassazione ha osservato che “non occorre identità di parti, ossia non occorre che creditore e acquirente coincidano perché si possa configurare un patto commissorio (arg. ex Cass. 22903/208, che afferma come il divieto si estenda a qualsiasi negozio utilizzato per conseguire in concreto il risultato vietato dall'ordinamento). E tuttavia occorre considerare che qui non c'è affatto una diversità di parti, posto che l'acquirente ha, si, usato il corrispettivo per estinguere un precedente debito del venditore, ma è pur sempre rimasto creditore di quest'ultimo (del pagamento dei canoni di leasing). In sostanza, l'operazione rimane duale: tra un soggetto che ha bisogno di denaro (per estinguere un debito precedente) ed un altro che si presta a finanziarlo, in cambio della pagina 8 di 17 garanzia fornita da beni mobili. La circostanza che il corrispettivo della vendita, anziché costituire un finanziamento diretto (soldi che vanno al venditore finanziato), costituisce un finanziamento indiretto (soldi che vanno al creditore del venditore finanziato) non sposta alcunché. Resta il fatto che l'operazione è tra due, e non tra tre soggetti: il venditore a cui serve denaro (non importa se per usarlo direttamente o per estinguere un precedente debito) ed il venditore [rectius: l'acquirente n.d.r.] che glielo fornisce (non importa se direttamente a lui, o al creditore). Dunque del tutto errata è la tesi che non vi sia identità tra creditore e acquirente: l'acquirente è creditore della somma che ha utilizzato sotto forma di corrispettivo della vendita per estinguere il debito del venditore, somma di cui ha pattuito la restituzione mediante canoni di leasing.”
Quanto alla seconda ratio decidendi, la Cassazione evidenziava l'erroneità della conclusione della Corte di merito secondo cui, non essendovi sproporzione tra il valore dei beni venduti e il corrispettivo (che svolge la funzione di finanziamento), non potrebbe configurarsi patto commissorio. Ciò contrasta, afferma la Suprema Corte, con quanto ribadito dalla propria consolidata giurisprudenza “nel senso che <non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilievo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rilevatori>> (Cass, 16367/2023). Infatti, l'accertamento della esistenza di un patto commissorio non è vincolato dalla coesistenza necessaria di quei tre indici, in quanto <<l'intento elusivo del divieto legale patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale garanzia piuttosto che a quello scambio, sicché il giudice non deve limitarsi verificare solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma tenuto ad accertare funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta essere, restando tal fine irrilevanti sia natura obbligatoria reale dei momento temporale cui l'effetto traslativo destinato verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati sua attuazione e perfino l'identità soggetti abbiano stipulato i negozi collegati, complessi misti>> (Cass. 27362/ 2021). Nella fattispecie, l'utilizzatore aveva in essere un debito (non scaduto, in quanto il leasing precedente era ancora in essere) con una diversa società del gruppo BPN AS. Ha concluso un accordo con altra società del gruppo BPN AS, seppure controllante la prima, in base al quale, per avere il denaro sufficiente ad estinguere il debito in essere, ha venduto a quest'ultima un bene, ma non con l'intento di alienarlo e privarsene, in cambio di denaro utile ad estinguere il debito che aveva, bensì con l'intento di finanziarsi, ossia di usare, si, il corrispettivo per estinguere il debito, ma nello stesso tempo mantenendo il godimento dei beni. Ciò è stato possibile mediante la stipula che, peraltro significativamente ha preceduto la vendita, di un leasing, alla cui estinzione la proprietà sarebbe ritornata al venditore. Non è dunque da escludersi, in questa vicenda uno scopo di garanzia della vendita stessa, rispetto al finanziamento. pagina 9 di 17 E dunque il giudice di rinvio dovrà accertare l'esistenza di un patto commissorio in base ai principi di diritto innanzi enunciati”.
5. In data 1.03.2024 FG e FP citavano in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
[...] in forma abbreviata (C.F. e Controparte_8 Controparte_9
P.I. )”, riproponendo integralmente i motivi di ricorso in Cassazione, in virtù di P.IVA_1 quanto statuito dalla Suprema Corte, e precisando le proprie conclusioni come in epigrafe formulate.
Si costituiva in giudizio ( , deducendo Controparte_1 CP_4 preliminarmente l'inammissibilità per tardività delle domande nuove di risarcimento e restitutive avversarie nonché l'infondatezza nel merito delle richieste dedotte.
6. All'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024 con trattazione cartolare;
a quest'ultima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7. In via preliminare, è opportuno osservare come la ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovendo innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti (Cass. n. 26545/2024).
In ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, i limiti e l'oggetto di tale giudizio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di Cassazione, che non può essere sindacata né elusa in sede di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità.
Questo Collegio, dovendo dar seguito alle indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, è chiamata pertanto, come indicato dalla stessa Suprema Corte, ad “accertare l'esistenza di un patto commissorio in base ai principi di diritto” richiamati e a pronunciarsi nei limiti delle domande proposte in conseguenza del giudizio di legittimità ex artt. 389 e 394 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzi tutto riconosciuta l'ammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dagli odierni appellanti in riassunzione, salva la valutazione di fondatezza o meno nel merito riservata al prosieguo.
E ciò per un duplice ordine di motivi.
Il primo, con riferimento alla domanda restitutoria, è che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa il pagamento effettuato in base a un contratto nullo per iLLceità della CP_4 causa e contrarietà a norme imperative (come nel caso di specie) configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue, diversamente dalla nuLLtà per contrarietà al buon costume, la ripetibilità di quanto sia stato pagato per il disposto dell'art. 2033 cod. civ. D'altro canto,
pagina 10 di 17 l'irripetibilità di ciò che in base a un contratto nullo per violazione di norme imperative è stato pagato si porrebbe in antitesi con la ratio della sanzione di nuLLtà del contratto stesso, volta al mantenimento dello status quo ante. Infatti, la sentenza che pronuncia la nuLLtà di un contratto ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante come se il contratto non fosse mai stato concluso: pertanto, se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione, secondo le regole della ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. n. 21410/2010; Cass. n. 11973/1995 e già Cass. n. 3788/1971). Pa Co In secondo luogo, la trascrizione delle conclusioni rassegnate da e nell'atto di appello contemplava la domanda di declaratoria della nuLLtà dei contratti di leasing azionati con il decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a seguito di tali contratti, con condanna altresì al risarcimento del danno “nel limite complessivo pari all'ammontare dell'importo di cui al d.i. opposto, anche a seguito della consegna dei beni avvenuta in data 5/10/2018 ed alla privazione dell'impresa degli strumenti di lavoro”. D'altro canto la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, dedotta da controparte con riferimento all'atto di citazione in riassunzione, non comporta, fermi i fatti costitutivi di essa, prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella già dedotta e, pertanto, non dà luogo a una domanda nuova (Cass. n. 16367/2023).
8. Prima di passare all'esame del merito, pare opportuno altresì ricordare che il contratto denominato sale and lease back, nella sua struttura socialmente tipica, costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende un proprio bene di natura strumentale all'esercizio della sua attività a un'impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all'alienante che, per poter utilizzare il bene, le corrisponde un canone e ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d'opzione a un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo del bene stesso.
Più precisamente, alla scadenza del contratto, l'alienante-utilizzatore potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per l'acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione. A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing ordinario, contratto con cui l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel sale and lease back, posto che un bene siffatto è già in proprietà del seller-lessee, l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde - come sottolineato in dottrina - all'esigenza di (auto)finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto.
La tipicità sociale del contratto de quo nonché la meritevolezza - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. - degli interessi perseguiti attraverso tale tipologia contrattuale costituiscono, del resto, dati ormai acquisiti anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche da ultimo, ha ribadito come il sale and lease back si configura “come un'operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non pagina 11 di 17 agevolmente collocabile sul mercato, conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto” (da ultimo, Cass. n. 4664/2021; Cass. n. 18327/2018). Si tratta, dunque, di “operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente, volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico, che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto" (così Cass. 6 luglio 2017, n. 16646).
Peraltro, proprio “la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto, e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell'operazione di «lease back»: e, segnatamente, a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di «lease back» possa costituire il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ." (così, nuovamente, Cass. ord. n. 18327 del 2018, cit.)
Se, dunque, si deve “ritenere, in linea di massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del «lease back», in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, resta, nondimeno, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art. 2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per iLLceità della causa, con la nuLLtà, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., in relazione all'art. 1418, comma 2, cod. civ." (così Cass. n. 5438/2006; Cass. n. 21402/2017; Cass. n. 18327/2018).
In particolare, si è ritenuto che il patto commissorio sia “ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa
o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (così Cass. n. 23553/2020; nello stesso senso già Cass. n. 9466/2004)
In tal modo, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nuLLtà radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612). Pertanto, in ogni ipotesi in cui quest'ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell'ipotesi di mancato adempimento di un'obbligazione assunta per causa pagina 12 di 17 indipendente dalla predetta cessione, è ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138).
9. Passando ora all'esame della concreta fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve ritenere, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle specifiche indicazioni Pa espresse nell'ordinanza di rinvio, che tra e fu certamente concluso un lease back CP_4 cd. anomalo.
In primo luogo, è pacifico in atti che vi sia identità delle parti tra creditore e acquirente. Infatti, se è pur vero che l'acquirente ha usato il corrispettivo della vendita per estinguere, su indicazione del venditore, un precedente debito dello stesso, è anche vero che la banca è rimasta creditrice di quest'ultimo per ciò che attiene al pagamento dei canoni di leasing. Come puntualmente evidenziato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio “In sostanza, l'operazione rimane duale: tra un soggetto che ha bisogno di denaro (per estinguere un debito precedente) ed un altro che si presta a finanziarlo, in cambio della garanzia fornita da beni mobili. La circostanza che il corrispettivo della vendita, anziché costituire un finanziamento diretto (soldi che vanno al venditore finanziato), costituisce un finanziamento indiretto (soldi che vanno al creditore del venditore finanziato) non sposta alcunché. Resta il fatto che l'operazione è tra due, e non tra tre soggetti: il venditore a cui serve denaro (non importa se per usarlo direttamente o per estinguere un precedente debito) ed il venditore che glielo fornisce (non importa se direttamente a lui, o al creditore).” Pa In secondo luogo, il contratto di sale and lease back stipulato tra e non CP_4 corrisponde alla tipica finalità di finanziamento propria di tale schema negoziale, ma è stato concepito con l'unico scopo di garantire un credito pregresso della banca nei confronti del soggetto venditore-utilizzatore.
In particolare, vi sono molteplici indici sintomatici comprovanti la circostanza che la complessiva operazione negoziale è stata nella specie posta in essere al fine di eludere il divieto del patto commissorio: 1) la vendita successiva alla stipulazione del leasing. Il contratto di sale and lease back (vendita-leasing) consente, come già detto, all'imprenditore di vendere alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest'ultima gli concederà in leasing. Nel caso di specie l'inversione temporale delle due azioni (leasing-vendita) è un elemento significativo, come evidenziato nella stessa ordinanza di rinvio. Infatti, dimostra che la vendita non aveva una reale funzione di trasferimento della proprietà con finalità di finanziamento, bensì serviva unicamente a creare un meccanismo che consentiva alla banca di mantenere il Pa controllo sui beni di pur nell'apparente rispetto delle regole contrattuali del leasing.
2) Il collegamento societario tra e CP_4 CP_2
Un altro elemento centrale ai fini della qualificazione di un patto commissorio è dato dalla relazione tra il soggetto acquirente ( e la prima banca creditrice ( . Come CP_4 CP_2 Contr evidenziato nel corso del giudizio, fa parte del gruppo ed è controllata da CP_4 Pa
istituto bancario con il quale intratteneva preesistenti rapporti di credito, avendo CP_2 con lo stesso stipulato il contratto di finanziamento agrario ai sensi degli artt. 43 e segg. D. Lgs. n. 385/1993. pagina 13 di 17 Orbene, nei casi in cui il sale and lease back venga concluso da un soggetto che, pur formalmente distinto dal soggetto con cui è stato stipulato il primo finanziamento, appartiene al medesimo gruppo societario1, è evidente che tali soggetti condividono un'identica sfera di interessi e dunque l'operazione non può essere considerata neutrale dal punto di vista finanziario, bensì espressione di un'unica strategia volta a garantire il recupero del credito. Nel caso di specie, un riscontro plastico della comune sfera di interessi esistente fra le due società è dato dalla mail che il 5.10.2012, quindi due mesi prima dell'erogazione dei leasing e Pa della sottoscrizione da parte di della delegazione di pagamento, invia alla ditta CP_4
ZA (venditrice dei beni a FG), al fine di comunicare il residuo importo ancora dovuto da Pa
in relazione ai finanziamenti agrari sottoscritti da quest'ultimo con la scheda CP_2 anagrafica del cliente tratta dal sistema della così garantendo a quest'ultima la CP_2 restituzione delle somme scadute mediante trattenuta dal prezzo di vendita.
3) La destinazione del prezzo di vendita. Un ulteriore elemento determinante per la qualificazione dell'operazione è l'utilizzo del corrispettivo derivante dalla vendita del bene. La Cassazione (sentenza n. 10805/1995) ha escluso la validità del contratto di sale and lease back quando il prezzo della vendita non viene utilizzato per finanziare nuove attività produttive, ma è interamente destinato a ripianare passività pregresse o a garantire il pagamento delle rate di leasing. Nel caso di specie, il prezzo di vendita dei beni mobili oggetto del contratto, calcolato con le modalità di cui al punto che precede, è stato impiegato, per oltre quattro quinti, per estinguere passività esistenti in favore di e, per la restante parte, per pagare la CP_2 prima rata dei due contratti di leasing. Nulla è rimasto al venditore per il finanziamento delle proprie attività produttive, elemento che dimostra come il contratto sia stato concepito non per ottenere liquidità a scopo di investimento, ma esclusivamente per garantire la banca creditrice. Non a caso, come già sottolineato, vi è piena corrispondenza tra il prezzo di vendita dei beni (al netto degli importi dovuti a titolo di primo canone dei contratti di leasing, anch'essi ricompresi nel prezzo di vendita) e le somme che dovevano essere pagate alla controllante per CP_2
l'estinzione del prestito agrario, a ulteriore conferma dello scopo di garanzia della complessa operazione contrattuale. E' evidente, pertanto, che i due contratti di sale and lease back siano stati stipulati dalle parti con la sola finalità di garantire l'estinzione del debito preesistente, senza alcuna reale necessità operativa di stipulare un contratto di leasing, peraltro ben più vantaggioso per CP_11 rispetto alle pattuizioni dei precedenti finanziamenti agrari. Se dunque l'elemento determinante ai fini dell'accertamento della nuLLtà delsale and lease back è la finalità di garanzia dell'operazione, indipendentemente dalla veste formale assunta dai contratti, nel caso di specie non si ravvisano elementi idonei a dimostrare che l'operazione fosse volta a un effettivo investimento dell'impresa venditrice-utilizzatrice, né che il prezzo di vendita sia stato determinato sulla base di criteri di mercato, essendo stato piuttosto calcolato in funzione della necessità di ripianare debiti pregressi e coprire la prima rata dei contratti di leasing.
4) Lo stato di difficoltà economica del venditore-utilizzatore. 1 Dalle visure in atti (docc. C e D fascicolo si evince che la società è società CP_12 CP_2 collegata e controllante l'odierna convenuta in riassunzione. pagina 14 di 17 Pa Dall'analisi della documentazione in atti emerge che si trovava, al momento della sottoscrizione dei due contratti di sale and lease back in una situazione di difficoltà economica (ulteriore indice sintomatico del carattere fittizio dell'operazione), ben nota a In CP_4 Pa particolare, , già cliente di per altri rapporti di finanziamento in sofferenza, viene CP_2 valutato nel report della banca dati Cerved allegato da quale doc. 9 al ricorso CP_4 monitorio come soggetto “a rischio elevato” con “nessun fido consigliato”. Dalla stessa visura emergono 11 protesti cambiari e di assegni verificatisi tra il 2010 e il 2012 per importi compresi tra i 3.000,00 e gli 8.000,00 euro.
10. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la nuLLtà dell'operazione di sale and lease back per violazione dell'art. 2744 c.c. Alla declaratoria di nuLLtà consegue, per ciascuna parte, l'obbligo restitutorio di quanto percepito sulla base di rapporti privi di effetto. Quanto all'obbligo di restituzione dei beni, stante l'impossibilità di restituzione del trattore, Pa alienato da a terzi, va pertanto riconosciuto a favore di l'ammontare del relativo CP_4 prezzo di vendita riportato nella fattura n. 4/2012 allegata al ricorso monitorio e pari a € 74.481,44, oltre all'ammontare dei canoni versati in ragione del relativo contratto di sale and lease back, diversi dal primo, in quanto restituito con il prezzo di vendita, e pari ad € 19.535,00. Diversamente va detto con riferimento al prezzo di vendita della , che è stata invece Parte_3 Parte rottamata dallo stesso n relazione a tale bene va pertanto disposta la restituzione in favore Pa di del solo importo di € 3.014,74 per canoni pagati in relazione al contratto di sale and lease back. Come ha avuto modo di affermare la Cassazione, anche a Sezioni Unite, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super- interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nuLLtà contrattuale (Cass. n. 61/2023; Cass. n. 7677/2025). Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria formulata dalla difesa degli odierni attori in riassunzione, l'obbligazione della restituzione del prezzo, conseguente alla dichiarazione di nuLLtà di un contratto di compravendita, costituisce debito di valuta, avendo ad oggetto, fin dal suo sorgere, il pagamento di una somma determinata di denaro, e non è perciò suscettibile di rivalutazione in riferimento alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta, sopravvenuta alla stipulazione del contratto stesso. Pa Non può inoltre trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da per asseriti danni provocati all'azienda agricola dalla privazione del trattore dal 5.10.2018 “danno certamente sussistente, ma la cui quantificazione si affida ad un criterio equitativo”. Occorre invero osservare che il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa e che pertanto lo stesso, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, dall'altro lato, non ricomprende anche l'accertamento del pagina 15 di 17 pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 13515/2022).
11. ha chiesto, nell'ipotesi di dichiarazione di nuLLtà dei contratti di leasing, la CP_4 restituzione della somma di € 67.797,15 versata a in esecuzione delle delegazioni di CP_2 Pa pagamento ricevute da l'11.12.2012 e, in particolare, quanto ad € 61.555,20, versata per l'estinzione del contratto di finanziamento agrario n. 50000105, e, quanto ad € 6.241,95, per l'estinzione del contratto di finanziamento agrario n. Q0018794 (docc. G e H fascicolo
. CP_4
La domanda formulata dalla convenuta in riassunzione va qualificata, a seguito della dichiarazione di nuLLtà dei contratti di leasing, come di ripetizione di indebito, avendo la banca Pa adempiuto all'obbligazione assunta da con il contratto di finanziamento agrario. Va in proposito ritenuto provato l'effettivo pagamento da parte di di quanto dallo CP_4 stesso dovuto alla avendo prodotto la stampa della videata Parte_2 CP_2 CP_4 informatica del bonifico effettuato il 18.12.2012, con l'annotazione della sua avvenuta esecuzione e l'indicazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) idoneo a verificare l'effettiva esecuzione del bonifico, consentendone la tracciabilità (docc. G1 e H1 fascicolo
. CP_4 Pa
va pertanto condannato a corrispondere a la somma di € 67.797,15, oltre CP_4 interessi legali dalla domanda al saldo.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza all'esito complessivo del giudizio (che ha visto l'accoglimento della sola pretesa restitutoria avanzata dalla difesa e l'accoglimento della domanda subordinata formulata dalla Parte_2 difesa di e della sua entità, ritiene la Corte di compensare per i 2/3 le spese CP_4 Pa Co sostenute da e con quelle di e condannare quest'ultima al pagamento della CP_4 residua parte di 1/3 che liquida, tenuto conto delle note spese in atti:
quanto al primo grado, in € 3.629,46 per compensi ed € 190,66 per spese;
quanto al giudizio d'appello, in € 5.454,00 per compensi ed € 268,00 per spese;
quanto al giudizio di legittimità, in € 3.317,16 per compensi ed € 581,66 per spese;
quanto al giudizio di rinvio, in € 6.111,30 per compensi ed € 268,00 per spese il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Va infine disattesa la domanda svolta dagli appellanti in riassunzione di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge, stante la solo parziale soccombenza di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da e , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 a) dichiara la nuLLtà dei contratti di lease and back n. U0043175 (per la rotopressa) e n. 0043174 (per il trattore) e dei relativi contratti integrativi sottoscritti da Parte_1 in data 3.4.2013 e dei contratti di vendita dei due mezzi agricoli in favore della
[...] concedente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 37392 Cro. – n. 25115 Rep. emesso il 3.12.2015 nei confronti di e e Parte_1 Parte_2 condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 attesa l'impossibilità della restituzione del trattore, l'importo di € 74.481,44, nonché l'importo di € 19.535,00 per canoni versati in ragione del relativo contratto di sale and lease back diversi dal primo e, quanto al contratto di sale and lease back relativo alla rotopressa, l'importo di € 3.014,74 per canoni pagati, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
b) in accoglimento della domanda formulata in via subordinata da Controparte_1
condanna a corrispondere a controparte la somma
[...] Parte_1 di € 67.797,15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) respinge la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 ex art. 96 c.p.c.;
d) dichiara le spese di lite compensate nella misura dei 2/3 e pone il terzo residuo, come di seguito liquidato, a carico di Controparte_1
quanto al primo grado, in € 3.629,46 per compensi ed € 190,66 per spese;
quanto al giudizio d'appello, in € 5.454,00 per compensi ed € 268,00 per spese;
quanto al giudizio di legittimità, in € 3.317,16 per compensi ed € 581,66 per spese;
quanto al giudizio di rinvio, in € 6.111,30 per compensi ed € 268,00 per spese, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente rel. Dott.ssa Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato l'1.02.2024, a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 34899/2023 pubblicata il 13.12.2023
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, come da delega allegata all'atto di citazione in C.F._2 riassunzione, dagli Avv. Domenico NIGRO e Isidoro DI GIOVANNI, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano Corso di Porta Vittoria 54
-APPELLANTI e ATTORI IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 P.IVA_1 delega in atti, dagli Avv. Davide GUARDAMGNA, Edoardo ARBASINO e Davide ROMANI, con studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate 2, presso cui è elettivamente domiciliata
- APPELLATA e CONVENUTA IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI, come precisate nei fogli di p.c. rispettivamente depositati l'l1 e il 16 dicembre 2024:
Per e : Pt_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda di parte attrice, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione di controparte, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: pagina 1 di 17 Per l'appellante Parte_1 a) in accoglimento della opposizione ritenere e dichiarare nuLL i contratti di lease and back (contratto n° U0043174) per il trattore e (contratto n° U0043175) per la rotopressa, i c.d. contratti integrativi del 3\4\2013 e le compravendite dei due mezzi agricoli in favore della concedente avvenute con fatture emesse da in favore della convenuta in Parte_1 data 11\12\12 (n° 4 e 5 2012), perché integranti un rapporto contrattuale affetto da nuLLtà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 c.c., comma 2, art. 1343 c.c. e/o artt. 1344, 2744 c.c., quali norme imperative che vietano il patto commissorio e per gli effetti annullare e\o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente statuizione dichiarando che nulla è dovuto dall'attore. b) In conseguenza della pronuncia supra a) condannare l'opposta, attesa l'impossibilità della restituzione dei beni acquistati all'attore, al risarcimento del danno nella misura pari ai prezzi di vendita dei due beni rispettivamente in € 74.481,44 per ciò che attiene il trattore (contratto n° U0043174) e di € 7.552,71 (contratto n° U0043175) per ciò che attiene la oltre Parte_3 interessi moratori e rivalutazione monetaria dall'emissione delle fatture al soddisfo ed alla restituzione delle somme incassate per i leasing ed i contratti integrativi pari ad €.31.930,00 per il trattore ed a €.3.014,74 per la con rivalutazione ed interessi, in quell'altra Parte_3 somma maggiore o minore che la Corte riterrà dovuta anche equitativamente ed oltre al risarcimento del danno causato dalla illegittima sottrazione del trattore che non ha potuto essere impiegato nell'azienda, da liquidarsi equitativamente ed al valore del bene venduto in
€. 20.000, come comprovato dalla documentazione prodotta da parte concludente al n° 7 del fasc. appello o in €. 12.332, pari al ricavato dalla vendita o in quell'altra somma da quantificarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione. c) In via gradata rispetto alla domanda sub a), nella non temuta ipotesi in cui non fosse dichiarata la chiesta nuLLtà, valutati insussistenti i motivi di risoluzione azionati da parte dell'opposta, per gli effetti ritenere e dichiarare che i contratti di leasing sono da ritenersi risolti a causa del grave inadempimento di essa convenuta e condannare la stessa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari ai prezzi di vendita dei due beni rispettivamente in € 74.481,44 per ciò che attiene il trattore (contratto n° U0043174) e di €. 7.552,71 (contratto n° U0043175) per ciò che attiene la rotopressa o in quell'altra somma da liquidarsi equitativamente, oltre alla restituzione delle prestazioni effettuate in € 31.930,00 per il trattore ed in € 3.014,74 per la ed oltre al risarcimento del danno causato dalla Parte_3 illegittima sottrazione del trattore che non ha potuto essere impiegato all'azienda, da liquidarsi equitativamente ed al valore del bene venduto in €. 20.000, come comprovato dalla documentazione prodotta da parte concludente al n° 7 del fasc. appello o in €. 12.332 pari al ricavato dalla vendita o in quell'altra somma da quantificarsi in via equitativa con interessi e rivalutazione. d) Nella non temuta ipotesi di accoglimento della avversaria domanda di risoluzione, ritenere e dichiarare il diritto di parte concludente alla restituzione dei canoni pagati per i leasing, anche in applicazione dell'art. 1526 cc., salvo l'eventuale altrui diritto ad equo compenso, e\o alla riduzione della somma dovuta per penale di risoluzione anche mediante detrazione dalla stessa dei canoni pagati e mediante riduzione ad equità di essa penale, in uno alla restituzione della somma di €. 20.000 pari al valore effettivo del trattore all'atto della vendita o in via gradata a quella di €. 12.332 pari al ricavato della vendita, con rivalutazione ed interessi e della somma di €.
6.000 pagata dal concludente prima della risoluzione con bonifico del 21\6\14, con interessi e rivalutazione, o delle somme, maggiori o minori, da determinarsi in via equitativa. e) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi equitativamente.
pagina 2 di 17 f) Accogliere tutte le altre domande avanzate in giudizio da e che qui si Parte_1 intendono letteralmente riproposte e trascritte e segnatamente quelle relative ai motivi di ricorso per Cassazione dichiarati assorbiti nell'Ordinanza n°34899\2023. g) In via istruttoria si insiste nella richiesta di CTU al fine di accertare se gli interessi e comunque le somme pagate in esecuzione ai contratti di finanziamento e di leasing o, comunque i vantaggi economici avuti dalla odierna opposta o, nel caso di effettiva diversità dei soggetti Cont erogatori, da entrambe le società del gruppo di cui è evidente il collegamento, siano superiori al tasso soglia di cui alla legge 108\96 ed al DL 70\2011. Con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio. Per l'appellante Parte_2 h) Ritenere e dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico o comunque annullare il d.i. opposto e in accoglimento della domanda supra a) di espressamente Parte_1 riproposta nell'atto di opposizione da parte del concludente, ritenere e dichiarare nuLL i contratti di leasing azionati con il d.i. opposto (nn. 43174 del 3\12\2012 e n° 43175 del 3\12\2013) e conseguentemente inefficaci i contratti di fideiussione. i) Ritenere e dichiarare nuLL ed inopponibili al concludente i patti aggiuntivi e modificativi dei contratti di leasing. l) In accoglimento dei motivi di opposizione ritenere e dichiarare nuLL i contratti di fideiussione e\o le clausole di essi ritenute vessatorie e contra legem stante la applicazione della disciplina di cui al d.Leg.vo 206\2005 e conseguentemente, annullare il decreto ingiuntivo opposto e le sentenze gravate, anche perché la competenza era del Tribunale di Siracusa o, comunque, dichiarare la nuLLtà dei contratti di fideiussione perché privi di data e\o la nuLLtà delle singole clausole di essi per i motivi trattati nell'atto di appello e nei motivi di ricorso dichiarati assorbiti. m) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia e da liquidarsi equitativamente, con interessi e rivalutazione. n) Accogliere tutte le altre domande avanzate in giudizio da e che qui si Parte_2 intendono letteralmente riproposte e trascritte segnatamente quelle relative ai motivi di ricorso per Cassazione dichiarati assorbiti nell'Ordinanza n°34899\2023. Con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio”.
Per : Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, giudicare in via preliminare
- revocare la dichiarazione di contumacia dell'appellata in riassunzione;
- rilevata la tardività delle domande di risarcimento e restituzione sub lett. b), c) e d) delle conclusioni avversarie, dichiararne l'inammissibilità; in via principale respingere, perché infondate in fatto e in diritto, le domande tutte proposte da e Pt_1 [...] e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della riconsegna alla Parte_2 [...] in data 5 ottobre 2018 del Controparte_1 Parte_4 115 + CARICATORE (telaio n. ZKDL3002WQTS10107) e condannare: A) a consegnare alla n. 1 Parte_1 Controparte_1
2008 - (matricola n. A1153039; così come meglio Parte_5 Pt_6 indicato nelle fatture d'acquisto; doc. I, doc. 04 fascicolo di primo grado); B) e a pagare, in solido, alla medesima Parte_1 Parte_2 [...]
€ 35.009,38 o la diversa (maggiore o minore) somma che dovesse essere Controparte_1 accertata, oltre interessi ex art. 6 delle condizioni generali (purché nei limiti del tasso soglia) e spese (comprese quelle liquidate nel decreto ingiuntivo opposto); pagina 3 di 17 in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, condannare per i motivi di cui in atto e a pagare, in Pt_1 Parte_2 solido, alla € 67.797,15 o la diversa (maggiore o minore) Controparte_1 somma che dovesse essere accertata e compensare tale importo con quello che, a qualsiasi titolo, dovesse essere stato riconosciuto a e/o condannando questi Pt_1 Parte_2 ultimi a pagare alla l'eventuale residuo ad essa dovuto;
Controparte_1 in via istruttoria respingere, perché esplorativa e quindi inammissibile, la richiesta avversaria di CTU contabile. Con vittoria delle spese tutte di causa per tutti e tre i gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione, comprensive di IVA, CPA e della percentuale di rimborso delle spese generali.
2. Si chiede inoltre che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pa 1. In data 12.05.2008 (di seguito, per brevità, ”) acquistò presso la Parte_1 ditta F.LL ZA Concessionaria SAME di Modica una rotopressa GaLLgnani al prezzo di € 21.500,00; successivamente, in data 5.03.2010, acquistò presso il medesimo rivenditore un trattore al prezzo di € 93.000,00. Pt_4
Pa Per entrambi gli acquisiti stipulò contestualmente con la BNP AS Lease UP sa (di seguito , che erogava le somme direttamente alla società venditrice, due contratti di CP_2 finanziamento agrario (il contratto n. Q0018794 per il finanziamento della e il Parte_3 contratto n. S0000105 per il finanziamento del trattore), rilasciando a rimborso del finanziamento di € 21.000,00 ed € 67.000,00 rispettivamente 8 e 10 effetti cambiari per Co complessivi € 24.093,76 ed € 81.019,30, mentre il padre (di seguito ”) Parte_2 aveva prestato fideiussione. Pa Successivamente , non riuscendo a pagare le rate concordate, stipulò il 3.12.2012 due contratti di sale and lease back con la società BNP AS Leasing Solutions s.p.a. (in forma abbreviata, come da visura in atti, , in seguito per brevità Controparte_1 Co anche solo - controllata dall'originaria concedente - in relazione ai quali CP_4 Pa prestava nuovamente fideiussione. In particolare, concedeva in leasing a il CP_4 trattore (contratto n. U0043174) per l'importo complessivo di € 62.782,85+IVA e la Parte_3
(contratto n. U0043175) per l'importo di € 6.363,28 + IVA.
Solo dopo la stipula dei suddetti contratti, i beni venivano acquistati in data 11.12.2012 da Pa nei confronti della quale emetteva due fatture di vendita (n. 4 e 5/2012 CP_4 Pa rispettivamente di € 74.481,44 ed € 7.552,71, somme che affermava mai corrisposte). Le somme derivanti dall'acquisto venivano destinate direttamente da su CP_4 Pa Cont autorizzazione di (doc.ti G e H fascicolo primo grado ), all'originaria concedente ( per una parte - pari alla somma di € 61.555,20 - ad estinzione del contratto di CP_2 finanziamento agrario relativo al trattore e per € 6.241,95 ad estinzione di quello riguardante la rotopressa, mentre la restante somma derivante dalla vendita veniva destinata al pagamento delle prime rate relative ai due contratti di leasing.
pagina 4 di 17 Pa In data 3.04.2013, in ragione della mancata corresponsione di alcune rate, e CP_4 stipulavano due accordi modificativi dei contratti di locazione finanziaria n. U0043174 (trattore) e n. U0043175 (rotopressa) al fine di prevedere una rimodulazione del piano finanziario, con riduzione dei corrispettivi periodici mediante la proroga della durata del contratto e dei termini di pagamento. L'accordo prevedeva la definitiva acquisizione, a Pa beneficio della concedente, di tutti i canoni già versati e la rinuncia da parte di “ad ogni azione, diritto, o pretesa nei confronti del Concedente in merito alle modifiche al Contratto di leasing (...), anche con riferimento al bene che ne forma oggetto”.
A fronte del pagamento di complessivi € 19.535,00 e perdurando l'inadempimento, la
- con raccomandata del 26.3.2014 ricevuta il 3.4.2014 - comunicava la risoluzione CP_4 dei due contratti U0043174 e U0043175 ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni generali (clausola risolutiva espressa) e chiedeva la restituzione dei beni. Chiedeva altresì (il 3.9.2015) e otteneva (il 12.12.2015) dal Tribunale di Milano - sulla base dei medesimi contratti - il decreto ingiuntivo n. 37392/2015 con cui veniva intimato all'utilizzatore di consegnare i beni oggetto dei contratti di leasing nonché di pagare alla ricorrente, in solido con il fideiussore, ex art. 15 delle Condizioni generali, la somma di € 45.109,38 a titolo di canoni insoluti e a titolo di indennità di risoluzione, pari alla “somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di sconto”, oltre interessi di mora ex art. 8 delle Condizioni generali.
Pa Co
e proponevano due separate opposizioni al decreto ingiuntivo (rubricate al n. 19498/2016 R.G. e al n. 33421/2016 R.G.) deducendo la nuLLtà del decreto per mancata allegazione della procura alle liti nonché la nuLLtà dei contratti di sale and lease back azionati per “carenza di causa, simulazione, violazione di norme imperative e del divieto di patto commissorio”, la Co conseguente nuLLtà dei contratti modificativi del 3.4.2013 e delle relative fideiussioni. aveva inoltre invocato l'inopponibilità a sé dei patti aggiuntivi, l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. e della disciplina a favore del consumatore.
Si costituiva in entrambi i giudizi la (indicando quale proprio Controparte_1
C.F. e P.I. , contestando ogni addebito e chiedendo la conferma del decreto P.IVA_1 Pa ingiuntivo opposto o comunque la condanna di a restituire i beni e di entrambi gli odierni appellanti in riassunzione a pagare, in solido, quanto dovuto a seguito della risoluzione dei contratti per fatto e colpa dell'utilizzatore.
I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 4436/2018 il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione dei confermando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandone la Parte_2 definitiva esecutività, con condanna degli opponenti alla rifusione a controparte delle spese di lite.
Pa Co
2. Con atto di citazione notificato in data 16.11.2018, e proponevano appello avverso la citata pronuncia, censurando l'operato del Tribunale: per non aver deliberato sull'eccezione di nuLLtà del decreto a fronte della dedotta carenza della procura alle liti;
per la mancata allegazione, alla richiesta del decreto ingiuntivo, degli atti integrativi dei contratti di leasing del
3.4.2013, prodotti solo in corso di giudizio, con inammissibile mutatio libeLL; per non aver ritenuto nulle le operazioni di sale and lease back per iLLceità della causa o per violazione del divieto del patto commissorio, senza valutare l'evidente scopo di garanzia (nonché di adempimento di un precedente debito) e non di finanziamento dei due contratti;
per non aver considerato la mancanza di prova circa l'effettiva corresponsione del prezzo di vendita pagina 5 di 17 “dirottato” per il ripianamento di altre passività nei confronti di soggetto collegato all'acquirente-concedente e per l'inidoneità degli ordini di bonifico prodotti da controparte (docc. G e H) a costituire prova dei pagamenti, mancando una quietanza del terzo percettore delle somme;
per la mancata valutazione, ai fini della nuLLtà dei leasing, della non contestualità ma della singolare anteriorità della stipula di essi (3.12.2013) rispetto alla vendita dei beni (11.12.2013); per la mancata valutazione del rapporto di comprovata “unicità dei soggetti nella complessa gestione della pratica” e conseguente rigetto dell'eccezione di nuLLtà, stante la pretesa identità tra acquirente/concedente e società beneficiaria della maggior parte del pagamento del prezzo;
per aver utilizzato un criterio empirico di valutazione della congruità del prezzo di acquisto dei beni rispetto al loro valore reale, senza dar conto della “sorprendente corrispondenza tra i prezzi del leasing e l'importo delle somme da restituire per il finanziamento, aumentato dell'importo della prima rata di leasing”; per avere erroneamente respinto l'eccezione relativa all'accertata risoluzione dei contratti in base alla clausola contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali, a seguito dell'accertata tolleranza e dei comportamenti concludenti da parte della creditrice;
per la mancata applicazione dell'art. 1526 Co c.c. e la mancata riduzione della penale;
nonché, con riferimento alla posizione del solo , per non aver considerato il venir meno delle garanzie inizialmente da questi prestate in ragione dell'inopponibilità al fideiussore dei patti modificativi comportanti modifiche peggiorative in ordine ai tempi di prestazione della garanzia;
per non aver ritenuto applicabile alla fideiussione la disciplina relativa al codice del consumo, che avrebbe reso presuntivamente vessatorie le clausole di cui agli artt. 1 e 5 del contratto di garanzia;
per avere infine ritenuto infondata - oltre che generica - la contestazione relativa alla pretesa usurarietà dei contratti di leasing.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, la condanna di FG alla riconsegna dei
[...] beni (il trattore veniva riconsegnato il 5.10.2018 a seguito di esecuzione forzata) e la condanna di entrambi gli appellanti a pagare in solido l'importo di € 45.109,38, oltre interessi e spese. Con la comparsa conclusionale riduceva la domanda ad € 35.009,38, dando atto CP_4 della vendita del trattore avvenuta il 24 maggio 2019 per l'importo di € 10.000,00. Con la Pa memoria di replica eccepiva l'inammissibilità della produzione documentale in quanto tardiva;
in ogni caso, contestava il preteso prezzo di vendita affermando che dal sito Motornet.it eurotax il valore di un trattore avente le medesime caratteristiche veniva stimato in € 20.600,00 se venduto al concessionario e in € 23.600,00 se acquistato dal concessionario.
Con sentenza n. 1787/2020 la Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame e confermava la pronuncia impugnata, ritenendo che:
- l'errore materiale contenuto nella procura, relativamente all'identificazione di e P.IVA, CP_6 risultava superato dalla spendita della corretta denominazione sociale e dalla corretta indicazione della sede del soggetto conferente il mandato, individuato nella “BNP AS Leasing Solutions s.p.a. (in forma abbreviata , già ”; Controparte_1 CP_7
- l'asserito superamento dei contratti di leasing azionati con il decreto ingiuntivo in ragione degli accordi integrativi del 3.4.2013, prodotti solo con l'atto di opposizione e non azionati, era da escludere in quanto tali accordi si limitavano a modificare le modalità di pagamento, senza interferire con l'accoglimento delle pretese svolte nel giudizio monitorio;
pagina 6 di 17 - le censure relative alla pretesa nuLLtà delle operazioni di sale and lease back erano infondate poiché non vi era coincidenza tra soggetto acquirente e soggetto creditore, elemento essenziale per ipotizzare l'iLLceità dell'operazione;
- non poteva considerarsi fittizio il pagamento del corrispettivo per la vendita dei beni, poiché il venditore aveva ricevuto un beneficio economico correlativo al prezzo di vendita tramite l'estinzione della residua parte del finanziamento in essere con terzi, a mezzo della delegazione di pagamento dallo stesso disposta, nonché mediante la compensazione di una parte del prezzo con i primi canoni del leasing;
- l'effettività del pagamento risultava comprovata dalla documentazione in atti, incluso il bonifico eseguito e le fatture, la cui emissione successiva alla stipula dei contratti di leasing era irrilevante sotto il profilo della validità dell'operazione, trattandosi di aspetto relativo alla regolamentazione contabile del rapporto e al suo profilo fiscale, perfezionandosi la vendita al momento del consenso, presumibilmente intervenuto prima del versamento dell'intero corrispettivo;
- l'ipotizzata situazione di cointeressenza, se non di comunanza di interessi, tra società creditrice e venditrice (essendo l'una controllante dell'altra) non era sufficiente a dimostrare l'iLLceità del contratto, non essendo state fornite prove concrete di un indebito vantaggio;
- anche qualora si fosse accolta una diversa interpretazione degli elementi di fatto, l'iLLceità del contratto non sarebbe stata comunque configurabile in assenza di una sproporzione tra il prezzo di vendita dei beni e il loro valore effettivo, circostanza che gli appellanti non avevano dimostrato;
- l'ulteriore eccezione secondo cui vi sarebbe stata una tolleranza all'inadempimento, incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, era infondata in quanto una rinuncia alla facoltà contrattuale di comminare la risoluzione di diritto avrebbe dovuto essere esplicitamente formulata, il che non era affatto avvenuto;
- la domanda fondata sull'art. 1526 c.c. era da considerare improponibile in quanto formulata quando ancora i beni non erano stati restituiti;
Co
- la doglianza del fideiussore in ordine alla sopravvenienza di accordi peggiorativi in suo sfavore era infondata in quanto lo stesso aveva espressamente accettato, per ciascun contratto, la proroga di 50 mesi, anche con riferimento alle proprie garanzie. Infondata, ed anzi ai limiti dell'inammissibilità, era anche l'eccezione di usurarietà dei contratti di locazione finanziaria, in assenza di allegazione di elementi concreti, la cui acquisizione era affidata alla richiesta di C.T.U. contabile dal carattere esplorativo.
Pa Co 3. La sentenza d'appello veniva impugnata da e con ricorso unitario per cassazione fondato su 25 motivi cinque dei quali, e precisamente queLL dall'undicesimo al quindicesimo prospettanti tutti una violazione degli artt. 1344 e 2744 c.c., sono stati esaminati in via preliminare dalla Cassazione ed accolti, con conseguente assorbimento degli altri.
In particolare:
- con l'undicesimo motivo, i ricorrenti censuravano la sentenza della Corte d'Appello per non aver rilevato la nuLLtà dei contratti di sale and lease back, evidenziando che la stipula del leasing in data antecedente rispetto alla vendita dei beni denotava uno sviamento della causa pagina 7 di 17 contrattuale dalla funzione di finanziamento a quella di garanzia. Tale circostanza avrebbe consentito al concedente di acquisire i beni senza corrispettivo, in violazione del principio secondo cui la vendita deve precedere o quantomeno accompagnare la stipula del leasing;
- con il dodicesimo motivo, i ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'Appello in merito alla valutazione del patto commissorio, rilevando che il giudice di merito aveva ritenuto necessaria la coesistenza dei tre indici rivelatori del patto (situazione debitoria preesistente o contestuale alla vendita, sproporzione tra prezzo di vendita e valore reale del bene alienato, identità tra soggetto creditore e concedente), mentre la consolidata giurisprudenza di legittimità ammetteva anche la presenza solo parziale o l'assenza di alcuni di essi per configurare la violazione del divieto del patto commissorio;
- con il tredicesimo motivo, i ricorrenti denunciavano la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'esclusione dell'identità tra società erogatrice del leasing-compratrice ( e società creditrice originaria ( , laddove la Corte CP_4 CP_2
d'Appello, senza considerare il rapporto di cointeressenza tra le due società, aveva incomprensibilmente prospettato la tesi delle parti appellanti riferendola a una asserita “identità tra creditore e il venditore”, che sarebbe peraltro lo stesso Parte_2
- con il quattordicesimo motivo, i ricorrenti deducevano l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella compartecipazione societaria e cointeressenza economica tra l'acquirente- concedente e la società creditrice beneficiaria dei pagamenti derivanti dal lease and back, elemento rilevante per valutare la nuLLtà di tale contratto. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il controllo di una società sull'altra, ma non ne aveva tratto le conseguenze giuridiche necessarie;
- con il quindicesimo motivo, i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 comma 2 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nell'applicazione del c.d. “fatto notorio” in materia di valutazione della congruità del prezzo di vendita dei beni, basandosi su una generica affermazione circa il degrado dei mezzi agricoli senza fondarsi su accertamenti tecnici o criteri oggettivi.
4. Con ordinanza n. 34899/2023 la Suprema Corte riteneva che le due rationes decidendi poste dalla Corte d'Appello a fondamento del rigetto dell'eccezione di nuLLtà per violazione del patto commissorio violassero i principi di diritto affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla prima ratio decidendi, secondo la quale la vendita con leasing di ritorno può costituire patto commissorio vietato solo se i soggetti dell'operazione sono due e se acquirente del bene (in garanzia) e creditore coincidono, la Cassazione ha osservato che “non occorre identità di parti, ossia non occorre che creditore e acquirente coincidano perché si possa configurare un patto commissorio (arg. ex Cass. 22903/208, che afferma come il divieto si estenda a qualsiasi negozio utilizzato per conseguire in concreto il risultato vietato dall'ordinamento). E tuttavia occorre considerare che qui non c'è affatto una diversità di parti, posto che l'acquirente ha, si, usato il corrispettivo per estinguere un precedente debito del venditore, ma è pur sempre rimasto creditore di quest'ultimo (del pagamento dei canoni di leasing). In sostanza, l'operazione rimane duale: tra un soggetto che ha bisogno di denaro (per estinguere un debito precedente) ed un altro che si presta a finanziarlo, in cambio della pagina 8 di 17 garanzia fornita da beni mobili. La circostanza che il corrispettivo della vendita, anziché costituire un finanziamento diretto (soldi che vanno al venditore finanziato), costituisce un finanziamento indiretto (soldi che vanno al creditore del venditore finanziato) non sposta alcunché. Resta il fatto che l'operazione è tra due, e non tra tre soggetti: il venditore a cui serve denaro (non importa se per usarlo direttamente o per estinguere un precedente debito) ed il venditore [rectius: l'acquirente n.d.r.] che glielo fornisce (non importa se direttamente a lui, o al creditore). Dunque del tutto errata è la tesi che non vi sia identità tra creditore e acquirente: l'acquirente è creditore della somma che ha utilizzato sotto forma di corrispettivo della vendita per estinguere il debito del venditore, somma di cui ha pattuito la restituzione mediante canoni di leasing.”
Quanto alla seconda ratio decidendi, la Cassazione evidenziava l'erroneità della conclusione della Corte di merito secondo cui, non essendovi sproporzione tra il valore dei beni venduti e il corrispettivo (che svolge la funzione di finanziamento), non potrebbe configurarsi patto commissorio. Ciò contrasta, afferma la Suprema Corte, con quanto ribadito dalla propria consolidata giurisprudenza “nel senso che <non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilievo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rilevatori>> (Cass, 16367/2023). Infatti, l'accertamento della esistenza di un patto commissorio non è vincolato dalla coesistenza necessaria di quei tre indici, in quanto <<l'intento elusivo del divieto legale patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale garanzia piuttosto che a quello scambio, sicché il giudice non deve limitarsi verificare solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma tenuto ad accertare funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta essere, restando tal fine irrilevanti sia natura obbligatoria reale dei momento temporale cui l'effetto traslativo destinato verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati sua attuazione e perfino l'identità soggetti abbiano stipulato i negozi collegati, complessi misti>> (Cass. 27362/ 2021). Nella fattispecie, l'utilizzatore aveva in essere un debito (non scaduto, in quanto il leasing precedente era ancora in essere) con una diversa società del gruppo BPN AS. Ha concluso un accordo con altra società del gruppo BPN AS, seppure controllante la prima, in base al quale, per avere il denaro sufficiente ad estinguere il debito in essere, ha venduto a quest'ultima un bene, ma non con l'intento di alienarlo e privarsene, in cambio di denaro utile ad estinguere il debito che aveva, bensì con l'intento di finanziarsi, ossia di usare, si, il corrispettivo per estinguere il debito, ma nello stesso tempo mantenendo il godimento dei beni. Ciò è stato possibile mediante la stipula che, peraltro significativamente ha preceduto la vendita, di un leasing, alla cui estinzione la proprietà sarebbe ritornata al venditore. Non è dunque da escludersi, in questa vicenda uno scopo di garanzia della vendita stessa, rispetto al finanziamento. pagina 9 di 17 E dunque il giudice di rinvio dovrà accertare l'esistenza di un patto commissorio in base ai principi di diritto innanzi enunciati”.
5. In data 1.03.2024 FG e FP citavano in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
[...] in forma abbreviata (C.F. e Controparte_8 Controparte_9
P.I. )”, riproponendo integralmente i motivi di ricorso in Cassazione, in virtù di P.IVA_1 quanto statuito dalla Suprema Corte, e precisando le proprie conclusioni come in epigrafe formulate.
Si costituiva in giudizio ( , deducendo Controparte_1 CP_4 preliminarmente l'inammissibilità per tardività delle domande nuove di risarcimento e restitutive avversarie nonché l'infondatezza nel merito delle richieste dedotte.
6. All'udienza di prima comparizione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2024 con trattazione cartolare;
a quest'ultima udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7. In via preliminare, è opportuno osservare come la ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest'ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovendo innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti (Cass. n. 26545/2024).
In ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, i limiti e l'oggetto di tale giudizio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di Cassazione, che non può essere sindacata né elusa in sede di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità.
Questo Collegio, dovendo dar seguito alle indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, è chiamata pertanto, come indicato dalla stessa Suprema Corte, ad “accertare l'esistenza di un patto commissorio in base ai principi di diritto” richiamati e a pronunciarsi nei limiti delle domande proposte in conseguenza del giudizio di legittimità ex artt. 389 e 394 c.p.c.
Tanto premesso, va innanzi tutto riconosciuta l'ammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie proposte dagli odierni appellanti in riassunzione, salva la valutazione di fondatezza o meno nel merito riservata al prosieguo.
E ciò per un duplice ordine di motivi.
Il primo, con riferimento alla domanda restitutoria, è che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa il pagamento effettuato in base a un contratto nullo per iLLceità della CP_4 causa e contrarietà a norme imperative (come nel caso di specie) configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue, diversamente dalla nuLLtà per contrarietà al buon costume, la ripetibilità di quanto sia stato pagato per il disposto dell'art. 2033 cod. civ. D'altro canto,
pagina 10 di 17 l'irripetibilità di ciò che in base a un contratto nullo per violazione di norme imperative è stato pagato si porrebbe in antitesi con la ratio della sanzione di nuLLtà del contratto stesso, volta al mantenimento dello status quo ante. Infatti, la sentenza che pronuncia la nuLLtà di un contratto ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante come se il contratto non fosse mai stato concluso: pertanto, se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione, secondo le regole della ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. n. 21410/2010; Cass. n. 11973/1995 e già Cass. n. 3788/1971). Pa Co In secondo luogo, la trascrizione delle conclusioni rassegnate da e nell'atto di appello contemplava la domanda di declaratoria della nuLLtà dei contratti di leasing azionati con il decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte a seguito di tali contratti, con condanna altresì al risarcimento del danno “nel limite complessivo pari all'ammontare dell'importo di cui al d.i. opposto, anche a seguito della consegna dei beni avvenuta in data 5/10/2018 ed alla privazione dell'impresa degli strumenti di lavoro”. D'altro canto la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, dedotta da controparte con riferimento all'atto di citazione in riassunzione, non comporta, fermi i fatti costitutivi di essa, prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella già dedotta e, pertanto, non dà luogo a una domanda nuova (Cass. n. 16367/2023).
8. Prima di passare all'esame del merito, pare opportuno altresì ricordare che il contratto denominato sale and lease back, nella sua struttura socialmente tipica, costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende un proprio bene di natura strumentale all'esercizio della sua attività a un'impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all'alienante che, per poter utilizzare il bene, le corrisponde un canone e ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d'opzione a un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto al valore effettivo del bene stesso.
Più precisamente, alla scadenza del contratto, l'alienante-utilizzatore potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per l'acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione. A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing ordinario, contratto con cui l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel sale and lease back, posto che un bene siffatto è già in proprietà del seller-lessee, l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde - come sottolineato in dottrina - all'esigenza di (auto)finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto.
La tipicità sociale del contratto de quo nonché la meritevolezza - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. - degli interessi perseguiti attraverso tale tipologia contrattuale costituiscono, del resto, dati ormai acquisiti anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche da ultimo, ha ribadito come il sale and lease back si configura “come un'operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non pagina 11 di 17 agevolmente collocabile sul mercato, conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto” (da ultimo, Cass. n. 4664/2021; Cass. n. 18327/2018). Si tratta, dunque, di “operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente, volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico, che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto" (così Cass. 6 luglio 2017, n. 16646).
Peraltro, proprio “la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto, e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell'operazione di «lease back»: e, segnatamente, a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di «lease back» possa costituire il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cod. civ." (così, nuovamente, Cass. ord. n. 18327 del 2018, cit.)
Se, dunque, si deve “ritenere, in linea di massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del «lease back», in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, resta, nondimeno, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art. 2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per iLLceità della causa, con la nuLLtà, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., in relazione all'art. 1418, comma 2, cod. civ." (così Cass. n. 5438/2006; Cass. n. 21402/2017; Cass. n. 18327/2018).
In particolare, si è ritenuto che il patto commissorio sia “ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa
o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (così Cass. n. 23553/2020; nello stesso senso già Cass. n. 9466/2004)
In tal modo, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nuLLtà radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612). Pertanto, in ogni ipotesi in cui quest'ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell'ipotesi di mancato adempimento di un'obbligazione assunta per causa pagina 12 di 17 indipendente dalla predetta cessione, è ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138).
9. Passando ora all'esame della concreta fattispecie oggetto del presente giudizio, si deve ritenere, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle specifiche indicazioni Pa espresse nell'ordinanza di rinvio, che tra e fu certamente concluso un lease back CP_4 cd. anomalo.
In primo luogo, è pacifico in atti che vi sia identità delle parti tra creditore e acquirente. Infatti, se è pur vero che l'acquirente ha usato il corrispettivo della vendita per estinguere, su indicazione del venditore, un precedente debito dello stesso, è anche vero che la banca è rimasta creditrice di quest'ultimo per ciò che attiene al pagamento dei canoni di leasing. Come puntualmente evidenziato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio “In sostanza, l'operazione rimane duale: tra un soggetto che ha bisogno di denaro (per estinguere un debito precedente) ed un altro che si presta a finanziarlo, in cambio della garanzia fornita da beni mobili. La circostanza che il corrispettivo della vendita, anziché costituire un finanziamento diretto (soldi che vanno al venditore finanziato), costituisce un finanziamento indiretto (soldi che vanno al creditore del venditore finanziato) non sposta alcunché. Resta il fatto che l'operazione è tra due, e non tra tre soggetti: il venditore a cui serve denaro (non importa se per usarlo direttamente o per estinguere un precedente debito) ed il venditore che glielo fornisce (non importa se direttamente a lui, o al creditore).” Pa In secondo luogo, il contratto di sale and lease back stipulato tra e non CP_4 corrisponde alla tipica finalità di finanziamento propria di tale schema negoziale, ma è stato concepito con l'unico scopo di garantire un credito pregresso della banca nei confronti del soggetto venditore-utilizzatore.
In particolare, vi sono molteplici indici sintomatici comprovanti la circostanza che la complessiva operazione negoziale è stata nella specie posta in essere al fine di eludere il divieto del patto commissorio: 1) la vendita successiva alla stipulazione del leasing. Il contratto di sale and lease back (vendita-leasing) consente, come già detto, all'imprenditore di vendere alla società finanziaria un bene di sua proprietà, che poi quest'ultima gli concederà in leasing. Nel caso di specie l'inversione temporale delle due azioni (leasing-vendita) è un elemento significativo, come evidenziato nella stessa ordinanza di rinvio. Infatti, dimostra che la vendita non aveva una reale funzione di trasferimento della proprietà con finalità di finanziamento, bensì serviva unicamente a creare un meccanismo che consentiva alla banca di mantenere il Pa controllo sui beni di pur nell'apparente rispetto delle regole contrattuali del leasing.
2) Il collegamento societario tra e CP_4 CP_2
Un altro elemento centrale ai fini della qualificazione di un patto commissorio è dato dalla relazione tra il soggetto acquirente ( e la prima banca creditrice ( . Come CP_4 CP_2 Contr evidenziato nel corso del giudizio, fa parte del gruppo ed è controllata da CP_4 Pa
istituto bancario con il quale intratteneva preesistenti rapporti di credito, avendo CP_2 con lo stesso stipulato il contratto di finanziamento agrario ai sensi degli artt. 43 e segg. D. Lgs. n. 385/1993. pagina 13 di 17 Orbene, nei casi in cui il sale and lease back venga concluso da un soggetto che, pur formalmente distinto dal soggetto con cui è stato stipulato il primo finanziamento, appartiene al medesimo gruppo societario1, è evidente che tali soggetti condividono un'identica sfera di interessi e dunque l'operazione non può essere considerata neutrale dal punto di vista finanziario, bensì espressione di un'unica strategia volta a garantire il recupero del credito. Nel caso di specie, un riscontro plastico della comune sfera di interessi esistente fra le due società è dato dalla mail che il 5.10.2012, quindi due mesi prima dell'erogazione dei leasing e Pa della sottoscrizione da parte di della delegazione di pagamento, invia alla ditta CP_4
ZA (venditrice dei beni a FG), al fine di comunicare il residuo importo ancora dovuto da Pa
in relazione ai finanziamenti agrari sottoscritti da quest'ultimo con la scheda CP_2 anagrafica del cliente tratta dal sistema della così garantendo a quest'ultima la CP_2 restituzione delle somme scadute mediante trattenuta dal prezzo di vendita.
3) La destinazione del prezzo di vendita. Un ulteriore elemento determinante per la qualificazione dell'operazione è l'utilizzo del corrispettivo derivante dalla vendita del bene. La Cassazione (sentenza n. 10805/1995) ha escluso la validità del contratto di sale and lease back quando il prezzo della vendita non viene utilizzato per finanziare nuove attività produttive, ma è interamente destinato a ripianare passività pregresse o a garantire il pagamento delle rate di leasing. Nel caso di specie, il prezzo di vendita dei beni mobili oggetto del contratto, calcolato con le modalità di cui al punto che precede, è stato impiegato, per oltre quattro quinti, per estinguere passività esistenti in favore di e, per la restante parte, per pagare la CP_2 prima rata dei due contratti di leasing. Nulla è rimasto al venditore per il finanziamento delle proprie attività produttive, elemento che dimostra come il contratto sia stato concepito non per ottenere liquidità a scopo di investimento, ma esclusivamente per garantire la banca creditrice. Non a caso, come già sottolineato, vi è piena corrispondenza tra il prezzo di vendita dei beni (al netto degli importi dovuti a titolo di primo canone dei contratti di leasing, anch'essi ricompresi nel prezzo di vendita) e le somme che dovevano essere pagate alla controllante per CP_2
l'estinzione del prestito agrario, a ulteriore conferma dello scopo di garanzia della complessa operazione contrattuale. E' evidente, pertanto, che i due contratti di sale and lease back siano stati stipulati dalle parti con la sola finalità di garantire l'estinzione del debito preesistente, senza alcuna reale necessità operativa di stipulare un contratto di leasing, peraltro ben più vantaggioso per CP_11 rispetto alle pattuizioni dei precedenti finanziamenti agrari. Se dunque l'elemento determinante ai fini dell'accertamento della nuLLtà delsale and lease back è la finalità di garanzia dell'operazione, indipendentemente dalla veste formale assunta dai contratti, nel caso di specie non si ravvisano elementi idonei a dimostrare che l'operazione fosse volta a un effettivo investimento dell'impresa venditrice-utilizzatrice, né che il prezzo di vendita sia stato determinato sulla base di criteri di mercato, essendo stato piuttosto calcolato in funzione della necessità di ripianare debiti pregressi e coprire la prima rata dei contratti di leasing.
4) Lo stato di difficoltà economica del venditore-utilizzatore. 1 Dalle visure in atti (docc. C e D fascicolo si evince che la società è società CP_12 CP_2 collegata e controllante l'odierna convenuta in riassunzione. pagina 14 di 17 Pa Dall'analisi della documentazione in atti emerge che si trovava, al momento della sottoscrizione dei due contratti di sale and lease back in una situazione di difficoltà economica (ulteriore indice sintomatico del carattere fittizio dell'operazione), ben nota a In CP_4 Pa particolare, , già cliente di per altri rapporti di finanziamento in sofferenza, viene CP_2 valutato nel report della banca dati Cerved allegato da quale doc. 9 al ricorso CP_4 monitorio come soggetto “a rischio elevato” con “nessun fido consigliato”. Dalla stessa visura emergono 11 protesti cambiari e di assegni verificatisi tra il 2010 e il 2012 per importi compresi tra i 3.000,00 e gli 8.000,00 euro.
10. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la nuLLtà dell'operazione di sale and lease back per violazione dell'art. 2744 c.c. Alla declaratoria di nuLLtà consegue, per ciascuna parte, l'obbligo restitutorio di quanto percepito sulla base di rapporti privi di effetto. Quanto all'obbligo di restituzione dei beni, stante l'impossibilità di restituzione del trattore, Pa alienato da a terzi, va pertanto riconosciuto a favore di l'ammontare del relativo CP_4 prezzo di vendita riportato nella fattura n. 4/2012 allegata al ricorso monitorio e pari a € 74.481,44, oltre all'ammontare dei canoni versati in ragione del relativo contratto di sale and lease back, diversi dal primo, in quanto restituito con il prezzo di vendita, e pari ad € 19.535,00. Diversamente va detto con riferimento al prezzo di vendita della , che è stata invece Parte_3 Parte rottamata dallo stesso n relazione a tale bene va pertanto disposta la restituzione in favore Pa di del solo importo di € 3.014,74 per canoni pagati in relazione al contratto di sale and lease back. Come ha avuto modo di affermare la Cassazione, anche a Sezioni Unite, nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super- interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nuLLtà contrattuale (Cass. n. 61/2023; Cass. n. 7677/2025). Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria formulata dalla difesa degli odierni attori in riassunzione, l'obbligazione della restituzione del prezzo, conseguente alla dichiarazione di nuLLtà di un contratto di compravendita, costituisce debito di valuta, avendo ad oggetto, fin dal suo sorgere, il pagamento di una somma determinata di denaro, e non è perciò suscettibile di rivalutazione in riferimento alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta, sopravvenuta alla stipulazione del contratto stesso. Pa Non può inoltre trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da per asseriti danni provocati all'azienda agricola dalla privazione del trattore dal 5.10.2018 “danno certamente sussistente, ma la cui quantificazione si affida ad un criterio equitativo”. Occorre invero osservare che il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa e che pertanto lo stesso, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare e, dall'altro lato, non ricomprende anche l'accertamento del pagina 15 di 17 pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa disporre affinché l'apprezzamento equitativo sia ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. 13515/2022).
11. ha chiesto, nell'ipotesi di dichiarazione di nuLLtà dei contratti di leasing, la CP_4 restituzione della somma di € 67.797,15 versata a in esecuzione delle delegazioni di CP_2 Pa pagamento ricevute da l'11.12.2012 e, in particolare, quanto ad € 61.555,20, versata per l'estinzione del contratto di finanziamento agrario n. 50000105, e, quanto ad € 6.241,95, per l'estinzione del contratto di finanziamento agrario n. Q0018794 (docc. G e H fascicolo
. CP_4
La domanda formulata dalla convenuta in riassunzione va qualificata, a seguito della dichiarazione di nuLLtà dei contratti di leasing, come di ripetizione di indebito, avendo la banca Pa adempiuto all'obbligazione assunta da con il contratto di finanziamento agrario. Va in proposito ritenuto provato l'effettivo pagamento da parte di di quanto dallo CP_4 stesso dovuto alla avendo prodotto la stampa della videata Parte_2 CP_2 CP_4 informatica del bonifico effettuato il 18.12.2012, con l'annotazione della sua avvenuta esecuzione e l'indicazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) idoneo a verificare l'effettiva esecuzione del bonifico, consentendone la tracciabilità (docc. G1 e H1 fascicolo
. CP_4 Pa
va pertanto condannato a corrispondere a la somma di € 67.797,15, oltre CP_4 interessi legali dalla domanda al saldo.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza all'esito complessivo del giudizio (che ha visto l'accoglimento della sola pretesa restitutoria avanzata dalla difesa e l'accoglimento della domanda subordinata formulata dalla Parte_2 difesa di e della sua entità, ritiene la Corte di compensare per i 2/3 le spese CP_4 Pa Co sostenute da e con quelle di e condannare quest'ultima al pagamento della CP_4 residua parte di 1/3 che liquida, tenuto conto delle note spese in atti:
quanto al primo grado, in € 3.629,46 per compensi ed € 190,66 per spese;
quanto al giudizio d'appello, in € 5.454,00 per compensi ed € 268,00 per spese;
quanto al giudizio di legittimità, in € 3.317,16 per compensi ed € 581,66 per spese;
quanto al giudizio di rinvio, in € 6.111,30 per compensi ed € 268,00 per spese il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Va infine disattesa la domanda svolta dagli appellanti in riassunzione di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti di legge, stante la solo parziale soccombenza di quest'ultima.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da e , ogni diversa istanza Parte_1 Parte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 a) dichiara la nuLLtà dei contratti di lease and back n. U0043175 (per la rotopressa) e n. 0043174 (per il trattore) e dei relativi contratti integrativi sottoscritti da Parte_1 in data 3.4.2013 e dei contratti di vendita dei due mezzi agricoli in favore della
[...] concedente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 37392 Cro. – n. 25115 Rep. emesso il 3.12.2015 nei confronti di e e Parte_1 Parte_2 condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 attesa l'impossibilità della restituzione del trattore, l'importo di € 74.481,44, nonché l'importo di € 19.535,00 per canoni versati in ragione del relativo contratto di sale and lease back diversi dal primo e, quanto al contratto di sale and lease back relativo alla rotopressa, l'importo di € 3.014,74 per canoni pagati, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
b) in accoglimento della domanda formulata in via subordinata da Controparte_1
condanna a corrispondere a controparte la somma
[...] Parte_1 di € 67.797,15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) respinge la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2 ex art. 96 c.p.c.;
d) dichiara le spese di lite compensate nella misura dei 2/3 e pone il terzo residuo, come di seguito liquidato, a carico di Controparte_1
quanto al primo grado, in € 3.629,46 per compensi ed € 190,66 per spese;
quanto al giudizio d'appello, in € 5.454,00 per compensi ed € 268,00 per spese;
quanto al giudizio di legittimità, in € 3.317,16 per compensi ed € 581,66 per spese;
quanto al giudizio di rinvio, in € 6.111,30 per compensi ed € 268,00 per spese, il tutto oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
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