Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20159 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza tenutasi, in modalità di trattazione scritta, il
13/03/2025, vertente
TRA
, nato ad Ottaviano il 01/01/1968 ( ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ( ), rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Parlato ( ), con C.F._3
studio in Napoli, via Toledo n. 256
- ATTORI -
E
con sede in Palermo, Controparte_1
via Siracusa n. 1/E ( ), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. P.IVA_1
, munito dei necessari poteri giusta procura Controparte_2
del 24/01/2020 rep. n. 45876, racc. n. 18895 e con sede Controparte_3
in Milano, piazza A. Diaz n. 1 ( ), in persona del Procuratore speciale P.IVA_2
Avv. Marco Cipollini, munito dei necessari poteri giusta procura speciale del
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
Roma, via Nicolò Porpora n. 16
- CONVENUTE -
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/03/2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, parte attrice ha così concluso: “In tale sede gli attori si riportano integralmente a tutte le precedenti difese ed agli atti ritualmente depositati, e nell'impugnare ancora una volta estensivamente l'avverso dedotto, siccome infondato in fatto ed in diritto, chiedono Che l'Ill.mo Giudice designato alla cognizione del presente giudizio voglia così provvedere: 1) In via processuale e per i motivi indicati al punto C) della memoria di replica come già indicato nella comparsa conclusionale differire la decisione, in dipendenza della pendenza tra le parti medesime di altro giudizio con il medesimo oggetto rimettendo la causa sul ruolo;
2) Nel merito, subordinatamente a quanto innanzi, accertare e dichiarare la nullità parziale di tutte le clausole vessatorie meglio individuate in parte assertiva della presente memoria, per violazione delle norme a tutela del consumatore nei confronti del sig. ; Parte_1
3) Nel merito e sempre in via subordinata a quanto indicato al punto 1) della presente comparsa, accogliere in ogni caso la domanda formulata dagli attori e per
l'effetto, accertare che la fideiussione sottoscritta dal signor e dal Parte_2
signor in data 24 marzo 2015 in favore della Parte_1 Controparte_4
ricalca pedissequamente il modello predisposto dall'ABI, dichiarato illegittimo per violazione della legge antitrust n. 297/1990 con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della NC D'IT ancora efficace anche per le fideiussioni stipulate successivamente a tale data;
4) Accertare che la fideiussione sottoscritta dal signor
in data 24 marzo 2015 in favore della Parte_1 Controparte_4
pedissequamente il modello predisposto dall'ABI, dichiarato illegittimo per violazione della legge antitrust n. 297/1990 con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della NC D'IT; 5) Per l'effetto di quanto innanzi dichiarare nulle entrambe la fideiussione sottoscritta dai signori e in Parte_2 Parte_1
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). favore della in data 24 marzo 2015; 6) In via gradata dichiarare che CP_4
la non ha proposto le sue istanze contro il debitore principale (soc. CP_4
così come previsto dall'art. 1957 c.c. e pertanto la fideiussione CP_5
sottoscritta dai sig. e in favore della Parte_2 Parte_1 CP_4
in data 24 marzo 2015, non risulta più operativa nei loro confronti;
7) Per l'effetto di quanto sopra dichiarare estinta e/o non azionabile - ex art. 1957 c.c. capo I - la fideiussione sottoscritta dal sig. e il sig. ; 8) Parte_2 Parte_1
Condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio maggiorati di rimborso spese generali ed accessori fiscali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Con reiterazione delle istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio. Per quanto altro ci si riporta ai precedenti scritti difensivi.”.
Parte convenuta ha così concluso: “Le esponenti, con le presenti “note di trattazione” (come autorizzate dall'adito Giudice), nuovamente contestato ed impugnato tutto quanto allegato, prodotto e richiesto dagli attori (anche con le memorie di replica ex adverso depositate in data 25 febbraio 2025), perché infondato sia in fatto che in diritto, e reiterate tutte le eccezioni e le istanze (ivi comprese quelle di cui alle memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c.) formulate nel corso del processo, ribadiscono (atteso quanto al riguardo già dedotto con la richiamata memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.) di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove avversarie allegazioni e domande e/o modifica di quelle originariamente proposte dalla parte attrice. A tal fine le convenute reiterano la eccezione di “inammissibilità” e/o “improcedibilità” delle avversarie domande tardivamente formulate (per la prima volta) rispettivamente con la: a) memoria ex art. 171 ter n 1. c.p.c., onde sentire “accertare e dichiarare la prescrizione di cui all'art. 1957 c.c. per non avere la creditrice agito ai danni della debitrice entro sei mesi dall'inizio del suo inadempimento”; b) comparsa conclusionale, concernente la presunta “nullità parziale” della garanzia prestata dal sig. per essere Parte_1
quest'ultimo, secondo l'indimostrata avversaria prospettazione, “un consumatore, non avendo mai rivestito alcuna carica “all'interno della società Party e Co cui ha prestato la garanzia né ha mai assunto alcuna altra qualifica o titolarità all'interno della suddetta società”. Relativamente anche a tali “nuove domande”, le deducenti ribadiscono di non accettare il contraddittorio al riguardo. Tanto necessariamente premesso, le esponenti precisano, quindi, le conclusioni riportandosi a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta con la quale è stato chiesto al Tribunale di
Napoli di “accertare e dichiarare inammissibili le avversarie domande, sia di merito che istruttorie, e comunque rigettare le stesse in quanto infondate sia in fatto che in diritto. con vittoria delle spese di giudizio”, e si oppongono, altresì all'accoglimento della avversaria richiesta di: a) sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio
(atteso quanto al riguardo dedotto ed argomentato, da ultimo, con la comparsa conclusionale e la memoria di replica); b) ordine, ex art. 210 c.p.c., alle esponenti di esibire le “fideiussioni predisposte dai maggiori Istituti di Credito nel periodo temporale del settembre 2020” (avuto riguardo a quanto dedotto, anche con la memoria ex art 171 ter n. 3 c.p.c., in ordine alla evidente inammissibilità di una siffatta istanza). Ad ogni buon conto, ed in ragione della disposta speciale modalità di svolgimento della udienza del 13 marzo 2025, sopra richiamata, e tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti, la CP_1
e la chiedono che codesto Ill.mo Tribunale conceda
[...] Controparte_3
un congruo termine per replicare alle note scritte che dovessero essere depositate dalla parte attrice, fatto comunque salvo ogni diritto delle medesime esponenti.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/09/2023 e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_6
e la chiedendo dichiararsi la nullità per
[...] Controparte_3
violazione della normativa antitrust delle fideiussioni stipulate in data 24/09/2020 a garanzia del finanziamento di euro 235.000,00 concesso dalle convenute in pool alla sino alla concorrenza di euro 305.500,00. Controparte_5
Le fideiussioni in contestazione, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la CP_7 clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della NC di IT (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
Parte attrice deduceva altresì che i contratti di fideiussione erano nulli per la mancata approvazione per iscritto delle clausole solo numericamente indicate in contratto, atteso che avendo valenza vessatoria, occorreva la specifica indicazione dei singoli patti oggetto della sottoscrizione del contraente più debole ex art 1341 e
1342 c.c. e la specifica approvazione per iscritto.
2. In data 14/12/2023 si costituivano in giudizio le convenute, eccependo: - la corretta qualificazione delle garanzie in esame, da ritenersi fideiussioni specifiche e non omnibus e pertanto sottratte al provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 della
NC d'IT; - la qualificazione delle garanzie in esame come contratti autonomi di garanzia;
- l'inapplicabilità del provvedimento sanzionatorio della NC d'IT alle fideiussioni stipulate nel 2020, per lo iato temporale intercorrente tra l'indagine condotta dalla stessa e la stipula delle fideiussioni;
- l'infondatezza dell'invocata nullità totale delle fideiussioni;
- la conformità all'art. 1341 c.c. delle fideiussioni in esame. Aggiungevano altresì che gli attori «lungi dal poter essere definiti (…)
“consumatori”», dovevano «essere ritenuti “contraenti deboli” essendo, di tutta evidenza, imprenditori».
3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 03/01/2024, la prima udienza veniva differita al 21/03/2024, rispetto alla quale decorrevano a ritroso i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
4. Depositate le predette memorie, alla prima udienza il Giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori.
5. Sciolta la riserva e ritenuta la causa matura per la decisione, in data
15/04/2024 la causa veniva rinviata al 13/03/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, rispetto alla quale decorrevano i termini previsti dall'art. 189 c.p.c..
6. Depositate le note scritte, le comparse conclusionali e le memorie di replica previste dall'art. 189 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025, tenutasi in modalità di trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
7. Preliminarmente, va rigettata la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. avanzata da parte attrice nelle note di precisazione delle conclusioni, sulla base dell'esistenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G. 22458/2024) tra l'attuale attore Parte_2
e la avente ad oggetto la Controparte_8
stessa questione di diritto oggetto del presente giudizio.
È dirimente il rilievo che quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/06/2020, n.11634).
Peraltro, la domanda di nullità delle fideiussioni di cui si dibatte in questa sede risulta pregiudicante - e non già pregiudicata - rispetto al giudizio di opposizione all'esecuzione, che, da ciò che risulta agli atti, trae origine proprio da una cartella esattoriale relativa a ruolo emesso dalla Controparte_8
per il recupero delle somme che quest'ultima, quale gestore del
[...]
Fondo di Garanzia istituito ai sensi della L. 662/96, ha erogato al finanziatore in seguito al mancato rientro del finanziamento erogato in favore della CP_5
assistito da garanzia specifica rilasciata dall'opponente .
[...] Parte_2
L'eventuale nullità della fideiussione avrebbe dunque portata travolgente del titolo esecutivo e della conseguente esecuzione nei confronti di . Parte_2
8. Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda di «nullità parziale di tutte le clausole vessatorie meglio individuate al punto c) della presente comparsa, per violazione delle norme a tutela del consumatore nei confronti del sig. Pt_1 Crispo» che parte attrice ha introdotto solo nella comparsa conclusionale (cfr. capo
2 delle conclusioni ivi rassegnate) nonché l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dagli attori in allegato alla medesima comparsa.
Invero, sebbene la questione di nullità per violazione della disciplina consumeristica sia in astratto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, nel caso specifico la questione non è più concretamente rilevabile d'ufficio. Ed infatti parte convenuta ha espressamente dedotto all'atto della sua costituzione che gli attori «lungi dal poter essere definiti (…) “consumatori”», dovevano «essere ritenuti “contraenti deboli” essendo, di tutta evidenza, imprenditori»; ha inoltre allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta una visura rilasciata dalla dalla quale risulta la qualità di socio al 50% della Party & co. Controparte_9
S.r.l. di Crispo Saverio. Tale qualità di socio non è stata contestata da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. né nella successive memorie assertive. Ne deriva che, a seguito della cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum successivo al maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie, non è possibile rilevare d'ufficio l'abusività delle clausole della fideiussione sottoscritta da
, per contrarietà alla normativa prevista dal Codice del Consumo e Parte_1
pertanto la relativa domanda di nullità non può essere proposta in sede di comparsa conclusionale come gli attori hanno inteso fare.
9. Sempre in via preliminare, occorre chiarire che i contratti per cui è causa vanno qualificati non in termini di contratto autonomo di garanzia - come sostenuto dalle convenute, in virtù della presenza, nelle stesse, di una clausola di pagamento “a semplice richiesta e senza eccezioni” o di altra similare - ma di fideiussioni specifiche.
In primis risulta pacifico che non possa ritenersi sufficiente l'indicazione “a semplice richiesta” ai fini della qualificazione del regolamento negoziale quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito – ossia autonome – sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. 16825/2016). Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia o di una garanzia fideiussoria, riveste valenza prioritaria la configurazione della relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia come strutturata dalle parti, valorizzando il profilo della causa concreta del contratto (Cass. n. 15108/2013).
Deve osservarsi che nel contratto autonomo la causa è di tipo indennitario, visto il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre le garanzie fideiussorie, quali quelle per le quali si controverte, assolvono ad una evidente funzione satisfattoria, essendo tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale (cfr. Cass. 19693/2022), cui difatti risulta omogenea e del tutto sovrapponibile quella dovuta dagli attori, potendosi configurare quali “sostituti” del debitore principale.
Sulla base di tali considerazioni, le garanzie poste all'esame del Tribunale devono essere qualificate come fideiussioni specifiche.
10. Passando all'esame del merito, le domande sono infondate. In primo luogo, occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbiano aderito le convenute e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo delle fideiussioni contestate.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate il 24/09/2020 (riportando erroneamente in udienza di rimessione in decisione: “sottoscritta…in data 24 marzo 2015 in favore della CP_4
”), intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della NC
[...]
d'IT quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche le società convenute sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt. 2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle «operazioni bancarie» affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990».
Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT.
Parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo del predetto provvedimento, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n.55/2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della NC d'IT, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione cd. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
In particolare, il provvedimento della NC d'IT evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione dei finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la NC d'IT ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della NC d'IT del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. n. 657/2025;
Cass. n. 21841/2024; Cass. Civ., Sez. Un., n. 41994/2021; Cass. n. 11904/2014 e cfr.
Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui «il provvedimento della NC d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
Parte attrice ha dunque dedotto dei rapporti giuridici che vanno inquadrati nel tipo legale della fideiussione specifica, come dalla stessa prospettato e come emerge dalla documentazione in atti. In particolare, le fideiussioni del 24/09/2020 sono garanzie dipendenti da un'operazione specifica, ossia dal contratto di finanziamento di euro 235.000,00, sino alla concorrenza di euro 305.500,00, Con concesso dalle convenute alla e CP_5 CP_5
Ebbene, le fideiussioni specifiche sottoscritte dagli attori non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT, poiché non sono sussumibili nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus, in relazione alle quali tale provvedimento è stato emesso.
Conseguentemente, per i fatti di causa, gli attori non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della NC d'IT, né tantomeno ad allegare modelli di fideiussioni riferibili a periodi temporali diversi da quelli delle fideiussioni contestate.
Invero, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria, emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co.2 lett. a della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Tale onere non risulta assolto da parte attrice.
11. Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell' istanza ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente dagli attori fino alla comparsa conclusionale, volta ad ordinare ai maggiori istituti di credito l'esibizione delle fideiussioni stipulate nel periodo coevo di quelle contestate, dalle quali non potrebbe, comunque, ipso facto ritenersi provato l'indefettibile presupposto del carattere illecito della standardizzazione contrattuale “a valle”, costituito dall'esistenza nell'anno 2020 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” e con riguardo alle fideiussioni specifiche, per le quali, peraltro, non è applicabile il suddetto provvedimento sanzionatorio della NC
d'IT.
Va, infatti, considerato che a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa in questione e se necessario l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Com'è palese, l'oggetto della richiesta attorea è assolutamente generico sia in ordine al destinatario dell'ordine di esibizione sia con riferimento alla documentazione da esibire.
A tale esigenza che i documenti di cui si chiede l'esibizione siano specificamente indicati ai fini della prova dei fatti controversi (su cui, cfr. sentt. Cass. nn.
10043/2004 e 12023/2022) si ricollega il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può comunque supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice in senso sostanziale
(cfr. sentt. Cass. nn. 20104/2009; 17149/2008; 17948/2006).
Del resto, in ogni caso, l'ordine di esibizione - la cui opportunità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito - presuppone intrinsecamente quale requisito di ammissibilità la certezza dell'esistenza dei documenti da esibire (cfr. sentt. Cass. nn. 2772/2003 e 11709/2002).
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree dirette ad accertare e far dichiarare la nullità delle garanzie specifiche in discussione, per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
Il rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni determina, altresì, il rigetto della domanda consequenziale di liberazione degli attori dal vincolo fideiussorio de quo per decadenza delle convenute ex art. 1957 c.c..
12. Anche la doglianza circa la pretesa mancata approvazione per iscritto delle clausole è del tutto priva di fondamento. Le pattuizioni contenute nel contratto, anche le cd. clausole di “rinuncia”, “reviviscenza” e “sopravvenienza”, rispettano i requisiti di cui all'art. 1341 c.c., con particolare riferimento alla approvazione specifica e per iscritto delle stesse, atteso che vi è apposita doppia sottoscrizione delle clausole con richiamo non solo numerico e come tale idoneo a richiamare l'attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10942 del 11/05/2006, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18525 del
03/09/2007 “l'obbligo della specifica approvazione scritta di cui all'art. 1341 cod. civ., può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto”).
Le clausole oggetto della doppia sottoscrizione risultano, dunque, correttamente richiamate, in conformità al principio affermato da Cass. 11/11/2015, n. 22984 e ribadito da Cassazione civile, sez. VI, 09/07/2018, n. 17939; ed invero dagli atti risulta che la sottoscrizione degli attori è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, immediatamente al di sotto del testo delle stesse e su un'unica pagina, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole ed
è proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747).
13. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
Poiché l'attività difensiva delle convenute, costituite con unico difensore, è stata completata dopo il 23/10/2023 l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 nella misura fissa del 30% nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera
(b), 6 e 7 D.M. 13/08/2022, n. 147.
Trattandosi inoltre di pretese dei vari assistiti identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto di una percentuale compresa nella forbice di cui all'art. 4, comma 4, D.M. 55/14 (“in misura non superiore al 30 per cento”), e quindi maggiorato del 30%, come indicato sopra, in modo tale da ottenere una liquidazione non inferiore al caso in cui il difensore abbia difeso un unico soggetto
(applicando nella medesima misura percentuale la riduzione e l'aumento come ipotizzato da Cass. sez. III, 17/04/2024, n.10367 si otterrebbe un importo irragionevolmente inferiore a quello della difesa di unica parte).
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della domanda di nullità parziale delle clausole vessatorie per violazione delle norme a tutela del consumatore nei confronti di;
Parte_1
2) Rigetta le restanti domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
3) Condanna e in solido tra loro alla refusione Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore della Controparte_10
e pro quota in parti uguali, che
[...] Controparte_3
liquida in complessivi euro 4.456,53 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
12 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
13 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
14 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).