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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Pasquale
Murano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Galliano;
ATTORI
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Roberta Piacente e Roberta Maranò, insieme con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Arturo Andriuolo in Potenza alla Via Pretoria n. 63
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 5/2016 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 28/12/2015, Parte_1
e conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2
per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti articolate conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, far diritto alla presente istanza e accertare che nel momento della stipula dei contratti di mutuo del 20.3.2000 (Rep. n. 36632
e Racc. n. 14004 per Notar da Melfi) e del 24.03.2010 Persona_1
(Rep. n. 8363 e Racc. n. 3744, per Notar da Avigliano) la Per_2 [...]
ha applicato tassi usurari e cioè tassi Controparte_2 che hanno superato quello previsto dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze nel decreto relativo ai periodi di riferimento.
Per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 C.C., dichiarare non dovuti gli interessi applicati e pretesi dalla banca al contratto di mutuo e, conseguentemente, dichiarare che dovrà essere restituita alla Controparte_1
la sola somma capitale erogata, pari a € 80.000,00 dalla
[...]
quale andranno detratti gli interessi già corrisposti e relativi al mutuo ipotecario del 20.3.2000 (Rep. n. 36632 e Racc. n. 14004 per Notar
da Melfi) che ammontano ad € 38.263,14 nonché tutti Persona_1 gli oneri, spese e l'importo delle rate relative al mutuo ipotecario del
24.03.2010 (Rep. n. 8363 e Racc. n. 3744, per Notar da Per_2
Avigliano) già versate dagli attori e ammontanti ad € 41.460,00.
In virtù del ricalcolo dell'intero rapporto, determinare l'eventuale saldo a credito degli attori nella somma di € 768,36 salvo miglior conteggio effettuato dalla CTU di cui si chiederà l'ammissione. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25/03/2016, si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando nel merito le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto.
3. La causa veniva istruita mediante CTU contabile, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in seguito, all'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 5/2016 R.G.
4. Tanto premesso, venendo al merito della domanda, in limine litis occorre rilevare come la pretesa attorea volga al conseguimento, da un lato, dell'accertamento dell'invalidità, a vario titolo, delle pattuizioni inerenti al rapporto di mutuo per cui è causa, e dall'altro alla rideterminazione dell'effettiva consistenza del debito residuo, epurato dalle poste invalidamente pattuite;
sicché, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito.
4.1. Con il ché, in conformità al principio di cui all'art. 2697 c.c., per come interpretato, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, spetta all'attore, il quale intenda provare, tra l'altro, l'entità usuraria degli interessi, dedurre il tipo contrattuale oggetto della controversia, la clausola negoziale imputata, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Sezioni
Unite n. 19597/2020; Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 29240/2021); in altri termini, in caso di domanda di accertamento negativo del credito – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sull'istante (in questo caso il mutuatario) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli elementi correlati a tali rapporti (tra le tante,
Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi
Cass. n. 11294/2020).
In particolare, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
4.2. Infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di
3 Proc. n. 5/2016 R.G.
produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
4.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
4.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
4.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
4 Proc. n. 5/2016 R.G.
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
5. Orbene, a fronte del suindicato onere dimostrativo, la parte attrice, quantunque abbia correttamente prodotto in giudizio, entro le scansioni procedimentali di legge, il titolo contrattuale oggetto della presente contestazione, non è riuscita ad offrire un convincente avallo alle pretese dispiegate, che – al contrario – sono risultate fondate soltanto in minima parte, in ragione delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
5.1. Quest'ultima, in particolare, ha inizialmente provveduto ad operare una verifica di rispondenza tra il TAEG pattuito in contratto e quello effettivamente praticato, e a fronte della riscontrata divergenza tra i due valori ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo con l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB.
Tale operazione, però, oltre a porsi al di fuori dei quesiti per come testualmente formulati dal precedente giudice istruttore, si palesa inconferente con la fattispecie sottoposta a giudizio, e pertanto la relativa risultanza è inutilizzabile.
Ciò in quanto deve rammentarsi che, al di fuori dei rapporti contrattuali rientranti sotto la disciplina dell'art. 125 bis T.U.B. [ed è questo il caso, non vertendo la controversia in ordine ad un rapporto di credito al consumo, in ragione di quanto a breve si dirà] la difformità tra S.C. Parte_3
pattuito e T.A.E.G./I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole, e conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117
TUB e non comporta alcuna nullità (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022,
n. 94; Tribunale, Lecco, sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale, Napoli, sez.
5 Proc. n. 5/2016 R.G.
II, 05/05/2021, n. 4240; Tribunale, Asti, sez. I, 02/02/2021, n. 799; Cass.
Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023; Cass. Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023).
Orbene, è indubitabile che i contratti sottoposti al vaglio giurisdizionale non possano dirsi rientranti nel credito al consumo, ossia assoggettati, come sostenuto dagli attori nella memoria di replica, al disposto di cui all'art. 125 bis co. 6 T.U.B.: tanto è da escludersi in forza di quanto previsto dall'art. 122 T.U.B., il cui primo comma espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel capo II (relative, appunto, al credito ai consumatori, e nelle quali rientra l'art. 125 bis citato) ai finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 [lett. a)], come quello di cui si discute
(mutuo del 20.3.2000 dell'importo di £ 190.000.000, ovvero € 98.126,81)
e comunque ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [lett. f)], ed è agevole rilevare come i contratti di mutuo quivi contestati sono ipotecari.
5.2. Quanto alla verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse, essa ha condotto al riscontro della validità di quelli corrispettivi (risultati entro il tasso soglia) e all'accertamento, viceversa, dell'usurarietà originaria dei soli interessi di mora relativi al contratto di Mutuo del 20/03/2000.
5.2.1. Tale riscontro, a parere del Tribunale, è da condividere, in quanto coerente con i principi ermeneutici espressi nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 19587/2020.
In sintesi, il citato pronunciamento, nel comporre il contrasto insorto negli interpreti circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla disciplina anti-usura, ha definitivamente avallato il diffuso (e condivisibile) convincimento per cui anche i predetti interessi, sebbene autonomamente considerati, debbano essere inclusi nelle soglie d'usura, e ciò sulla scorta di molteplici considerazioni: 1) la locuzione concernente gli interessi
“promessi o convenuti, a qualunque titolo”, di cui all'art. 1 del D.L. 394/00, il cui dato letterale – suffragato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto – induce a ritenere che la normativa antiusura non conosca distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi o di mora;
2) analogo è il tenore letterario dell'art. 644 c.p., che non opera distinzioni tra interessi;
3) la sottrazione alla disciplina antiusura degli interessi moratori
6 Proc. n. 5/2016 R.G.
presterebbe il fianco ad una strumentalizzazione degli stessi, e all'ingiustificato permanere della validità di una obbligazione onerosa e contra legem; 4) il pari trattamento degli interessi è rispettoso del principio di omogeneità desumibile dall'allineamento dei tassi moratori a quelli pattuiti per i corrispettivi previsto dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.; 5) sarebbe irrazionale sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella, patologica, dell'inadempimento; 6) la mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM non appare di ostacolo alla loro rilevanza usuraria, perché giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce che attiene alla patologia, e non alla fisiologia del rapporto, di carattere peraltro meramente eventuale.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite, nell'affrontare il problema del tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori, muovendo dalla premessa secondo cui la legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla citata legge (art. 2, comma primo), ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, hanno affermato che il tasso-soglia sarà dato dal
TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma quarto, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. un. n. 19597 del 2020, sottolineatura aggiunta dallo scrivente).
5.2.2. Ebbene, nel caso di specie, il CTU ha dato debito conto della circostanza per cui il decreto ministeriale di riferimento (del 20/12/1999) non reca indicazioni in merito alla maggiorazione da applicare al TEGM per determinare il tasso soglia di mora, e pertanto ha effettuato la comparazione, conformemente al principio ermeneutico poc'anzi
7 Proc. n. 5/2016 R.G.
riassunto, con il TEGM rilevato nei decreti, riscontrando l'effettivo superamento del tasso soglia (Tasso interesse di mora pattuito ex art. 4 contratto di mutuo: 9,00% - Tasso soglia Periodo di riferimento 01/1/2000-
31/03/2000 Categ. Operazioni mutui: 8,01%).
5.3. Ne deriva che, previa declaratoria di nullità della clausola del contratto di Mutuo del 20/03/2000 relativa alla determinazione del tasso di interesse di mora, va accertata e dichiarata non dovuta la somma a tale titolo corrisposta alla banca, ossia l'importo di € 164,63.
Viceversa, con riferimento al contratto di mutuo del 24/03/2010, la verifica operata dal consulente ha portato al riscontro della legalità del tasso di mora, posto che, in tal caso, il D.M. di riferimento (del 24/12/2009) reca indicazioni in merito alla maggiorazione di 2,1 punti percentuali da applicare al TEGM per ottenere il TEGM di mora, e il tasso soglia così determinato (pari a 7,53%) è stato rispettato (a fronte di un tasso pattuito, ex art. 6 del contratto di mutuo del 24/03/2010, pari al 5,36%).
5.4. Peraltro, pur a fronte della riscontrata usurarietà degli interessi di mora concretamente applicati nel contratto del 20/03/2000, non può predicarsi l'integrale applicazione della sanzione prevista dal comma secondo dell'art. 1815 c.c., ossia la “trasformazione” del contratto in mutuo gratuito
(con correlato obbligo di restituzione soltanto della sorte capitale).
Ciò in quanto “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n.
108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9237 del 20/05/2020; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023, secondo cui “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art.
1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi
8 Proc. n. 5/2016 R.G.
lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art.
1224, comma 1, c.c.”).
6. In definitiva, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, va accertato e dichiarato che la consistenza residua del contratto di mutuo stipulato nell'anno 2010 – essendo stato estinto anticipatamente quello stipulato nell'anno 2000 – corrisponde a quella risultante dal piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 55 (o di quel la successiva che risulta pagata sino alla data odierna) al netto degli interessi di mora risultati viziati da usura originaria, pari a € 164,63.
7. Quanto alle spese di lite, premesso che l'accoglimento parziale della domanda, anche se in misura sensibilmente ridotta, non può determinare la soccombenza della parte attrice, potendo al più giustificare la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. S.U. sentenza 31 ottobre 2022 n.
32061), ritiene il Tribunale che vi siano gli estremi per disporne l'integrale compensazione, atteso l'importo estremamente esiguo (€ 164,63) con riferimento al quale gli attori sono risultati vittoriosi.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento avente n. 5/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accoglie per quanto di ragione le domande attoree, e per l'effetto accerta e dichiara che la consistenza residua del contratto di mutuo stipulato nell'anno 2010 – essendo stato estinto anticipatamente quello stipulato nell'anno 2000 – corrisponde a quella risultante dal piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 55 (o di quel la successiva che risulta pagata sino alla data odierna) al netto degli interessi di mora risultati viziati da usura originaria, pari a € 164,63;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza il 31/01/2025
9 Proc. n. 5/2016 R.G.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Pasquale
Murano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Galliano;
ATTORI
E
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Roberta Piacente e Roberta Maranò, insieme con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Arturo Andriuolo in Potenza alla Via Pretoria n. 63
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 5/2016 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 28/12/2015, Parte_1
e conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2
per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti articolate conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, adversis reiectis, far diritto alla presente istanza e accertare che nel momento della stipula dei contratti di mutuo del 20.3.2000 (Rep. n. 36632
e Racc. n. 14004 per Notar da Melfi) e del 24.03.2010 Persona_1
(Rep. n. 8363 e Racc. n. 3744, per Notar da Avigliano) la Per_2 [...]
ha applicato tassi usurari e cioè tassi Controparte_2 che hanno superato quello previsto dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze nel decreto relativo ai periodi di riferimento.
Per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 C.C., dichiarare non dovuti gli interessi applicati e pretesi dalla banca al contratto di mutuo e, conseguentemente, dichiarare che dovrà essere restituita alla Controparte_1
la sola somma capitale erogata, pari a € 80.000,00 dalla
[...]
quale andranno detratti gli interessi già corrisposti e relativi al mutuo ipotecario del 20.3.2000 (Rep. n. 36632 e Racc. n. 14004 per Notar
da Melfi) che ammontano ad € 38.263,14 nonché tutti Persona_1 gli oneri, spese e l'importo delle rate relative al mutuo ipotecario del
24.03.2010 (Rep. n. 8363 e Racc. n. 3744, per Notar da Per_2
Avigliano) già versate dagli attori e ammontanti ad € 41.460,00.
In virtù del ricalcolo dell'intero rapporto, determinare l'eventuale saldo a credito degli attori nella somma di € 768,36 salvo miglior conteggio effettuato dalla CTU di cui si chiederà l'ammissione. Con vittoria di spese
e competenze di giudizio”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25/03/2016, si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando nel merito le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto.
3. La causa veniva istruita mediante CTU contabile, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
in seguito, all'udienza del 16/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 5/2016 R.G.
4. Tanto premesso, venendo al merito della domanda, in limine litis occorre rilevare come la pretesa attorea volga al conseguimento, da un lato, dell'accertamento dell'invalidità, a vario titolo, delle pattuizioni inerenti al rapporto di mutuo per cui è causa, e dall'altro alla rideterminazione dell'effettiva consistenza del debito residuo, epurato dalle poste invalidamente pattuite;
sicché, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito.
4.1. Con il ché, in conformità al principio di cui all'art. 2697 c.c., per come interpretato, in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, spetta all'attore, il quale intenda provare, tra l'altro, l'entità usuraria degli interessi, dedurre il tipo contrattuale oggetto della controversia, la clausola negoziale imputata, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Sezioni
Unite n. 19597/2020; Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 29240/2021); in altri termini, in caso di domanda di accertamento negativo del credito – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sull'istante (in questo caso il mutuatario) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli elementi correlati a tali rapporti (tra le tante,
Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi
Cass. n. 11294/2020).
In particolare, l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
4.2. Infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di
3 Proc. n. 5/2016 R.G.
produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
4.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
4.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
4.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosca al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
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“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
5. Orbene, a fronte del suindicato onere dimostrativo, la parte attrice, quantunque abbia correttamente prodotto in giudizio, entro le scansioni procedimentali di legge, il titolo contrattuale oggetto della presente contestazione, non è riuscita ad offrire un convincente avallo alle pretese dispiegate, che – al contrario – sono risultate fondate soltanto in minima parte, in ragione delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
5.1. Quest'ultima, in particolare, ha inizialmente provveduto ad operare una verifica di rispondenza tra il TAEG pattuito in contratto e quello effettivamente praticato, e a fronte della riscontrata divergenza tra i due valori ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo con l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB.
Tale operazione, però, oltre a porsi al di fuori dei quesiti per come testualmente formulati dal precedente giudice istruttore, si palesa inconferente con la fattispecie sottoposta a giudizio, e pertanto la relativa risultanza è inutilizzabile.
Ciò in quanto deve rammentarsi che, al di fuori dei rapporti contrattuali rientranti sotto la disciplina dell'art. 125 bis T.U.B. [ed è questo il caso, non vertendo la controversia in ordine ad un rapporto di credito al consumo, in ragione di quanto a breve si dirà] la difformità tra S.C. Parte_3
pattuito e T.A.E.G./I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole, e conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l'art. 117
TUB e non comporta alcuna nullità (Tribunale Sulmona, sez. I, 14/04/2022,
n. 94; Tribunale, Lecco, sez. I, 07/05/2021, n. 246; Tribunale, Napoli, sez.
5 Proc. n. 5/2016 R.G.
II, 05/05/2021, n. 4240; Tribunale, Asti, sez. I, 02/02/2021, n. 799; Cass.
Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Ordinanza n. 4597 del
14/02/2023; Cass. Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023).
Orbene, è indubitabile che i contratti sottoposti al vaglio giurisdizionale non possano dirsi rientranti nel credito al consumo, ossia assoggettati, come sostenuto dagli attori nella memoria di replica, al disposto di cui all'art. 125 bis co. 6 T.U.B.: tanto è da escludersi in forza di quanto previsto dall'art. 122 T.U.B., il cui primo comma espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel capo II (relative, appunto, al credito ai consumatori, e nelle quali rientra l'art. 125 bis citato) ai finanziamenti di importo superiore ad € 75.000 [lett. a)], come quello di cui si discute
(mutuo del 20.3.2000 dell'importo di £ 190.000.000, ovvero € 98.126,81)
e comunque ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili [lett. f)], ed è agevole rilevare come i contratti di mutuo quivi contestati sono ipotecari.
5.2. Quanto alla verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse, essa ha condotto al riscontro della validità di quelli corrispettivi (risultati entro il tasso soglia) e all'accertamento, viceversa, dell'usurarietà originaria dei soli interessi di mora relativi al contratto di Mutuo del 20/03/2000.
5.2.1. Tale riscontro, a parere del Tribunale, è da condividere, in quanto coerente con i principi ermeneutici espressi nella sentenza delle Sezioni
Unite n. 19587/2020.
In sintesi, il citato pronunciamento, nel comporre il contrasto insorto negli interpreti circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla disciplina anti-usura, ha definitivamente avallato il diffuso (e condivisibile) convincimento per cui anche i predetti interessi, sebbene autonomamente considerati, debbano essere inclusi nelle soglie d'usura, e ciò sulla scorta di molteplici considerazioni: 1) la locuzione concernente gli interessi
“promessi o convenuti, a qualunque titolo”, di cui all'art. 1 del D.L. 394/00, il cui dato letterale – suffragato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto – induce a ritenere che la normativa antiusura non conosca distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi o di mora;
2) analogo è il tenore letterario dell'art. 644 c.p., che non opera distinzioni tra interessi;
3) la sottrazione alla disciplina antiusura degli interessi moratori
6 Proc. n. 5/2016 R.G.
presterebbe il fianco ad una strumentalizzazione degli stessi, e all'ingiustificato permanere della validità di una obbligazione onerosa e contra legem; 4) il pari trattamento degli interessi è rispettoso del principio di omogeneità desumibile dall'allineamento dei tassi moratori a quelli pattuiti per i corrispettivi previsto dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.; 5) sarebbe irrazionale sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella, patologica, dell'inadempimento; 6) la mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM non appare di ostacolo alla loro rilevanza usuraria, perché giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce che attiene alla patologia, e non alla fisiologia del rapporto, di carattere peraltro meramente eventuale.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite, nell'affrontare il problema del tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori, muovendo dalla premessa secondo cui la legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla citata legge (art. 2, comma primo), ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, hanno affermato che il tasso-soglia sarà dato dal
TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma quarto, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. un. n. 19597 del 2020, sottolineatura aggiunta dallo scrivente).
5.2.2. Ebbene, nel caso di specie, il CTU ha dato debito conto della circostanza per cui il decreto ministeriale di riferimento (del 20/12/1999) non reca indicazioni in merito alla maggiorazione da applicare al TEGM per determinare il tasso soglia di mora, e pertanto ha effettuato la comparazione, conformemente al principio ermeneutico poc'anzi
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riassunto, con il TEGM rilevato nei decreti, riscontrando l'effettivo superamento del tasso soglia (Tasso interesse di mora pattuito ex art. 4 contratto di mutuo: 9,00% - Tasso soglia Periodo di riferimento 01/1/2000-
31/03/2000 Categ. Operazioni mutui: 8,01%).
5.3. Ne deriva che, previa declaratoria di nullità della clausola del contratto di Mutuo del 20/03/2000 relativa alla determinazione del tasso di interesse di mora, va accertata e dichiarata non dovuta la somma a tale titolo corrisposta alla banca, ossia l'importo di € 164,63.
Viceversa, con riferimento al contratto di mutuo del 24/03/2010, la verifica operata dal consulente ha portato al riscontro della legalità del tasso di mora, posto che, in tal caso, il D.M. di riferimento (del 24/12/2009) reca indicazioni in merito alla maggiorazione di 2,1 punti percentuali da applicare al TEGM per ottenere il TEGM di mora, e il tasso soglia così determinato (pari a 7,53%) è stato rispettato (a fronte di un tasso pattuito, ex art. 6 del contratto di mutuo del 24/03/2010, pari al 5,36%).
5.4. Peraltro, pur a fronte della riscontrata usurarietà degli interessi di mora concretamente applicati nel contratto del 20/03/2000, non può predicarsi l'integrale applicazione della sanzione prevista dal comma secondo dell'art. 1815 c.c., ossia la “trasformazione” del contratto in mutuo gratuito
(con correlato obbligo di restituzione soltanto della sorte capitale).
Ciò in quanto “La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n.
108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare” (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9237 del 20/05/2020; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023, secondo cui “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art.
1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi
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lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art.
1224, comma 1, c.c.”).
6. In definitiva, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, va accertato e dichiarato che la consistenza residua del contratto di mutuo stipulato nell'anno 2010 – essendo stato estinto anticipatamente quello stipulato nell'anno 2000 – corrisponde a quella risultante dal piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 55 (o di quel la successiva che risulta pagata sino alla data odierna) al netto degli interessi di mora risultati viziati da usura originaria, pari a € 164,63.
7. Quanto alle spese di lite, premesso che l'accoglimento parziale della domanda, anche se in misura sensibilmente ridotta, non può determinare la soccombenza della parte attrice, potendo al più giustificare la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. S.U. sentenza 31 ottobre 2022 n.
32061), ritiene il Tribunale che vi siano gli estremi per disporne l'integrale compensazione, atteso l'importo estremamente esiguo (€ 164,63) con riferimento al quale gli attori sono risultati vittoriosi.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento avente n. 5/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Accoglie per quanto di ragione le domande attoree, e per l'effetto accerta e dichiara che la consistenza residua del contratto di mutuo stipulato nell'anno 2010 – essendo stato estinto anticipatamente quello stipulato nell'anno 2000 – corrisponde a quella risultante dal piano di ammortamento in corrispondenza della rata n. 55 (o di quel la successiva che risulta pagata sino alla data odierna) al netto degli interessi di mora risultati viziati da usura originaria, pari a € 164,63;
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza il 31/01/2025
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Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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