Sentenza 28 aprile 2025
Ordinanza collegiale 29 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025, proposto da
IC RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Telecom LI S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RC spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti formulata a mezzo PEC in data 25.11.2024, nei confronti della FiberCop S.p.A.;
per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti e atti amministrativi di cui alla medesima istanza, con la conseguente condanna della FiberCop S.p.A. e della Telecom LI S.p.A. ad esibire tutta la documentazione ivi richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Telecom LI S.p.A. e di RC Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario di due appartamenti all’interno del fabbricato sito in Cesa (CE) alla via Pietro Marsico n. 1, angolo via De Tilla, espone che sul muro perimetrale dell’antescritto edificio risultano installate delle cassette per il passaggio di cavi di rete telefonica e/o fibra recanti il marchio della Telecom LI S.p.A., sebbene lo stesso non abbia mai rilasciato autorizzazioni e né ricevuto comunicazioni e/o richieste finalizzate all’installazione dei predetti manufatti.
Rappresenta che detta situazione è fonte di pregiudizio, impedendo qualsiasi tipo d’intervento di ristrutturazione della facciata, nonché l’accesso ad agevolazioni.
Stante tale situazione, il ricorrente, avendo un interesse concreto, diretto ed attuale a prendere visione della documentazione amministrativa relativa alla realizzazione di tali “cassette” da parte della Telecom LI S.P.A., formulava istanza in data 18 ottobre 2024 per ottenere l’accesso agli “atti relativi all’installazione delle predette cassette/vani per il passaggio di cavi di rete telefonica e/o fibra nonché di eventuali autorizzazioni richieste e documenti sulla legittimità della loro allocazione sul muro dell’edificio di Via Pietro Marsico n. 1 angolo Via De Tilla in Cesa (CE). Così come ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”.
Lamenta che Telecom, in data 8 novembre 2024, pur rispondendo all’istanza, non forniva alcun riscontro satisfattivo, limitandosi a comunicare che “ in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società RC S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società RC S.p.A. del ramo d’azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture)”.
Alla stregua di detta indicazione, il ricorrente presentava, dunque, in data 25 novembre 2024, analoga istanza a RC che, tuttavia, rimaneva priva di riscontro, con conseguente formazione del silenzio diniego ex art. 25 della legge n. 241 del 1990.
Di qui la proposizione del presente ricorso ex art.116 c.p.a., con cui il ricorrente, rimarcando la sua legittimazione e interesse all’accesso alla documentazione richiesta alla Telecom e RC S.p.A ha chiesto che venga dichiarato il suo diritto ad ottenere l’esibizione della documentazione, con conseguente condanna della Telecom e/o di RC all’ostensione e nomina fin d’ora di un commissario ad acta.
1.1 Si è costituita in resistenza Telecom LI s.p.a. la quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la tardività e infondatezza nel merito del ricorso.
1.2 Si è inoltre costituita RC spa, la quale si è opposta all’accoglimento delle avverse pretese, chiedendo la reiezione del ricorso.
2. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. In limine va in parte accolta l’eccezione di tardività del ricorso (notificato in data 24 gennaio 2025), spiegata da Telecom.
Invero, sebbene sia tempestivamente contestata la legittimità del silenzio-diniego sull’istanza di accesso presentata alla RC (in data 25 novembre 2024), non altrettanto tempestiva risulta la contestazione della mancata ostensione degli atti da parte di Telecom; ciò indipendentemente dalla qualificazione della nota del 7 novembre 2024, non oggetto, comunque, di tempestiva impugnativa. Peraltro, il termine non può farsi decorrere dalla formazione del secondo silenzio, come ex adverso replicato dalla difesa ricorrente, in quanto la seconda istanza risulta rivolta esclusivamente a RC e, nemmeno a fronte del silenzio serbato da quest’ultima, risulta presentata una nuova istanza di accesso a Telecom.
In parte qua il ricorso è dunque tardivo.
4. Per il resto il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei termini di seguito precisati.
Il Collegio intende richiamare la costante e condivisa giurisprudenza per cui il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche nei confronti dei “gestori di pubblici servizi” e, più in generale, dei soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e può avere ad oggetto ogni documento amministrativo concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
In particolare, sotto il profilo soggettivo, il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti dei gestori del servizio “universale” di telefonia e di navigazione Internet, anche nella componente infrastrutturale, in quanto gestori di servizio pubblico (tra le altre cfr. Tar Napoli, sent. n. 6583 del 2024; Tar Venezia, sent. n.1420 del 2019; Tar Lecce, sent. n. 1499 del 2021), mentre, sotto il profilo oggettivo, esso può avere ad oggetto tutti gli atti comunque pertinenti a tale attività di pubblico interesse, quand’anche sottoposti, come nel caso dei contratti di utenza e dei documenti ad essi pertinenti, a disciplina sostanziale privatistica.
Con riferimento al caso di specie, va rilevato che l’istanza di accesso riguarda la documentazione relativa all’installazione della “cassetta” posizionata sulla facciata dell’immobile di proprietà del ricorrente.
Dunque, detta documentazione è da considerare, per quanto esposto in premessa, soggetta alla disciplina sull’accesso in quanto pertinente all’attività di pubblico interesse svolta dapprima dalla Telecom e, a seguito della cessione di ramo d’azienda, da RC.
Dunque, sussiste in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22 e art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 alla conoscenza della documentazione richiesta, e ciò al fine di poter verificare la legittimità dell’allocazione della predetta “cassetta” e per tutelare i propri diritti anche in sede di eventuale giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1457/2017) atteso che, a suo dire, sarebbe pregiudicata la possibilità di interventi di ristrutturazione, oltre che il conseguimento di incentivi economici.
Non colgono nel segno le avverse difese articolate dalla resistente FiberCop, circa l’onere del ricorrente di richiedere eventuali atti di autorizzazione al Comune di Cesa, atteso che la pretesa dell’istante è volta più in generale alla conoscenza degli atti della procedura seguita per la realizzazione delle opere infrastrutturali che hanno interessato l’edificio di sua proprietà, anche alla stregua del “Manuale delle Procedure di Telecom LI 2022 Servizi di Accesso NGAN Infrastrutture di Posa Locali e Aeree, Tratte di Adduzione, Fibre Ottiche Primarie e Secondarie, Segmenti di Terminazione in Fibra Ottica e in Rame” del 28 ottobre 2021 (cfr. pag. 9, punto 3, denominato “Processo di provisioning”) nel quale vengono regolamentate le predette attività, stabilendosi, in particolare, che “Per ogni richiesta di servizio al cliente finale, l’Operatore dovrà garantire sotto la propria responsabilità che il cliente finale abbia fornito il consenso per eventuali interventi necessari presso la propria sede e sui propri impianti per l’erogazione del servizio stesso. Telecom LI attiva il servizio presso la sede del cliente finale per conto dell’Operatore basandosi sulle informazioni fornite da quest’ultimo”.
Anche in ragione di ciò, così come Telecom avrebbe dovuto acquisire tutte le necessarie autorizzazioni prima di effettuare i lavori di posa per la realizzazione dei manufatti, allo stesso modo FiberCop - soggetto attualmente tenuto alla manutenzione, gestione e verifica delle installazioni, in quanto subentrato alla prima - è tenuto ad adoperarsi per acquisire dalla prima, ove non già posseduti, gli atti afferenti al procedimento in questione, per quanto ne importa, al fine di consentirne la visione all’istante, tenuto conto che su tali autorizzazioni si fonda anche la propria legittimazione a mantenere le predette installazioni su proprietà aliena e a intervenire per le attività manutentive di propria competenza.
Sotto connesso aspetto, non coglie nel segno il tentativo di FiberCop, nel ribalzamento delle reciproche responsabilità con Telecom, di invocare l’impossibilità dell’accesso, in quanto trattasi di affermazione priva di ogni supporto probatorio, in assenza di una formale dichiarazione di non detenzione e di adeguati riscontri (es. verifica degli archivi).
Per quanto sopra, dunque, il ricorso va accolto in parte qua, nei termini precisati, con conseguente ordine alla RC di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta con pec del 25 novembre 2024, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente, provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; spese compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte tardivo e per il resto lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina alla RC spa di esibire al ricorrente la documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente, provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Condanna la FiberCop spa al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO