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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 722/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi
Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 722
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 2072/2021 (R.G. 6458/2021)
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Palomba (C.F. ) presso il cui studio elet- C.F._2
tivamente domicilia in Torre del Greco (NA) in Via Nazionale n. 422 - PEC
[...]
giusta procura agli atti, ammesso al gratuito patroci- Email_1
nio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del
22.02.2022 (Prot. n 2022/508/GP),
1 -opponente-
E
(p. iva C.F. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di di-
rezione e coordinamento da parte di rappresentata e difesa, congiun- CP_3
tamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._3
- PEC ed RE TI (C.F. – Email_2 C.F._4
PEC ed elettivamente domiciliata in La Spezia in Via Paolo Email_3
Emilio Taviani n. 170, giusta procura agli atti,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2072/2021 del 12.12.2021, emesso all'esito del procedi-
mento monitorio R.G. 6458/2021, ad istanza di Questo Tribunale Controparte_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € 12.382,90 oltre Parte_1
interessi sulla sorta capitale sino al soddisfo ed oltre le spese e compensi della fase monitoria.
Detto credito, originato dal rapporto contrattuale n. 000006239605 stipulato con
Santander Consumer Bank per l'acquisto di un ciclomotore Tmax, veniva poi ce-
duto ad in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e Controparte_1
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiun- Parte_1
tivo eccependo:
2 - la mancata decadenza dal beneficio del termine. Non era mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine. Ai fini della decadenza del debitore dal bene-
ficio del termine, ai sensi dell'art.1186 c.c., occorreva un'esplicita manifestazione di volontà del creditore, quindi la (comunicazione della) richiesta di pagamento im-
mediato da parte del creditore;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato. La documentazione prodotta, a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, difettava dei requisiti prescritti in merito dall'art. 50 T.U.B..
L'estratto di saldaconto, prodotto dalla parte, aveva efficacia probatoria e costituiva prova documentale limitatamente al procedimento per decreto ingiuntivo, risul-
tando inidoneo a fornire la prova del credito intimato, nel procedimento civile or-
dinario, scaturito a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo. In ogni caso,
[...]
in sede monitoria, non aveva provato in alcun modo l'effettiva stipula CP_4
dei contratti di finanziamento e dunque, anche per tale ragione, non aveva fornito la prova certa del credito. Il contratto de quo avrebbe potuto considerarsi nullo per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto nel caso di specie non era stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla banca finanziatrice;
- la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Il costo effettivo dell'operazione finanziaria (ovvero TAEG) in concreto applicato da parte dell'Istituto di credito era maggiore, rispetto a quello convenuto. La violazione dell'obbligo della di CP_5
informare il cliente del TAEG in concreto applicato costituiva violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento;
infatti il piano di ammortamento doveva essere ricostruito utilizzando il tasso di interesse
BOT, ex art. 117 TUB, in luogo di quello illegittimamente applicato dalla CP_5
3 - la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compen-
sativi e moratori. Si eccepiva la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti;
- l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici. Dall'analisi della do-
cumentazione emergeva che la aveva provveduto ad effettuare addebiti di CP_5
somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli in-
teressi.
Concludeva chiedendo di: “dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque di revo-
care l'opposto decreto ingiuntivo, senza alcuna inversione dell'onere della prova
e, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ri-
durne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
con-
dannare l'opposta o chi per essa, al pagamento di spese e compe- Controparte_1
tenze di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con
attribuzione all'Avv. Pasquale Palomba che si dichiara antistatario, salva la liqui-
dazione del patrocinio a spese dello Stato a cui si è già chiesta l'ammissione”.
In data 19.05.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
impugnando e contestando tutte le domande formulate dall'opponente, CP_6
in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Nello specifico, affermava la propria legittimazione quale cessionaria del credito in seguito ad operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30
aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, ma che la stessa era subentrata nelle sole posizioni di credito de-
rivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso
4 nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti oggetto di cessione,
con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finan-
ziamento. Non ricadevano sul cessionario gli aspetti inerenti l'essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continuava ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito. era divenuta mera titolare di un diritto di Controparte_1
credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo de-
gli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, nel merito, di concedere la provvisoria
esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo stante la ricorrenza dei presupposti di
cui all'art. 648 C.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione propo-
sta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per
i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU contabile.
Depositata la CTU, all'udienza del 23.05.2025, il Tribunale, ritenendo conclusa la fase istruttoria, assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità.
5 Sempre preliminarmente si afferma la corretta legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Il credito azionato ha fondamento in un rapporto di finanziamento n. 6239605 sti-
pulato nel maggio 2010 con Santander divenuto oggetto di cessione del mero cre-
dito, cui va applicato l'art. 125 septies TUB, introdotto dal D. L. vo 13 agosto 2010
n. 141 “Cessione dei crediti”, secondo cui: “In caso di cessione del credito o del
contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le ec-
cezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensa-
zione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. Il consuma-
tore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con
il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore”.
La norma, pur se circoscritta alle eccezioni, va rettamente intesa nella sua intima ratio, coerente con tutta l'impalcatura normativa a tutela dei consumatori, da indi-
viduarsi nell'esigenza di assicurare la più ampia tutela possibile del consumatore,
per definizione soggetto debole nel rapporto con l'intermediario finanziario cui ne-
gozia sempre in base a contratti per adesione con schema pre – compilato, e ciò
soprattutto in occasione di cessioni (essenzialmente) in blocco di posizioni giuridi-
che soggettive.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giu-
dizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione
è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore
6 entrando così nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass.
10704/1999; Cass. 3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass.
5171/1994; Cass. 7448/1993; Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo di attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la ri-
chiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostan-
ziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti,
ovvero il credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del cre-
dito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma, so-
prattutto, l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giu-
dizio a cognizione piena. Quindi, il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve va-
lutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica
(Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali, come nel caso in esame, la contestazione della nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova del credito azionato, spetta alla banca fornire la piena prova della propria pretesa.
Parte opposta, sia nel fascicolo monitorio che in quello ordinario, si è limitata a depositare il contratto sottoscritto e il saldo conto alla data del 20.12.2011 da cui risulta che: “v. nominale: 12.382,90 - importo capitale ceduto a banca ifis:
7 10.740,75 - importo interessi ceduto a banca ifis: 1.642,15. nessun movimento pre-
sente nel periodo indicato”, ma nulla è stato depositato in riferimento alle singole rate insolute ed alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Nella stessa relazione del CTU a pagina 4 viene precisato che non è stato possibile verificare se l'addebito della rata sul C/C contenesse o meno interessi anatocistici:
“Per quanto riguarda gli interessi anatocistici segnaliamo che per la specifica rata
del finanziamento, non ve ne sono. Bisognerebbe solo verificare l'addebito della
rata sul c/c se questa a sua volta matura ulteriori interessi. Ma non è presente alcun
rapporto di conto corrente e quindi non è possibile verificare questo elemento….”
e ancora a pagina 12 nelle conclusioni al punto 3 si evince che: “dai documenti
presenti nel fascicolo (estratto conto, lettera raccomandata a.r. di cessione a
[...]
decreto ingiuntivo) non si evincono quali e quante rate sono state pagate CP_4
e/o impagate. Da calcoli “sembrerebbe” non pagato l'intero finanziamento”.
Al riguardo valga richiamare l'ordinanza n. 5373 del 29 febbraio 2024 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione che, nel pronunciarsi in ordine all'onere della prova gravante sull'intermediario, il quale voglia dimostrare il proprio credito verso il mutuatario, ove il finanziamento sia stato gestito tramite conto corrente, come nel caso in esame, ha stabilito che non è a tal fine sufficiente la produzione documentale dell'estratto conto, che di per sé non riesce a provare il collegamento tra mutuo e conto corrente, né l'ammontare del credito vantato.
Per assolvere l'onere probatorio, avrebbe dovuto fornire «un'indica- Controparte_1
zione analitica delle rate insolute e dei tassi di interesse applicati, (…) e produrre tutti gli estratti conto» dal momento di costituzione del rapporto di finanziamento fino alla chiusura del conto.
8 Parte opposta si è invece limitata a produrre, al fine di fornire prova del quantum,
una certificazione resa ai sensi dell'art. 50 TUB che, com'è noto, è idonea a con-
sentire l'emissione del decreto ingiuntivo ma non anche a fornire prova del credito nel giudizio a cognizione piena instauratosi in seguito all'opposizione.
In assenza dei necessari estratti conto «pure la semplice contestazione circa gli im-
porti e le modalità di calcolo degli interessi deve considerarsi idonea a far ritenere contestato il quantum del preteso complessivo credito».
Pertanto, non essendovi idonea prova del quantum del credito di cui l'opposta chiede il pagamento, il decreto ingiuntivo va revocato.
La revoca del decreto ingiuntivo per la suddetta motivazione assorbe le ulteriori doglianze mosse dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considera-
zione del valore della lite e delle fasi svolte.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto del
14.10.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposi-
zione:
1. revoca il D.I. n. 2072/2021 del 12.12.2021 (R.G. 6458/2021);
2. condanna e per essa, quale procuratore, al paga- Controparte_1 Controparte_6
mento dei compensi professionali di causa, in favore dello Stato, della complessiva somma di € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e
9 cpa se dovuta come per legge, stante il beneficio di al patro- Parte_1
cinio a spese dello Stato (delibera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata del 22.02.2022 Prot. n 2022/508/GP);
3. pone a definitivo carico dell'opposta le spese di CTU, come liqui- Controparte_1
date con decreto del 14.10.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
10
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi
Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 722
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 2072/2021 (R.G. 6458/2021)
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Palomba (C.F. ) presso il cui studio elet- C.F._2
tivamente domicilia in Torre del Greco (NA) in Via Nazionale n. 422 - PEC
[...]
giusta procura agli atti, ammesso al gratuito patroci- Email_1
nio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del
22.02.2022 (Prot. n 2022/508/GP),
1 -opponente-
E
(p. iva C.F. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di di-
rezione e coordinamento da parte di rappresentata e difesa, congiun- CP_3
tamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) C.F._3
- PEC ed RE TI (C.F. – Email_2 C.F._4
PEC ed elettivamente domiciliata in La Spezia in Via Paolo Email_3
Emilio Taviani n. 170, giusta procura agli atti,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2072/2021 del 12.12.2021, emesso all'esito del procedi-
mento monitorio R.G. 6458/2021, ad istanza di Questo Tribunale Controparte_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € 12.382,90 oltre Parte_1
interessi sulla sorta capitale sino al soddisfo ed oltre le spese e compensi della fase monitoria.
Detto credito, originato dal rapporto contrattuale n. 000006239605 stipulato con
Santander Consumer Bank per l'acquisto di un ciclomotore Tmax, veniva poi ce-
duto ad in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e Controparte_1
4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiun- Parte_1
tivo eccependo:
2 - la mancata decadenza dal beneficio del termine. Non era mai stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine. Ai fini della decadenza del debitore dal bene-
ficio del termine, ai sensi dell'art.1186 c.c., occorreva un'esplicita manifestazione di volontà del creditore, quindi la (comunicazione della) richiesta di pagamento im-
mediato da parte del creditore;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato. La documentazione prodotta, a sostegno della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, difettava dei requisiti prescritti in merito dall'art. 50 T.U.B..
L'estratto di saldaconto, prodotto dalla parte, aveva efficacia probatoria e costituiva prova documentale limitatamente al procedimento per decreto ingiuntivo, risul-
tando inidoneo a fornire la prova del credito intimato, nel procedimento civile or-
dinario, scaturito a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo. In ogni caso,
[...]
in sede monitoria, non aveva provato in alcun modo l'effettiva stipula CP_4
dei contratti di finanziamento e dunque, anche per tale ragione, non aveva fornito la prova certa del credito. Il contratto de quo avrebbe potuto considerarsi nullo per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto nel caso di specie non era stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla banca finanziatrice;
- la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. Il costo effettivo dell'operazione finanziaria (ovvero TAEG) in concreto applicato da parte dell'Istituto di credito era maggiore, rispetto a quello convenuto. La violazione dell'obbligo della di CP_5
informare il cliente del TAEG in concreto applicato costituiva violazione di norme imperative inderogabili determinanti la nullità del contratto di finanziamento;
infatti il piano di ammortamento doveva essere ricostruito utilizzando il tasso di interesse
BOT, ex art. 117 TUB, in luogo di quello illegittimamente applicato dalla CP_5
3 - la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compen-
sativi e moratori. Si eccepiva la nullità ex art. 1815 c.c., comma II, delle clausole contrattuali espressive degli interessi, di qualsivoglia natura, contenute nei contratti;
- l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici. Dall'analisi della do-
cumentazione emergeva che la aveva provveduto ad effettuare addebiti di CP_5
somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli in-
teressi.
Concludeva chiedendo di: “dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque di revo-
care l'opposto decreto ingiuntivo, senza alcuna inversione dell'onere della prova
e, previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ri-
durne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
con-
dannare l'opposta o chi per essa, al pagamento di spese e compe- Controparte_1
tenze di causa, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con
attribuzione all'Avv. Pasquale Palomba che si dichiara antistatario, salva la liqui-
dazione del patrocinio a spese dello Stato a cui si è già chiesta l'ammissione”.
In data 19.05.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
impugnando e contestando tutte le domande formulate dall'opponente, CP_6
in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Nello specifico, affermava la propria legittimazione quale cessionaria del credito in seguito ad operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30
aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, ma che la stessa era subentrata nelle sole posizioni di credito de-
rivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso
4 nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti oggetto di cessione,
con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finan-
ziamento. Non ricadevano sul cessionario gli aspetti inerenti l'essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continuava ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito. era divenuta mera titolare di un diritto di Controparte_1
credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo de-
gli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, nel merito, di concedere la provvisoria
esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo stante la ricorrenza dei presupposti di
cui all'art. 648 C.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione propo-
sta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per
i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU contabile.
Depositata la CTU, all'udienza del 23.05.2025, il Tribunale, ritenendo conclusa la fase istruttoria, assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione ob-
bligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo, con conseguente assolvimento della condizione di procedibilità.
5 Sempre preliminarmente si afferma la corretta legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Il credito azionato ha fondamento in un rapporto di finanziamento n. 6239605 sti-
pulato nel maggio 2010 con Santander divenuto oggetto di cessione del mero cre-
dito, cui va applicato l'art. 125 septies TUB, introdotto dal D. L. vo 13 agosto 2010
n. 141 “Cessione dei crediti”, secondo cui: “In caso di cessione del credito o del
contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le ec-
cezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensa-
zione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. Il consuma-
tore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con
il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore”.
La norma, pur se circoscritta alle eccezioni, va rettamente intesa nella sua intima ratio, coerente con tutta l'impalcatura normativa a tutela dei consumatori, da indi-
viduarsi nell'esigenza di assicurare la più ampia tutela possibile del consumatore,
per definizione soggetto debole nel rapporto con l'intermediario finanziario cui ne-
gozia sempre in base a contratti per adesione con schema pre – compilato, e ciò
soprattutto in occasione di cessioni (essenzialmente) in blocco di posizioni giuridi-
che soggettive.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giu-
dizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione
è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore
6 entrando così nel merito della controversia (Cass.civ. 4974/2000; Cass.
10704/1999; Cass. 3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass.
5171/1994; Cass. 7448/1993; Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo di attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la ri-
chiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostan-
ziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti,
ovvero il credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del cre-
dito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma, so-
prattutto, l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giu-
dizio a cognizione piena. Quindi, il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve va-
lutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica
(Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma anche sostanziali, quali, come nel caso in esame, la contestazione della nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova del credito azionato, spetta alla banca fornire la piena prova della propria pretesa.
Parte opposta, sia nel fascicolo monitorio che in quello ordinario, si è limitata a depositare il contratto sottoscritto e il saldo conto alla data del 20.12.2011 da cui risulta che: “v. nominale: 12.382,90 - importo capitale ceduto a banca ifis:
7 10.740,75 - importo interessi ceduto a banca ifis: 1.642,15. nessun movimento pre-
sente nel periodo indicato”, ma nulla è stato depositato in riferimento alle singole rate insolute ed alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Nella stessa relazione del CTU a pagina 4 viene precisato che non è stato possibile verificare se l'addebito della rata sul C/C contenesse o meno interessi anatocistici:
“Per quanto riguarda gli interessi anatocistici segnaliamo che per la specifica rata
del finanziamento, non ve ne sono. Bisognerebbe solo verificare l'addebito della
rata sul c/c se questa a sua volta matura ulteriori interessi. Ma non è presente alcun
rapporto di conto corrente e quindi non è possibile verificare questo elemento….”
e ancora a pagina 12 nelle conclusioni al punto 3 si evince che: “dai documenti
presenti nel fascicolo (estratto conto, lettera raccomandata a.r. di cessione a
[...]
decreto ingiuntivo) non si evincono quali e quante rate sono state pagate CP_4
e/o impagate. Da calcoli “sembrerebbe” non pagato l'intero finanziamento”.
Al riguardo valga richiamare l'ordinanza n. 5373 del 29 febbraio 2024 resa dalla
Suprema Corte di Cassazione che, nel pronunciarsi in ordine all'onere della prova gravante sull'intermediario, il quale voglia dimostrare il proprio credito verso il mutuatario, ove il finanziamento sia stato gestito tramite conto corrente, come nel caso in esame, ha stabilito che non è a tal fine sufficiente la produzione documentale dell'estratto conto, che di per sé non riesce a provare il collegamento tra mutuo e conto corrente, né l'ammontare del credito vantato.
Per assolvere l'onere probatorio, avrebbe dovuto fornire «un'indica- Controparte_1
zione analitica delle rate insolute e dei tassi di interesse applicati, (…) e produrre tutti gli estratti conto» dal momento di costituzione del rapporto di finanziamento fino alla chiusura del conto.
8 Parte opposta si è invece limitata a produrre, al fine di fornire prova del quantum,
una certificazione resa ai sensi dell'art. 50 TUB che, com'è noto, è idonea a con-
sentire l'emissione del decreto ingiuntivo ma non anche a fornire prova del credito nel giudizio a cognizione piena instauratosi in seguito all'opposizione.
In assenza dei necessari estratti conto «pure la semplice contestazione circa gli im-
porti e le modalità di calcolo degli interessi deve considerarsi idonea a far ritenere contestato il quantum del preteso complessivo credito».
Pertanto, non essendovi idonea prova del quantum del credito di cui l'opposta chiede il pagamento, il decreto ingiuntivo va revocato.
La revoca del decreto ingiuntivo per la suddetta motivazione assorbe le ulteriori doglianze mosse dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considera-
zione del valore della lite e delle fasi svolte.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto del
14.10.2024, vengono poste definitivamente a carico di parte opposta Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposi-
zione:
1. revoca il D.I. n. 2072/2021 del 12.12.2021 (R.G. 6458/2021);
2. condanna e per essa, quale procuratore, al paga- Controparte_1 Controparte_6
mento dei compensi professionali di causa, in favore dello Stato, della complessiva somma di € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e
9 cpa se dovuta come per legge, stante il beneficio di al patro- Parte_1
cinio a spese dello Stato (delibera Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata del 22.02.2022 Prot. n 2022/508/GP);
3. pone a definitivo carico dell'opposta le spese di CTU, come liqui- Controparte_1
date con decreto del 14.10.2024.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.10.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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