Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Claudia Colicchio Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 22124 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013 avente ad
OGGETTO: Querela di falso
TRA
e , en- Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 trambi ivi residenti a[...], rapp.ti e difesi dall' avv. Francesco Gaetano Bellofiore ( ), pec CodiceFiscale_3 [...] elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Napoli al Corso Umberto I 109, giusta procura speciale in atti;
- ATTORI
E
avv. Francesco rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. France- CP_1 sco de Martino Rosaroll, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli allaVia Luigia San Felice n. 7;
- CONVENUTO
PM - Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Centro Direzionale - via Grimaldi IS. E/5 - 80143 Napoli, pec: Email_2
INERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione, notificato in data 12.7.2013, i sig.ri e Parte_1 [...]
proponevano querela di falso avverso le firme apposte alla procura spe- Pt_2 ciale a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avente ad oggetto risarcimento danni da infiltrazione, deciso con Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2281/2012 VIII Sez. Del Tribunale di Napoli GOT dr.ssa Montano, per sentir dichiarare ed accertare la falsità e/o non autenticità delle firme, autenticate dal convenuto avv. Francesco Lambiase che i sig.ri Parte_3
e avrebbero apposto in calce alla procura ad litem rilasciata a
[...] Parte_2 margine dell'atto di citazione che ha introdotto il Giudizio davanti al Tribunale di Napoli Sez. VIII RG 34582/2005”.
Si costituiva regolarmente in giudizio Francesco Lambiase a mezzo dell'avv.
[...]
, che chiedeva di rigettare l'avversa domanda. Controparte_2
Con lettera raccomandata del 27.12.2017 e revoca- Parte_1 Parte_2 vano l'incarico all'avv. Armando Della Corte e si costituiva in giudizio in sua sosti- tuzione l'attuale difensore avv. Francesco Gaetano Bellofiore.
Trattato il giudizio, espletata CTU grafica, alla udienza del 30.12.2024, sostituita da note scritte ex art. 127-ter cod. proc. civ., la causa è stata riservata in decisio- ne, concedendo i termini di cui all'art 190 cod. proc. civ.
*****
La querela di falso proposta dagli attori è fondata e va accolta per quanto di ra- gione.
La CTU grafologica espletata sulla base delle scritture di comparazione prodotte dall'attrice e del saggio grafico acquisito dal ctu ha accertato che “nel rispetto delle linee guida e raccomandazioni promulgate dalla comunità scientifica inter- nazionale, valutati i fattori di resistenza alle ipotesi formulate, in assenza di limiti all'indagine, le risultanze tecniche emerse dalle analisi grafiche autonome, dirette e confrontuali tra i 2 reperti in indagine ad apparente nome e Parte_1
“ ” apposti in calce alla procura ad litem rilasciata a margine Parte_2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile recante rg 34582/2005 e i re- perti conosciuti rispettivamente dei soggetti e Parte_1 Parte_4 portano in modo estremamente forte l'ipotesi che i richiamati reperti in indagine non siano rispettivamente riconducibili alla grafia di mano conosciuta di
[...]
e ”. Parte_1 Parte_2
Il Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni cui giunge il CTU, suffragate da un solido impianto argomentativo oltre che da una adeguata analisi grafologica, avverso le quali, peraltro, le parti non hanno mosso alcuna contesta- zione.
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Ne consegue che va dichiarata la falsità, e quindi la non autenticità, delle sotto- scrizioni a nome apparente di e apposte alla procura Parte_1 Parte_2 speciale a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, deciso con Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2281/2012 VIII Sez. dal GOT dr.ssa Montano, con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività con- cretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sul- la base dell'importo di cui in domanda (come desumibile dalla domanda: valore indeterminato a complessità media) ai valori medi, con attribuzione in favore dei legale costituito che ne han chiesto la distrazione ex art. 93 cpc perché antistata- rio.
Anche le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta, con obbligo di rimborso (previa adeguata documentazione) di quanto al fine an- ticipato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, definiti- vamente pronunziando:
1) accoglie la querela di falso e dichiara la falsità delle sottoscrizioni a nome ap- parente “ e “ ” apposte in calce alla procura ad litem Parte_1 Parte_2 rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile recante rg 34582/2005;
2) dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, do- po il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione delle firme apocrife apposte sul predetto documento come disposto dal secondo comma dell'ultimo articolo citato;
3) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese pro- cessuali, liquidate in euro 400,00 per spese, euro 7.339,00 in favore di parte at- trice (per competenze dell'avvocato Armando Della Corte) oltre ed euro 7.337,00 per competenze dell'avvocato Francesco Gaetano Bellofiore, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avvocato Bellofiore (delle competenze di sua spettanza) essendosene dichiarato anticipatario;
4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Napoli 24.3.2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
Dr.ssa Barbara Di Tonto Dr. Pietro Lupi
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