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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. RI XO Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 326/2025 RG promossa da
elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. DI SALVATORE GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
elettivamente Controparte_1 C.F._2 ll'a ASSUNTA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 19.11.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte, a) = in riforma del capo 3 del
PQM
de la Sentenza 111/2025, rigettando la domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale da siccome Controparte_1 non sussistono i presupposti di fatto e di diritto legge per addebitare la separazione in capo a;
b) = riformando il capo 5 del
PQM
Parte_1 de la Sentenza 111/2025, siccome non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la pronuncia di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale da parte di essendone egli proprietario;
c) = in Parte_1 riforma del capo 9 Sentenza 111/2025, compensando integralmente le spese di giudizio del primo grado in forza della paritetica soccombenza reciproca. d.- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, e accessori di legge, per il presente grado di giudizio. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte Rigettare integralmente l'atto di appello proposto da controparte avverso la sentenza n. 111/2025 del Tribunale Ordinario di Nuoro, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Revocare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. concessa in favore del sig. ; Confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado (sent. n. 111/2025); Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. Svolgimento del processo ha proposto appello avverso la sentenza n. 111/2025, Parte_1 emessa in data 7.3.2025, con cui il Tribunale di Nuoro, per quel che qui ancora rileva:
- dichiarava la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, addebitandola al;
[...] Parte_1
a carico del ontributo al mantenimento della di Parte_1 CP_1 euro 400,00 mensili;
- rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale al;
Parte_1
- compensava le spese di lite per ½, ponendo a carico del la Parte_1 restante parte. In particolare, il ha contestato la decisione nella parte in cui Parte_1 addebitava a su separazione, rigettava la sua domanda di assegnazione della casa familiare e compensava le spese di lite solo in ragione del 50%.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 lusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto del Controparte_1 ndato, formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata quanto alla condanna alle spese di lite, all'udienza di comparizione in camera di consiglio la Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Con ricorso in data 17.8.2021, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Nuoro, gando che: Controparte_1
- le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 26.6.1988, optando per il regime della comunione dei beni;
- dal matrimonio non erano nati figli;
- l'ultima residenza comune dei coniugi era stata presso la casa di civile abitazione sita in Orgosolo, Via Rinascita n. 92, di proprietà esclusiva del ricorrente;
- entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, “potendo fare rispettivo affidamento.. su rispettivi emolumenti pensionistici e “sostanze patrimoniali” di altra natura”;
- da diverso tempo, i coniugi, “per incompatibilità di carattere e incomprensioni non condividono, né hanno condiviso (da una parte, a cagione del comportamento della parte resistente, probabilmente poco incline ad impegnarsi nella formazione ed nel consolidamento affettivo del nuovo nucleo per essere prevalentemente impegnata all'interno della propria famiglia di origine, dall'altra per la conseguente disaffezione insinuatasi nell'animo del coniuge ricorrente odierno), più alcuna unione affettiva e sentimentale”. Alla luce di tali allegazioni, il domandava la separazione personale Parte_1 dei coniugi con addebito in ca , l'assegnazione della casa coniugale CP_1 di Orgosolo al , proprietario esclusivo, e l'accertamento di Parte_1 autosufficienza ec le parti.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 dendo a sua volta l'addebito in capo al , un Parte_1 assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale ed il rimborso delle somme versate per la ristrutturazione dell'immobile. In particolare, la allegava che “a differenza del resistente, il quale, come CP_1 emerge dalle dichiarazioni prodotte, risulta percepire un discreto reddito, la signora non percepisce alcun reddito, atteso che dal mese di aprile CP_1
2021, l' ità pensionistica temporanea di € 285,66 lorda, è(era) stata revocata dall'Inps”. Inoltre, secondo la , i coniugi fino a due anni prima CP_1 avevano “sempre condotto una vita fa serena, affrontando in comune, sia i problemi economici .. sia i problemi familiari e di salute”, tanto che “a fronte delle premure dimostrate dal ricorrente, mai la resistente avrebbe potuto credere alle dicerie di paese che già da tempo riferivano dell'esistenza di una relazione extraconiugale tra il marito e un'altra donna” ed “il marito aveva sempre negato tali circostanze, tranquillizzando la moglie e precisando che la donna alla quale si riferivano in paese aveva avuto tre figli da tre uomini diversi e che lui non era certo il tipo che avrebbe potuto intrattenere una relazione con una donna così problematica e complicata”. La sosteneva, CP_1 quindi, che l'unione era venuto meno perché aveva appreso “solo nell'agosto del 2020 e per mezzo delll'avv. Di Salvatore, che il sig. , non solo Parte_1 intratteneva da molti anni una relazione extraconiugale con un'altra donna, ma che da detta relazione egli aveva avuto persino un figlio, per giunta riconosciuto come figlio naturale”. Inoltre, la resistente precisava che durante la degenza in Ospedale per la frattura del femore sempre nell'estate del 2020,
“il marito, non solo non è(era) mai andato a trovare la moglie (limitandosi a qualche telefonata di circostanza), ma neppure si è(era) preoccupato di conoscere le condizioni e i bisogni della consorte emersi durante il periodo di riabilitazione alla quale la stessa si era dovuta sottoporre”. Sulla base di tali reciproche deduzioni, il tribunale, istruita la causa con interrogatorio formale e prova testimoniale, riteneva la separazione addebitabile al , posto che, in difetto di prova da parte sua del fatto Parte_1 che l'intollerabilità era sorta in epoca precedente, le prove orali confermavano i fatti allegati dalla a sostegno di tale istanza e cioè la conoscenza solo CP_1 dall'estate del 2020 della relazione extraconiugale del marito e della nascita di un figlio, proprio quando il aveva lasciato l'abitazione coniugale, Parte_1 mentre il rapporto poteva considerarsi ancora effettivo nel 2018, quando il aveva assistito la moglie in un delicato intervento chirurgico. Parte_1
i primo grado rigettava invece la domanda di assegnazione della casa familiare, proposta da entrambe le parti, in mancanza di figli. Infine, dato atto della rinuncia alla domanda di rimborso delle somme versate per la ristrutturazione, riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della e disattesa la sua domanda di pagamento diretto ex art. 156 c.c., CP_1 compensava le spese di lite in ragione di 1/2, ponendo la restante parte a carico del . Parte_1
A) Dell'addebito. Il ha, innanzi tutto, censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1 addebitava a suo carico la separazione. In particolare, l'appellante ha dedotto che dalle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio e da quelle riferite dai testi, non poteva affatto sostenersi che l'intollerabilità della convivenza fosse stata conseguenza della relazione extraconiugale, risalente ai primi anni 2000, dalla quale era nato un figlio, di cui nulla sapeva neppure lui e che aveva riconosciuto solo nel 2019. Orbene, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). La violazione di tali doveri non è sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e che, con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, (vedi Cass. n. 3923/18) “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, tenuto peraltro conto (vedi Cass. n. 16859/15) che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. Orbene, nel caso di specie - pacifica l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, posto che la relazione extraconiugale, dalla quale peraltro era nato anche un figlio, aveva avuto inizio nei primi anni 2000, quando le parti avevano già contratto matrimonio - la dimostrava di essere venuta a CP_1 conoscenza della stessa, e soprattutto ascita del figlio, solo in seguito alla missiva dell'avvocato del marito nell'estate del 2020, quando, inoltre, il marito aveva omesso di prestarle qualsiasi assistenza in occasione del ricovero ospedaliero per la rottura del femore. Tale circostanza era, infatti, confermata dalla teste , sua cognata, la quale, rispondendo alla domanda sul capo n) Tes_1 della memoria istruttoria (“Vero che” la signora veniva a conoscenza nel CP_1 mese di agosto del 2020 e per mezzo delll' i Salvatore, che il sig. , non solo intratteneva da molti anni una relazione extraconiugale Parte_1 con un'altra donna, ma che da detta relazione egli aveva avuto persino un figlio, per giunta riconosciuto come figlio naturale”), la confermava integralmente, precisando altresì che era presente quando veniva aperta la lettera in cui si parlava del figlio naturale del a casa della . Parte_1 CP_1
Del resto, lo stesso , nell'interr male, confe che Parte_1 aveva sempre taciuto alla moglie sia la propria relazione extraconiugale sia la nascita del figlio (“Vero che” il sig. ha sempre taciuto alla moglie, Parte_1 sia l'esistenza della propria relazione extraconiugale con la signora Per_1 sia la paternità del figlio ?: Si, è vero, perché non lo sap Per_2 io”), come, peraltro, dalla stessa precisamente dedotto nella sua CP_1 comparsa di costituzione e non c to dalla controparte;
circostanza, inoltre, confermata dalla stessa teste , laddove rispondendo alla specifica Tes_2 domanda se fosse “Vero che” il sig. ha sempre taciuto alla moglie, Parte_1 sia l'esistenza della propria relazione extraconiugale con la signora Per_1 sia la paternità del figlio ?”, rispondeva positivamente, Per_2 che “in famiglia la signora non mi diceva mai niente a riguardo. In paese si parlava che il figlio era del ma in famiglia mai”. Parte_1
Inoltre, sia la teste sia il confermavano che sempre nell'estate del Parte_1
2020 il “ometteva di prestare assistenza alla moglie la quale, in Parte_1 detto p iva ricoverata dopo una caduta accidentale in casa per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di protesi all'anca” (vedi capo di prova lett. p) confermato da entrambi) mentre il l'aveva assistita Parte_1 moralmente e materialmente nel precedente intervento chirurgico del 2018 (vedi interrogatorio formale del nel quale rispondeva positivamente Parte_1 alla domanda se fosse vero che “nei mesi di maggio e giugno 2018 il sig.
ha prestato la propria assistenza morale e materiale alla moglie, la Parte_1 quale si era dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico?:”). Infine, è pacifico che la convivenza tra le parti era cessata proprio nell'estate del 2020, contestualmente alla scoperta da parte della della relazione e CP_1 della nascita di un figlio, quando il aveva la la casa coniugale Parte_1
(vedi sentenza impugnata pag. 8: “È, infine, provato che la convivenza fra i coniugi è cessata proprio nell'agosto 2020. Al è stato chiesto: Parte_1
«Vero che dal mese di agosto del 2020, il ricorrente ha abbandonato il tetto coniugale omettendo di dare spiegazioni alla moglie?» e lui ha confessato: «Si, è vero. Avevo tanti problemi con lei, quindi mi è toccato andarmene. Per non rischiare altre cose»”). Pertanto, in difetto di dimostrazione da parte del che l'intollerabilità Parte_1 della convivenza era sorta in epoca precedente, va condivisa la decisione del tribunale di addebitare al la stessa per violazione del dovere di Parte_1 fedeltà, secondo i principi di diritto sopra esposti. E', infine, appena il caso di rilevare, a conferma del nesso di causa tra i fatti narrati dalla e l'intollerabilità della convivenza, che anche la teste CP_1
, citata tesso , sentita sul capo f) - “Vero che” nel mese Tes_3 Parte_1 naio 2020, duran ione extraconiugale con la madre di
, Sig.ra , il sig. Parte_2 Parte_3 Parte_1 decideva di separarsi dalla moglie?” – rispondeva “che io sappia il è Parte_1 stato quasi costretto ad andarsene da casa sua. So collo to temporalmente perché ricordo che il fatto è avvenuto dopo la richiesta di legittimazione di e dopo l'incidente che ha avuto la signora col Per_2 femore”. B) Dell'assegnazione della casa coniugale. Il tribunale gravato, dato atto che “l'art. 337 sexies c.p.c…. regola l'assegnazione della casa familiare sul presupposto che i figli siano nati da entrambi i genitori che hanno condiviso la casa familiare …” e che, nel caso di specie, il ricorrente, con una unica domanda, pretendeva “l'accertamento della proprietà esclusiva della casa coniugale e l'assegnazione della medesima in quanto genitore di figlio maggiorenne non autonomo economicamente”, la rigettava “perché non è figlio di entrambi i coniugi”. Parte_2
Il si ne eccependo (pag. 19 atto di appello) Parte_1 che “non sarebbe da considerare soccombente con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, posto che nella enunciazione delle conclusioni di cui alla Comparsa alla Comparsa Conclusionale di primo grado, ha chiesto che il Tribunale decidesse, tra l'altro: in via principale e nel merito: b)= accerta (ndo) e riconosce (ndo) che la casa coniugale sita in Orgosolo, Via Rinascita n. 92, è formalmente di proprietà esclusiva di
[...]
per averla ereditata, assegnandola definitivamente al medesimo, il Parte_1 quale, potrà, ivi, condurre la propria vita unitamente al ritrovato figlio naturale, salvo diverso intendimento del medesimo, comunque maggiorenne, e che viene sostenuto economicamente, attualmente, dal ricorrente medesimo, per non essere ancora economicamente autosufficiente”. Orbene, escluso che nel presente giudizio, avente per oggetto una causa di separazione, possa accertarsi la proprietà esclusiva in capo ad uno dei coniugi, in mancanza di figli nati da una relazione tra le parti di causa, non sono ravvisabili i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, finalizzata unicamente a garantire l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nello stesso ambiente domestico, ove evidentemente, non può essere cresciuto il figlio naturale del (vedi Parte_1
Cass. n. 25064/18: “La casa familiare deve essere ass endo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.”). La sentenza, pertanto, va confermata. C) Delle spese di lite. Infine, con l'ultimo motivo di censura, il si è doluto della decisione Parte_1 nella parte in cui il tribunale compensava ra del 50% le spese di lite, nonostante la soccombenza reciproca delle parti, posto che la era CP_1 risultata soccombente sia in relazione all'assegnazione della casa re e sia in relazione alla domanda di pagamento diretto dell'assegno. Orbene, premesso che secondo la Suprema Corte (cfr da ultimo Cass. Sez. Un. n. 32061/22) la reciproca soccombenza è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”, nel caso di specie, in cui erano rigettate parte delle plurime domande proposte da entrambe le parti, del tutto correttamente, il tribunale riteneva ricorresse una ipotesi di tale fatta. Inoltre, il giudice di primo grado, in conformità a quanto sancito in materia dalla cassazione (cfr Cass. n. 1703/13, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”), ritenuto “maggiormente” soccombente il , Parte_1 compensava le spese in ragione di ½, ponendole a carico dello stesso in ragione del resto, dal momento che, accolta la domanda di separazione proposta da entrambe le parti, rigettata quella di addebito avanzata dal
, “la è risultata vittoriosa sulle domande riconvenzionali di Parte_1 CP_1 addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento..”, avendo
“rinunciato alla domanda ex art. 1150 c.c.” e risultando “soccombente sull'istanza ex art. 156, co. 6, c.c.” mentre “entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti sulle domande di assegnazione della casa familiare”. Pertanto, il tribunale faceva corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte e sopra riportati, laddove imputava la soccombenza parziale all'attore, in quanto le statuizioni di accoglimento delle domande proposte dalla (separazione, addebito, mantenimento) erano ritenute CP_1 prevalenti nell'economia complessiva del giudizio rispetto a quelle di accoglimento delle domande proposte dal (solo separazione). Parte_1
L'appello va, quindi, integralmente rigettato. Le spese di giudizio della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
111/2025 emessa dal Tribunale;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 25/11/2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Il Presidente
Dott.ssa RI XO
elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. DI SALVATORE GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
elettivamente Controparte_1 C.F._2 ll'a ASSUNTA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 19.11.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte, a) = in riforma del capo 3 del
PQM
de la Sentenza 111/2025, rigettando la domanda di addebito della separazione formulata in via riconvenzionale da siccome Controparte_1 non sussistono i presupposti di fatto e di diritto legge per addebitare la separazione in capo a;
b) = riformando il capo 5 del
PQM
Parte_1 de la Sentenza 111/2025, siccome non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la pronuncia di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale da parte di essendone egli proprietario;
c) = in Parte_1 riforma del capo 9 Sentenza 111/2025, compensando integralmente le spese di giudizio del primo grado in forza della paritetica soccombenza reciproca. d.- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, e accessori di legge, per il presente grado di giudizio. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte Rigettare integralmente l'atto di appello proposto da controparte avverso la sentenza n. 111/2025 del Tribunale Ordinario di Nuoro, in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Revocare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. concessa in favore del sig. ; Confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado (sent. n. 111/2025); Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. Svolgimento del processo ha proposto appello avverso la sentenza n. 111/2025, Parte_1 emessa in data 7.3.2025, con cui il Tribunale di Nuoro, per quel che qui ancora rileva:
- dichiarava la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, addebitandola al;
[...] Parte_1
a carico del ontributo al mantenimento della di Parte_1 CP_1 euro 400,00 mensili;
- rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale al;
Parte_1
- compensava le spese di lite per ½, ponendo a carico del la Parte_1 restante parte. In particolare, il ha contestato la decisione nella parte in cui Parte_1 addebitava a su separazione, rigettava la sua domanda di assegnazione della casa familiare e compensava le spese di lite solo in ragione del 50%.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 lusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio ed ha domandato il rigetto del Controparte_1 ndato, formulando le conclusioni in epigrafe riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata quanto alla condanna alle spese di lite, all'udienza di comparizione in camera di consiglio la Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Con ricorso in data 17.8.2021, conveniva in giudizio, Parte_1 davanti al Tribunale di Nuoro, gando che: Controparte_1
- le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 26.6.1988, optando per il regime della comunione dei beni;
- dal matrimonio non erano nati figli;
- l'ultima residenza comune dei coniugi era stata presso la casa di civile abitazione sita in Orgosolo, Via Rinascita n. 92, di proprietà esclusiva del ricorrente;
- entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti, “potendo fare rispettivo affidamento.. su rispettivi emolumenti pensionistici e “sostanze patrimoniali” di altra natura”;
- da diverso tempo, i coniugi, “per incompatibilità di carattere e incomprensioni non condividono, né hanno condiviso (da una parte, a cagione del comportamento della parte resistente, probabilmente poco incline ad impegnarsi nella formazione ed nel consolidamento affettivo del nuovo nucleo per essere prevalentemente impegnata all'interno della propria famiglia di origine, dall'altra per la conseguente disaffezione insinuatasi nell'animo del coniuge ricorrente odierno), più alcuna unione affettiva e sentimentale”. Alla luce di tali allegazioni, il domandava la separazione personale Parte_1 dei coniugi con addebito in ca , l'assegnazione della casa coniugale CP_1 di Orgosolo al , proprietario esclusivo, e l'accertamento di Parte_1 autosufficienza ec le parti.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 dendo a sua volta l'addebito in capo al , un Parte_1 assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale ed il rimborso delle somme versate per la ristrutturazione dell'immobile. In particolare, la allegava che “a differenza del resistente, il quale, come CP_1 emerge dalle dichiarazioni prodotte, risulta percepire un discreto reddito, la signora non percepisce alcun reddito, atteso che dal mese di aprile CP_1
2021, l' ità pensionistica temporanea di € 285,66 lorda, è(era) stata revocata dall'Inps”. Inoltre, secondo la , i coniugi fino a due anni prima CP_1 avevano “sempre condotto una vita fa serena, affrontando in comune, sia i problemi economici .. sia i problemi familiari e di salute”, tanto che “a fronte delle premure dimostrate dal ricorrente, mai la resistente avrebbe potuto credere alle dicerie di paese che già da tempo riferivano dell'esistenza di una relazione extraconiugale tra il marito e un'altra donna” ed “il marito aveva sempre negato tali circostanze, tranquillizzando la moglie e precisando che la donna alla quale si riferivano in paese aveva avuto tre figli da tre uomini diversi e che lui non era certo il tipo che avrebbe potuto intrattenere una relazione con una donna così problematica e complicata”. La sosteneva, CP_1 quindi, che l'unione era venuto meno perché aveva appreso “solo nell'agosto del 2020 e per mezzo delll'avv. Di Salvatore, che il sig. , non solo Parte_1 intratteneva da molti anni una relazione extraconiugale con un'altra donna, ma che da detta relazione egli aveva avuto persino un figlio, per giunta riconosciuto come figlio naturale”. Inoltre, la resistente precisava che durante la degenza in Ospedale per la frattura del femore sempre nell'estate del 2020,
“il marito, non solo non è(era) mai andato a trovare la moglie (limitandosi a qualche telefonata di circostanza), ma neppure si è(era) preoccupato di conoscere le condizioni e i bisogni della consorte emersi durante il periodo di riabilitazione alla quale la stessa si era dovuta sottoporre”. Sulla base di tali reciproche deduzioni, il tribunale, istruita la causa con interrogatorio formale e prova testimoniale, riteneva la separazione addebitabile al , posto che, in difetto di prova da parte sua del fatto Parte_1 che l'intollerabilità era sorta in epoca precedente, le prove orali confermavano i fatti allegati dalla a sostegno di tale istanza e cioè la conoscenza solo CP_1 dall'estate del 2020 della relazione extraconiugale del marito e della nascita di un figlio, proprio quando il aveva lasciato l'abitazione coniugale, Parte_1 mentre il rapporto poteva considerarsi ancora effettivo nel 2018, quando il aveva assistito la moglie in un delicato intervento chirurgico. Parte_1
i primo grado rigettava invece la domanda di assegnazione della casa familiare, proposta da entrambe le parti, in mancanza di figli. Infine, dato atto della rinuncia alla domanda di rimborso delle somme versate per la ristrutturazione, riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della e disattesa la sua domanda di pagamento diretto ex art. 156 c.c., CP_1 compensava le spese di lite in ragione di 1/2, ponendo la restante parte a carico del . Parte_1
A) Dell'addebito. Il ha, innanzi tutto, censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1 addebitava a suo carico la separazione. In particolare, l'appellante ha dedotto che dalle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio e da quelle riferite dai testi, non poteva affatto sostenersi che l'intollerabilità della convivenza fosse stata conseguenza della relazione extraconiugale, risalente ai primi anni 2000, dalla quale era nato un figlio, di cui nulla sapeva neppure lui e che aveva riconosciuto solo nel 2019. Orbene, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”; doveri che, come è noto, sono quello reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.). La violazione di tali doveri non è sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, essendo altresì necessario dimostrare che dalla stessa sia derivata la intollerabilità della convivenza e, quindi, la crisi del matrimonio. La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di chiarire sul punto che (Cass. n. 40795/21) “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” e che, con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, (vedi Cass. n. 3923/18) “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”, tenuto peraltro conto (vedi Cass. n. 16859/15) che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”. Orbene, nel caso di specie - pacifica l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, posto che la relazione extraconiugale, dalla quale peraltro era nato anche un figlio, aveva avuto inizio nei primi anni 2000, quando le parti avevano già contratto matrimonio - la dimostrava di essere venuta a CP_1 conoscenza della stessa, e soprattutto ascita del figlio, solo in seguito alla missiva dell'avvocato del marito nell'estate del 2020, quando, inoltre, il marito aveva omesso di prestarle qualsiasi assistenza in occasione del ricovero ospedaliero per la rottura del femore. Tale circostanza era, infatti, confermata dalla teste , sua cognata, la quale, rispondendo alla domanda sul capo n) Tes_1 della memoria istruttoria (“Vero che” la signora veniva a conoscenza nel CP_1 mese di agosto del 2020 e per mezzo delll' i Salvatore, che il sig. , non solo intratteneva da molti anni una relazione extraconiugale Parte_1 con un'altra donna, ma che da detta relazione egli aveva avuto persino un figlio, per giunta riconosciuto come figlio naturale”), la confermava integralmente, precisando altresì che era presente quando veniva aperta la lettera in cui si parlava del figlio naturale del a casa della . Parte_1 CP_1
Del resto, lo stesso , nell'interr male, confe che Parte_1 aveva sempre taciuto alla moglie sia la propria relazione extraconiugale sia la nascita del figlio (“Vero che” il sig. ha sempre taciuto alla moglie, Parte_1 sia l'esistenza della propria relazione extraconiugale con la signora Per_1 sia la paternità del figlio ?: Si, è vero, perché non lo sap Per_2 io”), come, peraltro, dalla stessa precisamente dedotto nella sua CP_1 comparsa di costituzione e non c to dalla controparte;
circostanza, inoltre, confermata dalla stessa teste , laddove rispondendo alla specifica Tes_2 domanda se fosse “Vero che” il sig. ha sempre taciuto alla moglie, Parte_1 sia l'esistenza della propria relazione extraconiugale con la signora Per_1 sia la paternità del figlio ?”, rispondeva positivamente, Per_2 che “in famiglia la signora non mi diceva mai niente a riguardo. In paese si parlava che il figlio era del ma in famiglia mai”. Parte_1
Inoltre, sia la teste sia il confermavano che sempre nell'estate del Parte_1
2020 il “ometteva di prestare assistenza alla moglie la quale, in Parte_1 detto p iva ricoverata dopo una caduta accidentale in casa per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di protesi all'anca” (vedi capo di prova lett. p) confermato da entrambi) mentre il l'aveva assistita Parte_1 moralmente e materialmente nel precedente intervento chirurgico del 2018 (vedi interrogatorio formale del nel quale rispondeva positivamente Parte_1 alla domanda se fosse vero che “nei mesi di maggio e giugno 2018 il sig.
ha prestato la propria assistenza morale e materiale alla moglie, la Parte_1 quale si era dovuta sottoporre a un delicato intervento chirurgico?:”). Infine, è pacifico che la convivenza tra le parti era cessata proprio nell'estate del 2020, contestualmente alla scoperta da parte della della relazione e CP_1 della nascita di un figlio, quando il aveva la la casa coniugale Parte_1
(vedi sentenza impugnata pag. 8: “È, infine, provato che la convivenza fra i coniugi è cessata proprio nell'agosto 2020. Al è stato chiesto: Parte_1
«Vero che dal mese di agosto del 2020, il ricorrente ha abbandonato il tetto coniugale omettendo di dare spiegazioni alla moglie?» e lui ha confessato: «Si, è vero. Avevo tanti problemi con lei, quindi mi è toccato andarmene. Per non rischiare altre cose»”). Pertanto, in difetto di dimostrazione da parte del che l'intollerabilità Parte_1 della convivenza era sorta in epoca precedente, va condivisa la decisione del tribunale di addebitare al la stessa per violazione del dovere di Parte_1 fedeltà, secondo i principi di diritto sopra esposti. E', infine, appena il caso di rilevare, a conferma del nesso di causa tra i fatti narrati dalla e l'intollerabilità della convivenza, che anche la teste CP_1
, citata tesso , sentita sul capo f) - “Vero che” nel mese Tes_3 Parte_1 naio 2020, duran ione extraconiugale con la madre di
, Sig.ra , il sig. Parte_2 Parte_3 Parte_1 decideva di separarsi dalla moglie?” – rispondeva “che io sappia il è Parte_1 stato quasi costretto ad andarsene da casa sua. So collo to temporalmente perché ricordo che il fatto è avvenuto dopo la richiesta di legittimazione di e dopo l'incidente che ha avuto la signora col Per_2 femore”. B) Dell'assegnazione della casa coniugale. Il tribunale gravato, dato atto che “l'art. 337 sexies c.p.c…. regola l'assegnazione della casa familiare sul presupposto che i figli siano nati da entrambi i genitori che hanno condiviso la casa familiare …” e che, nel caso di specie, il ricorrente, con una unica domanda, pretendeva “l'accertamento della proprietà esclusiva della casa coniugale e l'assegnazione della medesima in quanto genitore di figlio maggiorenne non autonomo economicamente”, la rigettava “perché non è figlio di entrambi i coniugi”. Parte_2
Il si ne eccependo (pag. 19 atto di appello) Parte_1 che “non sarebbe da considerare soccombente con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, posto che nella enunciazione delle conclusioni di cui alla Comparsa alla Comparsa Conclusionale di primo grado, ha chiesto che il Tribunale decidesse, tra l'altro: in via principale e nel merito: b)= accerta (ndo) e riconosce (ndo) che la casa coniugale sita in Orgosolo, Via Rinascita n. 92, è formalmente di proprietà esclusiva di
[...]
per averla ereditata, assegnandola definitivamente al medesimo, il Parte_1 quale, potrà, ivi, condurre la propria vita unitamente al ritrovato figlio naturale, salvo diverso intendimento del medesimo, comunque maggiorenne, e che viene sostenuto economicamente, attualmente, dal ricorrente medesimo, per non essere ancora economicamente autosufficiente”. Orbene, escluso che nel presente giudizio, avente per oggetto una causa di separazione, possa accertarsi la proprietà esclusiva in capo ad uno dei coniugi, in mancanza di figli nati da una relazione tra le parti di causa, non sono ravvisabili i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, finalizzata unicamente a garantire l'interesse dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nello stesso ambiente domestico, ove evidentemente, non può essere cresciuto il figlio naturale del (vedi Parte_1
Cass. n. 25064/18: “La casa familiare deve essere ass endo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.”). La sentenza, pertanto, va confermata. C) Delle spese di lite. Infine, con l'ultimo motivo di censura, il si è doluto della decisione Parte_1 nella parte in cui il tribunale compensava ra del 50% le spese di lite, nonostante la soccombenza reciproca delle parti, posto che la era CP_1 risultata soccombente sia in relazione all'assegnazione della casa re e sia in relazione alla domanda di pagamento diretto dell'assegno. Orbene, premesso che secondo la Suprema Corte (cfr da ultimo Cass. Sez. Un. n. 32061/22) la reciproca soccombenza è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”, nel caso di specie, in cui erano rigettate parte delle plurime domande proposte da entrambe le parti, del tutto correttamente, il tribunale riteneva ricorresse una ipotesi di tale fatta. Inoltre, il giudice di primo grado, in conformità a quanto sancito in materia dalla cassazione (cfr Cass. n. 1703/13, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'oggetto della lite nel suo complesso”), ritenuto “maggiormente” soccombente il , Parte_1 compensava le spese in ragione di ½, ponendole a carico dello stesso in ragione del resto, dal momento che, accolta la domanda di separazione proposta da entrambe le parti, rigettata quella di addebito avanzata dal
, “la è risultata vittoriosa sulle domande riconvenzionali di Parte_1 CP_1 addebito e di riconoscimento di un assegno di mantenimento..”, avendo
“rinunciato alla domanda ex art. 1150 c.c.” e risultando “soccombente sull'istanza ex art. 156, co. 6, c.c.” mentre “entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti sulle domande di assegnazione della casa familiare”. Pertanto, il tribunale faceva corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte e sopra riportati, laddove imputava la soccombenza parziale all'attore, in quanto le statuizioni di accoglimento delle domande proposte dalla (separazione, addebito, mantenimento) erano ritenute CP_1 prevalenti nell'economia complessiva del giudizio rispetto a quelle di accoglimento delle domande proposte dal (solo separazione). Parte_1
L'appello va, quindi, integralmente rigettato. Le spese di giudizio della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
111/2025 emessa dal Tribunale;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 25/11/2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Cinzia Caleffi Il Presidente
Dott.ssa RI XO