Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 39776/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 31 dicembre
2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 7 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39776/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. A. Randolfi Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Funzionario dott.ssa C. Bava
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 31/10/2024 e notificato in data
5/11/2024 parte attrice ha premesso che, nonostante sia titolare di indennità di accompagnamento in forza di decreto di omologa, l' non le ha ancora erogato CP_2 la predetta indennità; ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito dimostrando l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle CP_2 more del procedimento in data 26/11/2024.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale prende atto dell'avvenuta liquidazione da parte dell' in favore di CP_2 parte ricorrente nelle more del procedimento della prestazione oggetto del ricorso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nel liquidare la prestazione, cioè l' che ha provveduto a farlo CP_2
26/11/2024).
Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D. M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in misura, tuttavia, inferiore ai minimi, in ragione dell'assenza della fase decisionale, avendo il Tribunale aderito all'istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, nonché della pressoché totale assenza di questioni giuridiche.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 854,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 7 gennaio 2025
IL GIUDICE