Articolo 5 della Legge 13 giugno 1991, n. 190
Articolo 4
Versione
13 luglio 1991
Art. 5. 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada , il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 13 luglio 1991
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