CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di AN, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) dott. HE Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 214/2024 RG di appello alla sentenza n. 627/2024 del
Tribunale di AN, in materia di separazione giudiziale, pendente tra domiciliata presso gli avv.ti Gina Lupo e Giancarlo Simonetti Parte_1 dai quali è rappresentata e difesa;
appellante contro domiciliato presso l'avv. Cosimo Arces dal quale e rappresentato CP_1
e difeso;
appellato nonchè
IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Lecce - sede distaccata di AN
interventore ex lege
All'udienza in Camera di Consiglio del 12.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2024 ha proposto appello alla Parte_1 sentenza n. 627/2024 con cui il Tribunale di AN, su istanza della medesima parte ricorrente, ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e CP_1 [...]
accogliendo la domanda di addebito formulata dal nei confronti Parte_1 CP_1 della moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà e rigettando la richiesta di riconoscimento da parte di quest'ultima di un assegno di mantenimento in suo favore.
Con la medesima decisione, qui sottoposta a gravame, il giudice di prime cure ha altresì disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto collocataria del figlio minorenne, , e posto a carico del resistente l'obbligo di Persona_1 contribuire al mantenimento del figlio con il versamento della somma di € 200,00 mensili (oltre rivalutazione annuale, il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico ove percepito), dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Si è costituito in appello contestando la fondatezza dei motivi di CP_1 impugnazione ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame conseguente alla pendenza del giudizio in primo grado per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, introdotto con ricorso (n. 2206/2024 R.G.) depositato a cura della medesima parte appellata innanzi al Tribunale di AN in data 15.05.2024.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
In data 13.02.2025, l'appellante ha provveduto al deposito nel fascicolo telematico di copia della sentenza (n. 94/2025 pubblicata il 15.01.2025) con cui il Tribunale di
AN ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal per essere il ricorso stato depositato prima CP_1 della decorrenza del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, relativamente alla statuizione resa sullo status.
All'udienza del 14.02.2025 la Corte ha invitato le parti al deposito di documentazione attestante la situazione reddituale relativa all'anno 2023, in guisa che, nel concesso termine, l'appellante ha provveduto al deposito di certificazione delle dichiarazioni reddituali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, mentre l'appellato ha depositato dichiarazione dei redditi mod. 730/2024 nonché, a seguito di ulteriore rinvio, documentazione attestante la natura e l'entità delle prestazioni assistenziali CP_2 erogate in favore del coniuge.
In rito, si ritiene che siano ammissibili le produzioni documentali effettuate in questo grado in quanto nell'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione, secondo il rito vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis, la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme portano ad escludere l'applicabilità delle norme e delle preclusioni (nello specifico il divieto di ammissione e produzione di nuove prove ai sensi dell'art. 345 c.p.c.) del rito ordinario (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I
19.11.2021 n. 35706, Cass. civ. sez. VI 7.09.2020 n. 18532). Ancora in rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato per la pendenza del giudizio incardinato innanzi al Tribunale per la cessazione degli effetti civili.
Innanzitutto, perché, come documentato dalla appellante (v. copia telematica della sentenza), con sentenza n. 94/2025 il Tribunale di AN ha dichiarato inammissibile la domanda di divorzio presentata dal CP_1
In secondo luogo, per l'assenza in linea di principio di interdipendenza e di pregiudizialità tra i due giudizi. Posto infatti che tra il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi è alcun rapporto di pregiudizialità o di interdipendenza e ciò sia ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda (sempre che la pronuncia sullo status di separati sia divenuta definitiva), sia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio
(Cass. civ. sez. VI 4.05.2022 n. 14035), che la pendenza di un procedimento rivolto a conseguire una pronuncia di addebitabilità della separazione non può essere invocata per paralizzare la domanda di divorzio, né per conseguire la sospensione del processo di divorzio, a norma dell'art. 295 c.p.c., difettando il requisito della pregiudizialità dell'una rispetto all'altra controversia (cfr. Cass. civ. sez. I 16.12.2015 n. 6372), la proposizione e la pendenza del giudizio di divorzio non precludono l'appello e dunque la prosecuzione del giudizio di separazione sull'addebito e sui contributi da porre a carico dei coniugi in regime di separazione personale, a meno che in sede di udienza presidenziale del giudizio di divorzio siano stati emessi provvedimenti provvisori in materia di mantenimento che abbiano sostituito quelli emessi in sede di separazione
(situazione, quest'ultima, che qui non ricorre). A logica inversa, neppure l'appello eventualmente proposto avverso la sentenza di separazione può essere ritenuto inammissibile in pendenza di un procedimento par la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In assenza - come nel caso in esame - di una pronuncia di divorzio passata in giudicato sui rapporti economici tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli, se - come nel caso in esame - non sono stati pronunciati nel giudizio di divorzio provvedimenti provvisori
(sostitutivi di quelli della separazione) che regolino i rapporti suddetti e il mantenimento dei figli, sussiste in sostanza l'interesse ad appellare la sentenza di separazione nelle parti relative a detti rapporti e al mantenimento dei figli, così come sussiste l'interesse ad impugnare la sentenza di separazione nella parte in cui pronuncia l'addebito a carico di uno o di entrambi i coniugi fino a che - come nel caso in esame - non vi sia sentenza di divorzio passata in giudicato.
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'impugnante allega l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale, siccome emersa dalla contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale (prima) dato atto della risalenza nel tempo della crisi del rapporto coniugale, dovuta principalmente al disinteresse e progressivo disinnamoramento della moglie, e poi ritenuto l'esistenza di un nesso di causalità tra la fine del matrimonio e la stabile relazione instaurata dalla con un altro uomo, tale la quale aveva reso intollerabile la Pt_1 Persona_2 convivenza tra i coniugi, venendo a determinare l'apice di una crisi maturata nel 2015 e culminata nel 2018.
Ha dedotto sotto tale profilo l'appellante l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, posto che le evidenze istruttorie avevano fatto emergere, risultando in atti provato, che la crisi del rapporto coniugale era sorta nel 2015 a causa dell'ingiustificata gelosia del nei confronti della moglie, la quale nel suddetto periodo non aveva CP_1 intrapreso alcuna relazione extraconiugale, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese, queste ultime non correttamente valutate dal Tribunale, posto che ai fini della decisione il giudicante aveva valorizzato solo alcune risultanze istruttorie trascurandone altre.
In sostanza, si duole l'appellante dell'errata valutazione del principio di causalità posto che la relazione extraconiugale avviata dalla non avrebbe potuto essere Pt_1 considerata dal primo giudice come causa della fine del rapporto, ma unicamente quale effetto di una crisi matrimoniale preesistente ed irreversibile, che non avrebbe potuto portare ad alcun addebito della separazione, non potendosi attribuire alla ricorrente la colpa per il progressivo disinteresse maturato negli anni a causa del comportamento ossessivamente geloso dell'altro coniuge. Al contrario, tale comportamento avrebbe potuto costituire, a dire della deducente, secondo l'orientamento della S.C. motivo di addebito per il giustificando finanche l'abbandono del tetto coniugale da parte CP_1 della . Pt_1
Il motivo non è condivisibile.
Posto infatti ed in generale che spetta al coniuge che chiede la pronuncia di addebito a carico dell'altro provare, oltre alla crisi irreversibile del rapporto per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, anche la violazione degli obblighi coniugali da parte dell'altro e il nesso causale tra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la violazione degli obblighi coniugali da parte dell'altro (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 18.04.2024 n. 10489, Cass. civ. sez. I 22.09.2022 n. 25966), che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, costituendo una violazione particolarmente grave, è tale da essere idonea a rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile e sufficiente pertanto a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non si accerti attraverso un'indagine rigorosa che l'infedeltà non sia la causa della crisi coniugale essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromessa ed essendo la crisi coniugale già irrimediabilmente in atto quando vi è stata l'infedeltà, violazione, cioè che la crisi irreversibile del rapporto coniugale sia anteriore alla violazione degli obblighi coniugali (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 29.04.2024
n. 11394, Cass. civ. 18.04.2024 n. 10489, Cass.civ. sez. I 2.09.2022 n. 25966), si ritiene che dalle prove assunte, dimostrate la crisi coniugale irreversibile e la violazione dello obbligo di fedeltà da parte dellaSArdo, non si desuma che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stata successiva alla crisi già in atto del rapporto coniugale. E questo perché non risulta, né la ha provato, che la sua relazione extraconiugale con tale Pt_1 [...] sia successiva alla crisi irreversibile del rapporto con il coniuge. Per_2
Pur avendo il ammesso nel suo interrogatorio del 29.03.2023 (v. verbale di CP_1 udienza) che i rapporti con la moglie si erano “raffreddati” sin dal 2015 per un litigio seguito ad un complimento fatto alla su facebook da un di lei amico che aveva Pt_1
“dato fastidio” al si ritiene tuttavia che la crisi coniugale sia divenuta CP_1 irreversibile solo nel maggio - giugno 2018. Avendo infatti il teste Testimone_1
figlio delle due parti in causa e addotto come teste da entrambi, riferito che i
[...] genitori hanno cominciato a dormire in stanze separate “intorno al Maggio del 2018”, si deve presumere che fino a quel periodo la crisi del rapporto non fosse irreversibile. Se dopo l'episodio del 2015 i due coniugi hanno continuato a dormire assieme per altri tre anni, si deve ritenere che la prosecuzione della loro convivenza fino ad allora non fosse intollerabile e che la crisi non fosse irreversibile. Diversamente non si comprenderebbe la scelta dei due di continuare condividere il talamo coniugale. La convivenza è diventata intollerabile sicuramente successivamente, quando i due hanno cominciato a dormire in stanze separate, segno di una rottura ormai definitiva, tanto da aver presentato qualche mese dopo, nel dicembre 2018, ricorso per separazione consensuale
(circostanza, questa, pacifica tra le parti e documentata dalla copia del ricorso prodotta dal . CP_1 Ciò posto, ribadito che per escludere il nesso causale tra l'infedeltà della e la crisi Pt_1 irreversibile del rapporto coniugale sarebbe stato necessario accertare che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stata successiva all'insorgere della crisi, si ritiene che tale circostanza, la cui prova era a carico della , non risulti dagli atti istruttori perché Pt_1 non vi sono prove che la relazione extraconiugale della con sia Pt_1 Persona_2 iniziata dopo il maggio - giugno, quando (per le ragioni su esposte) si ritiene e si ribadisce che la crisi coniugale sia divenuta irreversibile.
Nessun teste ha riferito il periodo di inizio della relazione extraconiugale della Pt_1 con il Per_2
Il teste , figlio del e della , ha riferito di aver saputo dalla Testimone_2 CP_1 Pt_1 stessa madre la circostanza che costei “a dicembre 2018 … stava intraprendendo una conoscenza con tale (v. verbale d'udienza del 29.03.2023), ma Persona_2 essendo circostanza appresa dalla stessa parte in causa, che aveva sicuramente interesse
“a posticipare” l'inizio della sua relazione extraconiugale, la circostanza non può considerarsi provata.
Il teste , altro figlio delle due parti, ha riferito di aver appreso Testimone_1 nell'ottobre 2018 della “conoscenza” tra la madre e il e dei messaggi Per_2 scambiati tra i due, ma non è stato in grado di riferire quando la relazione tra gli stessi è iniziata.
Analogamente, nessun altro teste ha riferito il periodo di inizio della relazione extraconiugale della (v. verbale d'udienza del 29.03.2023). Pt_1
Alla mancanza di prova che la relazione extraconiugale e la violazione dell'obbligo di fedeltà siano successive alla crisi irreversibile del rapporto coniugale, consegue che la causa della crisi irreversibile del rapporto coniugale debba rinvenirsi nell'infedeltà della e che l'addebito a suo carico, dichiarato nella sentenza appellata, vada CP_3 confermato.
Peraltro, la circostanza che, manifestatasi la crisi definitiva del rapporto coniugale nel maggio - giugno 2018, pochi mesi dopo, nell'ottobre del 2018 secondo la deposizione di , la aveva già iniziato la relazione con il Testimone_1 Pt_1 Per_2 induce a ritenere molto credibile che la relazione fosse iniziata da tempo, ben prima del maggio - giugno 2018.
La conferma dell'addebito esclude la possibilità, ex art. 151 c.c., di riconoscere alla l'assegno di separazione nel quale ha insistito con l'appello. Pt_1 Resta da esaminare l'ultima doglianza, con cui l'impugnante lamenta l'esigua entità del contributo al mantenimento del figlio , disposto dal Tribunale in misura di € Per_1
200,00 mensili, ritenuta insufficiente a garantire le esigenze del giovane in linea con il tenore di vita goduto durante il matrimonio, con le sue inclinazioni e con il percorso di studi universitari intrapreso, tenuto conto dell'indisponibilità di risorse da parte della collocataria e della sproporzione tra i redditi percepiti dai rispettivi coniugi, che avrebbe giustificato un maggior contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
La doglianza è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
Nel quantificare l'ammontare dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, deve infatti osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione del tenore di vita da lui goduto e delle esigenze attuali, le quali sono notoriamente legate alla sua crescita in modo progressivo, aumentando con l'età il fabbisogno legato all'istruzione, educazione ed assistenza (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 4.05.2023 n. 11724, Cass. civ. sez. I 29.04.2022 n. 13664).
Nel caso di specie, la raggiunta maggiore età, comportante un incremento di spesa per il coniuge collocatario, giustifica, anche in ragione dell'avvio del percorso di studi universitari, un maggior contributo economico ordinario da parte del soggetto obbligato, apparendo l'importo statuito in sentenza di € 200,00, sostanzialmente confermativo dei provvedimenti presidenziali adottati nel 2019, di oltre quattro anni prima la pronuncia di separazione, inadeguato al fine di garantire pienamente i fabbisogni del figlio non ancora economicamente autosufficiente.
Alle aumentate esigenze del figlio si aggiunge che il figlio , al cui Per_1 Tes_2 mantenimento pure provvedeva il padre, è diventato economicamente autonomo avendo lo stesso ammesso di aver iniziato a lavorare (v. verbale d'udienza del 29.03.2023).
Per le maggiori esigenze del figlio e in considerazione del fatto che il padre Per_1 non provvede più al mantenimento del figlio ormai autonomo economicamente, Tes_2 appare pertanto più congrua la determinazione del contributo per il figlio Per_1 nella misura di € 350,00 mensili, in linea con le residuali capacità economiche dello obbligato, tenuto conto che il resistente svolge comunque attività lavorativa, mentre la
, percependo il reddito di inclusione, ha capacità di contribuire al mantenimento Pt_1 del figlio nettamente inferiore rispetto a quella del CP_1 Pur non ignorandosi che l'obbligo del mantenimento deve farsi decorrere dalla domanda, in applicazione analogica del principio generale vigente per il diritto agli alimenti (art. 445 c.c.), si ritiene che nel caso in esame l'incremento del contributo del al mantenimento del figlio debba farsi decorrere dall'appello visto che CP_1 Per_1 solo nel corso del giudizio di primo grado, quando questo era quasi concluso, è emersa la circostanza (cioè che l'altro figlio, , si era reso economicamente autonomo) Tes_2 giustificativa dell'aumento del contributo per il figlio a carico del Per_1 CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito del giudizio e la soccombenza reciproca che ne è seguita per il rigetto del primo motivo di appello e l'accoglimento dell'ultimo motivo di appello, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado, ex art. 92 cc. II
c.p.c.
Anche per il primo grado, pur essendo stata in appello parzialmente modificata la pronuncia di primo grado, va confermata la compensazione delle spese di lite (già disposta dal tribunale) essendo state le istanze di ciascuna delle parti contrapposte accolte parzialmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di AN, pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza n. 627/2024 del Tribunale di AN da
[...] nei confronti di con ricorso depositato il 24.05.2024, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, pone a carico di l'obbligo di CP_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, alla scadenza del giorno 5 di ogni mese e a far data dalla Persona_1 proposizione dell'appello, la somma di € 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, nonché il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico relativo al figlio ove percepito da Per_1 CP_1
;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio dell'8.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. HE Campanale d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di AN, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) dott. HE Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 214/2024 RG di appello alla sentenza n. 627/2024 del
Tribunale di AN, in materia di separazione giudiziale, pendente tra domiciliata presso gli avv.ti Gina Lupo e Giancarlo Simonetti Parte_1 dai quali è rappresentata e difesa;
appellante contro domiciliato presso l'avv. Cosimo Arces dal quale e rappresentato CP_1
e difeso;
appellato nonchè
IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Lecce - sede distaccata di AN
interventore ex lege
All'udienza in Camera di Consiglio del 12.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.05.2024 ha proposto appello alla Parte_1 sentenza n. 627/2024 con cui il Tribunale di AN, su istanza della medesima parte ricorrente, ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi e CP_1 [...]
accogliendo la domanda di addebito formulata dal nei confronti Parte_1 CP_1 della moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà e rigettando la richiesta di riconoscimento da parte di quest'ultima di un assegno di mantenimento in suo favore.
Con la medesima decisione, qui sottoposta a gravame, il giudice di prime cure ha altresì disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto collocataria del figlio minorenne, , e posto a carico del resistente l'obbligo di Persona_1 contribuire al mantenimento del figlio con il versamento della somma di € 200,00 mensili (oltre rivalutazione annuale, il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico ove percepito), dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Si è costituito in appello contestando la fondatezza dei motivi di CP_1 impugnazione ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame conseguente alla pendenza del giudizio in primo grado per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, introdotto con ricorso (n. 2206/2024 R.G.) depositato a cura della medesima parte appellata innanzi al Tribunale di AN in data 15.05.2024.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
In data 13.02.2025, l'appellante ha provveduto al deposito nel fascicolo telematico di copia della sentenza (n. 94/2025 pubblicata il 15.01.2025) con cui il Tribunale di
AN ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal per essere il ricorso stato depositato prima CP_1 della decorrenza del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, relativamente alla statuizione resa sullo status.
All'udienza del 14.02.2025 la Corte ha invitato le parti al deposito di documentazione attestante la situazione reddituale relativa all'anno 2023, in guisa che, nel concesso termine, l'appellante ha provveduto al deposito di certificazione delle dichiarazioni reddituali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, mentre l'appellato ha depositato dichiarazione dei redditi mod. 730/2024 nonché, a seguito di ulteriore rinvio, documentazione attestante la natura e l'entità delle prestazioni assistenziali CP_2 erogate in favore del coniuge.
In rito, si ritiene che siano ammissibili le produzioni documentali effettuate in questo grado in quanto nell'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione, secondo il rito vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis, la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme portano ad escludere l'applicabilità delle norme e delle preclusioni (nello specifico il divieto di ammissione e produzione di nuove prove ai sensi dell'art. 345 c.p.c.) del rito ordinario (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I
19.11.2021 n. 35706, Cass. civ. sez. VI 7.09.2020 n. 18532). Ancora in rito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato per la pendenza del giudizio incardinato innanzi al Tribunale per la cessazione degli effetti civili.
Innanzitutto, perché, come documentato dalla appellante (v. copia telematica della sentenza), con sentenza n. 94/2025 il Tribunale di AN ha dichiarato inammissibile la domanda di divorzio presentata dal CP_1
In secondo luogo, per l'assenza in linea di principio di interdipendenza e di pregiudizialità tra i due giudizi. Posto infatti che tra il giudizio di separazione giudiziale e il giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vi è alcun rapporto di pregiudizialità o di interdipendenza e ciò sia ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della domanda (sempre che la pronuncia sullo status di separati sia divenuta definitiva), sia ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio
(Cass. civ. sez. VI 4.05.2022 n. 14035), che la pendenza di un procedimento rivolto a conseguire una pronuncia di addebitabilità della separazione non può essere invocata per paralizzare la domanda di divorzio, né per conseguire la sospensione del processo di divorzio, a norma dell'art. 295 c.p.c., difettando il requisito della pregiudizialità dell'una rispetto all'altra controversia (cfr. Cass. civ. sez. I 16.12.2015 n. 6372), la proposizione e la pendenza del giudizio di divorzio non precludono l'appello e dunque la prosecuzione del giudizio di separazione sull'addebito e sui contributi da porre a carico dei coniugi in regime di separazione personale, a meno che in sede di udienza presidenziale del giudizio di divorzio siano stati emessi provvedimenti provvisori in materia di mantenimento che abbiano sostituito quelli emessi in sede di separazione
(situazione, quest'ultima, che qui non ricorre). A logica inversa, neppure l'appello eventualmente proposto avverso la sentenza di separazione può essere ritenuto inammissibile in pendenza di un procedimento par la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In assenza - come nel caso in esame - di una pronuncia di divorzio passata in giudicato sui rapporti economici tra gli ex coniugi e nei confronti dei figli, se - come nel caso in esame - non sono stati pronunciati nel giudizio di divorzio provvedimenti provvisori
(sostitutivi di quelli della separazione) che regolino i rapporti suddetti e il mantenimento dei figli, sussiste in sostanza l'interesse ad appellare la sentenza di separazione nelle parti relative a detti rapporti e al mantenimento dei figli, così come sussiste l'interesse ad impugnare la sentenza di separazione nella parte in cui pronuncia l'addebito a carico di uno o di entrambi i coniugi fino a che - come nel caso in esame - non vi sia sentenza di divorzio passata in giudicato.
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'impugnante allega l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale, siccome emersa dalla contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale (prima) dato atto della risalenza nel tempo della crisi del rapporto coniugale, dovuta principalmente al disinteresse e progressivo disinnamoramento della moglie, e poi ritenuto l'esistenza di un nesso di causalità tra la fine del matrimonio e la stabile relazione instaurata dalla con un altro uomo, tale la quale aveva reso intollerabile la Pt_1 Persona_2 convivenza tra i coniugi, venendo a determinare l'apice di una crisi maturata nel 2015 e culminata nel 2018.
Ha dedotto sotto tale profilo l'appellante l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, posto che le evidenze istruttorie avevano fatto emergere, risultando in atti provato, che la crisi del rapporto coniugale era sorta nel 2015 a causa dell'ingiustificata gelosia del nei confronti della moglie, la quale nel suddetto periodo non aveva CP_1 intrapreso alcuna relazione extraconiugale, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese, queste ultime non correttamente valutate dal Tribunale, posto che ai fini della decisione il giudicante aveva valorizzato solo alcune risultanze istruttorie trascurandone altre.
In sostanza, si duole l'appellante dell'errata valutazione del principio di causalità posto che la relazione extraconiugale avviata dalla non avrebbe potuto essere Pt_1 considerata dal primo giudice come causa della fine del rapporto, ma unicamente quale effetto di una crisi matrimoniale preesistente ed irreversibile, che non avrebbe potuto portare ad alcun addebito della separazione, non potendosi attribuire alla ricorrente la colpa per il progressivo disinteresse maturato negli anni a causa del comportamento ossessivamente geloso dell'altro coniuge. Al contrario, tale comportamento avrebbe potuto costituire, a dire della deducente, secondo l'orientamento della S.C. motivo di addebito per il giustificando finanche l'abbandono del tetto coniugale da parte CP_1 della . Pt_1
Il motivo non è condivisibile.
Posto infatti ed in generale che spetta al coniuge che chiede la pronuncia di addebito a carico dell'altro provare, oltre alla crisi irreversibile del rapporto per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, anche la violazione degli obblighi coniugali da parte dell'altro e il nesso causale tra l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la violazione degli obblighi coniugali da parte dell'altro (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 18.04.2024 n. 10489, Cass. civ. sez. I 22.09.2022 n. 25966), che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, costituendo una violazione particolarmente grave, è tale da essere idonea a rendere la prosecuzione della convivenza intollerabile e sufficiente pertanto a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, salvo che non si accerti attraverso un'indagine rigorosa che l'infedeltà non sia la causa della crisi coniugale essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromessa ed essendo la crisi coniugale già irrimediabilmente in atto quando vi è stata l'infedeltà, violazione, cioè che la crisi irreversibile del rapporto coniugale sia anteriore alla violazione degli obblighi coniugali (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 29.04.2024
n. 11394, Cass. civ. 18.04.2024 n. 10489, Cass.civ. sez. I 2.09.2022 n. 25966), si ritiene che dalle prove assunte, dimostrate la crisi coniugale irreversibile e la violazione dello obbligo di fedeltà da parte dellaSArdo, non si desuma che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stata successiva alla crisi già in atto del rapporto coniugale. E questo perché non risulta, né la ha provato, che la sua relazione extraconiugale con tale Pt_1 [...] sia successiva alla crisi irreversibile del rapporto con il coniuge. Per_2
Pur avendo il ammesso nel suo interrogatorio del 29.03.2023 (v. verbale di CP_1 udienza) che i rapporti con la moglie si erano “raffreddati” sin dal 2015 per un litigio seguito ad un complimento fatto alla su facebook da un di lei amico che aveva Pt_1
“dato fastidio” al si ritiene tuttavia che la crisi coniugale sia divenuta CP_1 irreversibile solo nel maggio - giugno 2018. Avendo infatti il teste Testimone_1
figlio delle due parti in causa e addotto come teste da entrambi, riferito che i
[...] genitori hanno cominciato a dormire in stanze separate “intorno al Maggio del 2018”, si deve presumere che fino a quel periodo la crisi del rapporto non fosse irreversibile. Se dopo l'episodio del 2015 i due coniugi hanno continuato a dormire assieme per altri tre anni, si deve ritenere che la prosecuzione della loro convivenza fino ad allora non fosse intollerabile e che la crisi non fosse irreversibile. Diversamente non si comprenderebbe la scelta dei due di continuare condividere il talamo coniugale. La convivenza è diventata intollerabile sicuramente successivamente, quando i due hanno cominciato a dormire in stanze separate, segno di una rottura ormai definitiva, tanto da aver presentato qualche mese dopo, nel dicembre 2018, ricorso per separazione consensuale
(circostanza, questa, pacifica tra le parti e documentata dalla copia del ricorso prodotta dal . CP_1 Ciò posto, ribadito che per escludere il nesso causale tra l'infedeltà della e la crisi Pt_1 irreversibile del rapporto coniugale sarebbe stato necessario accertare che la violazione dell'obbligo di fedeltà sia stata successiva all'insorgere della crisi, si ritiene che tale circostanza, la cui prova era a carico della , non risulti dagli atti istruttori perché Pt_1 non vi sono prove che la relazione extraconiugale della con sia Pt_1 Persona_2 iniziata dopo il maggio - giugno, quando (per le ragioni su esposte) si ritiene e si ribadisce che la crisi coniugale sia divenuta irreversibile.
Nessun teste ha riferito il periodo di inizio della relazione extraconiugale della Pt_1 con il Per_2
Il teste , figlio del e della , ha riferito di aver saputo dalla Testimone_2 CP_1 Pt_1 stessa madre la circostanza che costei “a dicembre 2018 … stava intraprendendo una conoscenza con tale (v. verbale d'udienza del 29.03.2023), ma Persona_2 essendo circostanza appresa dalla stessa parte in causa, che aveva sicuramente interesse
“a posticipare” l'inizio della sua relazione extraconiugale, la circostanza non può considerarsi provata.
Il teste , altro figlio delle due parti, ha riferito di aver appreso Testimone_1 nell'ottobre 2018 della “conoscenza” tra la madre e il e dei messaggi Per_2 scambiati tra i due, ma non è stato in grado di riferire quando la relazione tra gli stessi è iniziata.
Analogamente, nessun altro teste ha riferito il periodo di inizio della relazione extraconiugale della (v. verbale d'udienza del 29.03.2023). Pt_1
Alla mancanza di prova che la relazione extraconiugale e la violazione dell'obbligo di fedeltà siano successive alla crisi irreversibile del rapporto coniugale, consegue che la causa della crisi irreversibile del rapporto coniugale debba rinvenirsi nell'infedeltà della e che l'addebito a suo carico, dichiarato nella sentenza appellata, vada CP_3 confermato.
Peraltro, la circostanza che, manifestatasi la crisi definitiva del rapporto coniugale nel maggio - giugno 2018, pochi mesi dopo, nell'ottobre del 2018 secondo la deposizione di , la aveva già iniziato la relazione con il Testimone_1 Pt_1 Per_2 induce a ritenere molto credibile che la relazione fosse iniziata da tempo, ben prima del maggio - giugno 2018.
La conferma dell'addebito esclude la possibilità, ex art. 151 c.c., di riconoscere alla l'assegno di separazione nel quale ha insistito con l'appello. Pt_1 Resta da esaminare l'ultima doglianza, con cui l'impugnante lamenta l'esigua entità del contributo al mantenimento del figlio , disposto dal Tribunale in misura di € Per_1
200,00 mensili, ritenuta insufficiente a garantire le esigenze del giovane in linea con il tenore di vita goduto durante il matrimonio, con le sue inclinazioni e con il percorso di studi universitari intrapreso, tenuto conto dell'indisponibilità di risorse da parte della collocataria e della sproporzione tra i redditi percepiti dai rispettivi coniugi, che avrebbe giustificato un maggior contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
La doglianza è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
Nel quantificare l'ammontare dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, deve infatti osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione del tenore di vita da lui goduto e delle esigenze attuali, le quali sono notoriamente legate alla sua crescita in modo progressivo, aumentando con l'età il fabbisogno legato all'istruzione, educazione ed assistenza (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 4.05.2023 n. 11724, Cass. civ. sez. I 29.04.2022 n. 13664).
Nel caso di specie, la raggiunta maggiore età, comportante un incremento di spesa per il coniuge collocatario, giustifica, anche in ragione dell'avvio del percorso di studi universitari, un maggior contributo economico ordinario da parte del soggetto obbligato, apparendo l'importo statuito in sentenza di € 200,00, sostanzialmente confermativo dei provvedimenti presidenziali adottati nel 2019, di oltre quattro anni prima la pronuncia di separazione, inadeguato al fine di garantire pienamente i fabbisogni del figlio non ancora economicamente autosufficiente.
Alle aumentate esigenze del figlio si aggiunge che il figlio , al cui Per_1 Tes_2 mantenimento pure provvedeva il padre, è diventato economicamente autonomo avendo lo stesso ammesso di aver iniziato a lavorare (v. verbale d'udienza del 29.03.2023).
Per le maggiori esigenze del figlio e in considerazione del fatto che il padre Per_1 non provvede più al mantenimento del figlio ormai autonomo economicamente, Tes_2 appare pertanto più congrua la determinazione del contributo per il figlio Per_1 nella misura di € 350,00 mensili, in linea con le residuali capacità economiche dello obbligato, tenuto conto che il resistente svolge comunque attività lavorativa, mentre la
, percependo il reddito di inclusione, ha capacità di contribuire al mantenimento Pt_1 del figlio nettamente inferiore rispetto a quella del CP_1 Pur non ignorandosi che l'obbligo del mantenimento deve farsi decorrere dalla domanda, in applicazione analogica del principio generale vigente per il diritto agli alimenti (art. 445 c.c.), si ritiene che nel caso in esame l'incremento del contributo del al mantenimento del figlio debba farsi decorrere dall'appello visto che CP_1 Per_1 solo nel corso del giudizio di primo grado, quando questo era quasi concluso, è emersa la circostanza (cioè che l'altro figlio, , si era reso economicamente autonomo) Tes_2 giustificativa dell'aumento del contributo per il figlio a carico del Per_1 CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
L'esito del giudizio e la soccombenza reciproca che ne è seguita per il rigetto del primo motivo di appello e l'accoglimento dell'ultimo motivo di appello, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado, ex art. 92 cc. II
c.p.c.
Anche per il primo grado, pur essendo stata in appello parzialmente modificata la pronuncia di primo grado, va confermata la compensazione delle spese di lite (già disposta dal tribunale) essendo state le istanze di ciascuna delle parti contrapposte accolte parzialmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di AN, pronunciando definitivamente sull'appello proposto avverso la sentenza n. 627/2024 del Tribunale di AN da
[...] nei confronti di con ricorso depositato il 24.05.2024, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, pone a carico di l'obbligo di CP_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, alla scadenza del giorno 5 di ogni mese e a far data dalla Persona_1 proposizione dell'appello, la somma di € 350,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI, nonché il 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'assegno unico relativo al figlio ove percepito da Per_1 CP_1
;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio dell'8.10.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. HE Campanale d.ssa Anna Maria Marra